giovedì 20 gennaio 2011

Non puo` essere negato il risarcimento al pedone investito che non riesce a prendere la targa

Con sentenza n. 745 del 14 gennaio 2011, la Cassazione, Terza sezione civile, ha accolto, con rinvio, il ricorso presentato da un uomo avverso la decisione con cui i giudici di merito avevano respinto la domanda di risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro stradale, domanda avanzata dallo stesso nei confronti della compagnia di assicurazione designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada. Il ricorrente, in particolare, era stato investito da un'automobile di cui, tuttavia, non era riuscito a prendere la targa.

Dalle risultanze istruttorie i giudici di primo e secondo grado avevano desunto che l'infortunato, seppure sofferente, aveva avuto tutto il tempo necessario per identificare il mezzo investitore trasgressore anche grazie all'intervento di alcuni conoscenti sul luogo del sinistro che avrebbero ben potuto annotare il numero di targa.

Diversa la posizione dei giudici di legittimità, secondo cui, nei casi come quello di specie, per desumere la prova del fatto costitutivo della pretesa risarcitoria quanto all'avvenuto evento a opera di ignoti, non era da richiedere in capo alla vittima “un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa e onerosa attuazione diretto all'identificazione del responsabile, dovendosi al riguardo valutare l'esigibilità di un idoneo suo comportamento avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto".

domenica 7 novembre 2010

Cambio dei principi da parte del garante per la privacy in tema di certificati medici.

Con questa decisione il Garante della privacy finalmente da ragione alle mie proteste mostrate tempo fa nei confronti della mia ex amministrazione. Infatti, il Garante per la protezione dei dati personali, pronunciandosi su un ricorso di Pascal Scatigno (Capo dip. Gdf Regione Puglia del PSD), ha sancito un importante principio, ossia che anche il Corpo della Guardia di finanza non è legittimato a trattare i dati sensibili dei propri militari circa il loro stato di salute.

In sintesi, secondo quanto disposto dal Garante per la privacy, per giustificare le assenze dal servizio per malattia sarà sufficiente produrre un certificato medico con l'attestazione della sola prognosi e non più, come previsto da una circolare del Comando generale, una doppia certificazione di cui una con la diagnosi da trasmettere al Dirigente il servizio sanitario del Corpo competente per territorio.
In passato la predetta autorità si era già espressa in tal senso anche a favore degli appartenenti alla Polizia penitenziaria.

domenica 31 ottobre 2010

Possono essere usate come "prove atipiche" le riprese "di atti non comunicativi" girate da una dipendente sul luogo di lavoro per provare le molestie subite dal datore di lavoro.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 37197 del 19 ottobre 2010, che annulla con rinvio un verdetto di assoluzione "perchè il fatto non sussiste" pronunciato dal tribunale di Trani nei confronti di un datore di lavoro accusato di "vessazioni, molestie, complimenti lascivi e atti sessuali" compiuti con la minaccia di licenziare la dipendente. La vittima, su consiglio delle forze dell’ordine, aveva filmato le molestie avvenute nel suo studio ma secondo i giudici di merito le videoregistrazioni ambientali erano inutilizzabili “perché compiute oltre il termine dell'autorizzazione". La Suprema Corte, discordando con tale tesi e accogliendo i ricorsi della donna e della Procura di Trani, precisa che "con la ripresa visiva, sia pure eseguita furtivamente, la parte lesa non ha violato con interferenze indebite la intangibilità del domicilio né la necessaria riservatezza su attività che si devono mantenere nell’ambito privato" riprendendo "illeciti che la riguardavano" e trovandosi "nel suo abituale ambiente di lavoro che costituiva il suo domicilio per un periodo di tempo limitato della giornata, nell’arco del quale sono stati commessi i fatti". (Autore: L.S.)

Se un lavoratore non si sente bene può legittimamente allontanarsi del luogo di lavoro anche senza aver sentito il capo

Se un lavoratore non si sente bene può legittimamente allontanarsi del luogo di lavoro anche senza aver sentito il capo. Basta che abbia annunciato il suo allontanamento ai colleghi. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (sentenza n.21215/2010 della sezione Lavoro) che ha bocciato il ricorso di un'azienda che aveva licenziato il suo dipendente adducendo come "giusta causa" l'assenza ingiustificata dal lavoro. L'azienda aveva optato per il licenziamento in tronco perchè l'operaio era tornato a casa abbandonando il posto di lavoro senza avvisare il datore di lavoro ma limitandosi a parlarne con i colleghi. Non che gli altri lavoratori abbiano licenza di "concedere permessi", sia chiaro, ma secondo la Corte l'allontanamento dal posto di lavoro nel caso di specie deve ritenersi "giustificato su un piano di buona fede". Il dipendente, si legge in sentenza, era reduce da un grave infortunio sul lavoro ed era rientrato dopo un periodo di riposo. Un pomeriggio, accusando disturbi, aveva avvisato i colleghi e questi gli avevano consigliato di tornare a casa dove poi era rimasto per altri tre giorni. Per l'azienda quell'allontanamento dal lavoro doveva ritenersi ingiustificato e per questo aveva deciso di sanzionare il lavoratore con il licenziamento. Immediata la reintegra da parte del Tribunale del Lavoro di Larino, confermata anche dai giudici d'appello che riconoscevano al lavoratore anche il diritto al risarcimento dei danni anche morali. Altre informazioni su questa sentenza
(Autore: Roberto Cataldi)

giovedì 21 ottobre 2010

L'Italia sta impazzendo.

Povera Italia
questo strumento con un colpo di vento cadrà in testa a qualcuno!


Il caso "Celeritas" il nuovo tutor che pretende di calcolare la velocità media in un tratto di strada di appena 1000 metri ovvero pretende di multare un automobilista in un periodo di tempo di appena 50 - 60 secondi.
Il riferimento è al singolare caso che ha riguardato un signore del Nord che per lavoro si trova a passare tutti i giorni sin dalle primissime ore del mattino dalla strada provinciale n. 12 Km. 9+940 - 8+834.
Ebbene il Comune di Bagnolo di Po grazie al "Celeritas" installato peraltro sulla strada provinciale ha notificato a questo signore nel giro di pochi mesi ben 17 verbali di accertamento e contestazione alcuni dei quali aumentati di un terzo perchè le violazioni sarebbero state commesse dopo le ore 22.00 -  e prima delle ore 07.00 ed inoltre alcuni verbali riportano il ridicolo superamento della velocità media di appena un chilometro! Ma stiamo dando i numeri?   
Mi sono prodigato volentieri a redigere i ricorsi amministrativi e a denuciare al Prefetto di Rovigo l'assurdità di queste situazioni. Sicuramente ci saranno tanti altri automobilisti che hanno avuto la stessa sorpresa. Gente che si alza alle 5 del mattino per andare a lavorare che si vede multata per aver superato di qualche chilometro la velocità media! Ma quale velocità media? Ma come si fa a calcolare la velocità media in appena 50 secondi? Ma di quale sicurezza si parla? Ma chi è questo mago che fa omologare queste odiate macchinette?
Sulla problematica oggi posta all’attenzione del Sig. Prefetto di Rovigo e sull’illegittimità di questi strumenti sempre più diffusi all’evidenza non per fini di prevenzione ma di profitti non può che farsi una lunga riflessione. Poiché simili notizie, strumenti e attività poste in essere da persone senza dignità, non hanno nulla a che vedere con la sicurezza stradale. Con tutti i diffusissimi controlli “automatici” le strade stanno diventando un inferno per chi guida e fonte di contenzioso per chi deve controllarle.

Le società che producono e offrono questi apparecchi in affitto ai Comuni e agli altri enti pubblici guadagnano in maniera del tutto illegittima milioni e milioni di euro (percentuale sulle multe).
Riporto ai fini della diffusione alcuni testi pubblicati dal “Fatto Quotidiano”.
La questione è riportata ai P.M. di Firenze dal Ros dei Carabinieri in un'informativa dell'ottobre 2009: "Il primo pomeriggio del 30 ottobre Paolo Berlusconi chiede ad Angelo Balducci di interessarsi presso la quinta Sezione del Consiglio Superiore dove deve essere esaminata la proposta di un dispositivo Tutor presentato dall'impresa Engine Srl". Di seguito si riporta per motivi difensivi la trascrizione dei dialoghi, pubblicati dal "Fatto Quotidiano", di Paolo Berlusconi con Angelo Balducci e con Fabio De Santis, ingegnere del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attorno all'omologazione del Celeritas:
Paolo Berlusconi: "Senti, oggi dal Ministero dei Trasporti un certo ingegner Mazziotta fa il relatore al Consiglio superiore, alla quinta sezione di una proposta per un dispositivo tipo Tutor presentato dalla società Engine. Ecco, è possibile guardarlo, diciamo, non rinviarlo".
Angelo Balducci: "Sì adesso io chiamo e vedo come sta la cosa e ti richiamo subito".
P.B.: "Perfetto! Grazie molte...ciao, grazie". In seguito Berlusconi si rivolge a De Santis:
P.B.: "Senti ti pregherei di incaricarti di questa cosa...io ci tengo...ma con Angelo non riesco a mettermi in contatto ed avere una risposta...fra una settimana va in quinta Commissione l'esame di alcune omologazioni, ne ho parlato con lui...ma mi ha detto che avrebbe cercato di farla discutere, girarla fuori dal mazzo e discutere la settimana scorsa - ma poi appunto non mi ha detto nulla - l'omologazione di questa società che si chiama Engine se puoi prendere nota".
Fabio De Santis: "Guarda questo lo curo personalmente ma considera come se ce l'avesse già in tasca". Il giorno successivo:
F.D.S.: "Ciao Paolo...allora ti volevo rassicurare che ho parlato con il Presidente e mi ha detto che quando vi siete sentiti quel giorno alle due...lui non ha fatto in tempo...perché la riunione era già iniziata ha preso sotto tutela tutto e quindi mi ha detto di dirti...stai tranquillo perché ce l'ha lui sotto controllo tutto quanto...per la questione Giovanni ti avevo già rassicurato...quindi veramente tutto a posto".
Il 18 novembre 2008 Berlusconi spedisce un sms a De Santis:
P.B.: "Caro Fabio ti ricordo la V commissione...per omol...Mi fai sapere...? Grazie e scusa... Paolo".
F.D.S.: "Tutto a posto domattina ti faccio sapere immediatamente".
Il Fatto Quotidiano riporta un'annotazione dei Carabinieri, secondo cui "Berlusconi richiama ancora per dire che vi è la necessità di far esaminare dalla commissione la richiesta della societa Engine"… "Il 12 dicembre De Santis informa Berlusconi che la commissione si riunirà entro pochi giorni e che la situazione è seguita:
F.D.S.: "Senti volevo avvertirti che la prossima settimana ci sono sedute e che è tutto sotto controllo".
P.B.: "Se mi fai la cortesia, è una piccola cosa ma urgente".
Il 18 dicembre è il D-Day, il giorno in cui il Celeritas sarà approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici:
P.B.: "Ho saputo adesso dai miei informatori che oggi ci dovrebbe essere un altro consiglio in cui esaminano quelle omologhe".
De Santis: "Comunque tu stai tranquillo perché...stai tranquillo...stai tranquillo che ti aggiorno". E infatti l'ok del massimo organismo tecnico ministeriale arriva. Tutto bene, dunque? No, c'è un intoppo, un problema di firme. Il 27 gennaio 2009 Berlusconi chiede che venga risolto:
P.B.: "Senti una piccola questione sempre relativa a quel discorso dell'omologazione che mi hanno detto è stata...diciamo...deliberata...adesso c'è questo problema...era non hanno raccolto la firma di un facente parte della Commissione che l'aveva approvata...diciamo nella volta precedente...adesso siccome mancava un documento glielo hanno chiesto e glielo mandano e però loro dicono 'be' adesso prima del prossimo consiglio passa un mese'".
F.D.S.: "No, no...io l'ho intercettata per cui stai tranquillo che non è così...già ci siamo mossi in questo senso per cui stai tranquillo...è sbloccata assolutamente".
Queste sono alcune intercettazioni tra Paolo Berlusconi, fratello del Presidente del Consiglio dei Ministri, che "raccomandava" il "Celeritas" ad un certo Angelo Balducci, Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, ovvero, proprio l'organismo tecnico da cui devono passare tutti gli apparecchi che vogliono ottenere l'approvazione ministeriale, quest’ultimo arrestato dai magistrati fiorentini nell'ambito dell'inchiesta sui grandi eventi (scandalo del G8 alla Maddalena e della Scuola marescialli di Firenze).
Dove sta andando l'Italia?

lunedì 11 ottobre 2010

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza del 30 settembre 2010, n. 7239

Il Consiglio di Stato alcuni giorni fa ha accolto l’appello presentato contro il Comune di Monte Argentario (GR) in materia di rinnovo automatico della Licenza Demaniale scaduta, senza l’osservanza degli obblighi di pubblicità preventiva e senza il rispetto delle procedure volte a una comparazione delle domande concorrenti (Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza del 30 settembre 2010, n. 7239). I giudici di Palazzo Spada, infatti, hanno evidenziato che l’art. 18 del regolamento di attuazione al codice della navigazione, nell’imporre all’autorità concedente l'obbligo di pubblicazione (mediante affissione nell'albo comunale e inserzione per estratto nel foglio degli annunzi legali) delle domande di concessione di particolare importanza per l'entità e lo scopo, non delinea alcuna distinzione tra domande di concessione originarie e domande di rinnovo di concessione già scadute o in scadenza. La portata di tale norma, inoltre, va rapportata ai principi comunitari che salvaguardano la libera concorrenza, la non discriminazione e la trasparenza dell’azione pubblica: in numerose pronunce dello stesso Organo Giudicante (tra le più illuminanti, si veda Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza del 30 gennaio 2007, n. 362, nonché Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza del 17 febbraio 2009, n. 902), è stato chiarito che, a prescindere dall’esistenza o meno di norme interne che recepiscano i principi comunitari, dall’applicazione diretta di questi ultimi scaturisce che, ogni qual volta si tratti di riservare a privati l’occasione di lucro derivante dall’utilizzo di un’area demaniale, è necessario attivare le procedure dell’evidenza pubblica, idonee a garantire una reale competitività tra le domande concorrenti.

mercoledì 29 settembre 2010

La mia legge sul processo breve.

daSegreteria Presidente - pro61 segr.pres.fini@camera.it
a luciano1964@gmail.com
data29 settembre 2010 15:35

oggetto Re: Trasmesso via Sito - La mia proposta di legge per il processo breve. proveniente da camera.it
15:35 (7 minuti fa)

Si comunica che il Presidente ha preso visione di quanto rappresentato nella Sua e-mail.

Con l’occasione il Presidente Le invia cordiali saluti.
La Segreteria del Presidente della Camera dei deputati
----- Original Message -----

From: luciano1964@gmail.com

To: segr.pres.fini@camera.it

Sent: Friday, September 24, 2010 7:40 PM

Subject: Trasmesso via Sito - La mia proposta di legge per il processo breve.

Se il Governo ci tiene davvero alla legge sul processo breve il suggerimento viene dai comuni cittadini.
Ma siamo sicuri che, al Governo Berlusconi, non interessa una legge che guardi all'interesse generale e senza alcuna disparità di trattamento.
Non si faccia convincere ad accettare una legge diversa da questa semplice proposta.
L'Europa ci riderà ancora dietro. La mia proposta di legge (semplice) sul processo breve
Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo Schema di disegno di legge contenente misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell’articolo 111 della Costituzione e dell’articolo 6 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo.
Articolo 1 (Estinzione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole)
«1. Nel codice di procedura penale, dopo l’articolo 346 è inserito il seguente: Art. 346-bis - (Non doversi procedere per estinzione del processo).
1. Il giudice nei processi per i quali la pena edittale determinata ai sensi dell’art. 157 del codice penale è inferiore nel massimo ai dieci anni di reclusione dichiara non doversi procedere per estinzione del processo quando:
a) dal provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l’azione penale formulando l’imputazione ai sensi dell’articolo 405 sono decorsi più di tre anni senza che sia stata emessa la sentenza che definisce il giudizio di primo grado;
b) dalla data del deposito dell’appello sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata la sentenza che definisce il giudizio di appello;
c) dalla data del deposito del ricorso in cassazione sono decorsi più di un anno senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione;
d) dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso è decorso più di un anno senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
2. Alla sentenza irrevocabile di non doversi procedere per estinzione del processo si applica l’articolo 649.
Articolo 2 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le disposizioni dell’articolo 1 si applicano a quei processi la cui azione penale ha inizio dopo la pubblicazione ed entrata in vigore della presente legge.