mercoledì 14 marzo 2012

Finalmente chiarezza si spera in maniera definitiva sulla decurtazione dei punti dalla patente di guida.

Qualche ora fa avevo accennato su facebook al caos creato dalle Prefetture e dai Comandi accertatori delle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada.
Ciò nonostante la chiarezza, a parere di chi scrive, delle norme previste dal codice della strada e la famosa sentenza della Corte Costituzionale (n. 27/05).
Un caos enorme è stato creato con grave danno economico anche per le PP.AA. che hanno continuato a notificare agli automobilisti fino a qualche giorno fa un secondo verbale per la decurtazione dei punti della patente in pendenza del ricorso principale.
Ebbene la Corte di Cassazione, sezioni unite, con la sentenza n. 3936/2012 ha finalmente fatto chiarezza confermando peraltro le recenti direttive del Ministero degli Interni.
Questa ultima sentenza di ben 30 pagine ripercorre l'intera disciplina normativa e giurisprudenziale sulla materia. Secondo i giudici di legittimità l'impugnazione del verbale principale si estende al "preavviso" di decurtazione dei punti. E si ribadisce "preavviso" che non è la stessa cosa - come è avvenuto fino ad oggi - della contestuale comunicazione sul verbale originario di "decurtazione" dei punti dalla patente di guida.
Prevalgono .... quindi... le esigenze di economia processuale e di semplificazione ...
Non solo. Le sezioni unite hanno riconfermato che non possono essere decurtati i punti dalla patente del proprietario del veicolo se non identificato il reale trasgressore.
Quindi, doppio verbale SI ma non decurtazione dei punti.

mercoledì 7 marzo 2012

Alla patente di guida ... non si applicherà l'art. 7 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5.



Come volevasi dimostrare ... alla patente di guida ... non si applicherà l'art. 7 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 che prevede per i documenti personali la validità/scadenza nello stesso giorno e mese di nascita ....
In Italia c'è sempre qualche rompi balle al Ministero che fatta la "legge" deve sempre dire la propria.... con una semplice perplessità ( Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  Circ. n. 6193 RU del 5.3.12).
Pertanto si dovrà continuare a stare attenti alla data di scadenza della patente di guida ..... 
Grazie .... Dott. Arch. Maurizio VITELLI per le tue perplessità e la tua bella opposizione.
Solo in Italia... si può cancellare parte delle norme di legge con una semplice circolare .... incredibile.

mercoledì 7 dicembre 2011

Notizie interessanti

Nasce avvocati-domiciliatari.it una directory di servizi di domiciliazione

Come suggerito dal sottotitolo in home page, avvocati-domiciliatari.it è una directory che indicizza servizi di domiciliazione legale e consente di trovare facilmente un collega presso cui domiciliarsi per azioni legali fuori sede. Esisto ...

Fonte: Studiocataldi.it

Url: http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_11161.asp

giovedì 10 novembre 2011

Valide le multe con il telelaser anche se non c'è la stampa dei dati sulla velocità.

A prescindere dalla legittimità o meno nell'utilizzo del telelaser senza un minimo di scontrino
io mi chiedo ma se l'agente viene costretto a svolgere servizio anche con problemi alla vista?
se l'agente viene costretto a svolgere servizio anche con problemi psicologici?
Ma come si può ledere il principio del giusto contraddittorio?


Multa inflitta con telelaser? sono valide anche se non c'è lo scontrino con la stampa dei dati sulla velocità e la targa del veicolo.
Non condivido assolutamente per mancanza del giusto contraddittorio quanto affermato dalla Corte di Cassazione che con la sentenza 23212/2011 ha dato ragione al Comune di Massa ribaltando il doppio verdetto con cui il Giudice di Pace prima e il Tribunale in sede di appello avevano accolto il ricorso di un automobilista sorpreso in eccesso di velocità dal telelaser.
La Cassazione ha accolto infatt la tesi difensiva del Comune sottolinendo che "è legittima la rilevazione della velocità di un autoveicolo effettuata tramite telelaser che non rilascia documentazione fotografica dell'avvenuta rilevazione nei confronti di un determinato veicolo, ma che consente unicamente l'accertamento della velocità in un determinato momento, restando affidata alla attestazione dell'organo di polizia stradale la riferibilità della velocità in quanto l'attestazione ben può integrare, con quanto accertato direttamente, la rilevazione elettronica attribuendo la stessa ad uno specifico veicolo".
Si tratta di un'attestazione, conclude la Corte, "assistita da efficacia probatoria fino a querela di falso".
I diritti del cittadino cosi vengono calpestati del tutto.
(Fonte: studiocataldi.it)

venerdì 16 settembre 2011

La morte della Giustizia in Italia.

La Giustizia in Italia?
Morta!
Fatta a pezzi da un singolo uomo...
fuori di testa...
che per salvare se stesso
ha distrutto un'Istituzione
di questo Stato.