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sabato 21 giugno 2014

Autovelox vergognosi. Basta autovelox.


Nuovi autovelox sulla litoranea San Cataldo - Otranto a Lecce. Grande danno d'immagine per il Salento. La "trappola" degli automobilisti perpetrata dall'ente provincia di Lecce. 
Ma le Province non erano "finite"? Si preannuncia una stagione estiva infuocata per i ricorsi



Sono già decine e decine i ricorsi che lo “Sportello dei Diritti” sta predisponendo per conto dei cittadini che in maniera seriale vengono multati dalle due nuove postazioni fisse di autovelox poste in un tratto con limite a 50 km/h da parte della Provincia di Lecce sulla litoranea che collega San Cataldo, marina di Lecce, ad Otranto nel tratto nei pressi dei laghi Alimini.
Ed in tal senso, arrivano le segnalazioni e denunce via email dei cittadini come quella del signor Luciano Esposito di Otranto assai significativa che per tali ragioni riportiamo integralmente: "Ti mando le foto incriminate dei due autovelox fissi collocati (uno addirittura in curva) sulla strada per gli Alimini e uno verso Otranto ... entrambe le postazioni (a prescindere dai cartelli precedenti) non visibili come previsto dal c.d.s. nè di giorno (che si confondono con l'ambiente circostante) nè soprattutto di notte. Vi è di più che su una postazione vi è un cartello del controllo automatico ma serve solo a confondere gli automobilisti perchè pensano che sia l'informazione per un controllo successivo alla postazione ....
Sembra siano tenuti in funzione a quanto pare 24/24 e senza la presenza degli agenti (anche perchè li non potrebbero neppure sostare) e la legge come sai vieta la collocazione degli autovelox fissi in tale tipologia di carreggiata a due sole corsie".
Ciò che stupisce, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” al di là degli aspetti di legittimità già oggetto dei ricorsi che stiamo facendo depositare ai cittadini che ci hanno cointeressato della questione, specie perchè molti, multati in via seriale nella gran parte dei casi con un verbale all'andata ed uno al ritorno da Otranto o viceversa, è che i due strumenti siano stati installati dall'ente provinciale proprio quando le funzioni di tali tipi di enti dovrebbero esaurirsi, mentre si continua a tentare di "far cassa" in maniera assai subdola, perchè molte infrazioni risultano essere effettuate per pochi chilometri orari di differenza rispetto ad un limite assai basso, fissato in 50 km/h in quel tratto, notoriamente trafficato nei periodi estivi.
Il problema più grande che si pone è il grande danno d'immagine che si preannuncia nei prossimi mesi a danno di quel tratto di costa che insiste nel comune di Otranto, quando migliaia di turisti, dopo le loro vacanze nel Salento, si vedranno recapitati verbali rilevati da postazioni autovelox fisse che appaiono più come "trappole" per automobilisti che finalizzate a precipue esigenze di sicurezza stradale.

E dopo le multe e la denuncia pubblica arriva lo STOP.

mercoledì 7 dicembre 2011

Notizie interessanti

Nasce avvocati-domiciliatari.it una directory di servizi di domiciliazione

Come suggerito dal sottotitolo in home page, avvocati-domiciliatari.it è una directory che indicizza servizi di domiciliazione legale e consente di trovare facilmente un collega presso cui domiciliarsi per azioni legali fuori sede. Esisto ...

Fonte: Studiocataldi.it

Url: http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_11161.asp

venerdì 20 maggio 2011

Che bello ecco in arrivo un nuovo autovelox: il Sistema Prolaser Video.


Controllo Velocita' Mobile. I vantaggi del Sistema Prolaser Video
Ideale per il controllo moto, sicuro per gli operatori, inattaccabile dai Giudici di pace
Tra gli svantaggi delle postazioni fisse per il rilevamento delle infrazioni di velocità degli autoveicoli uno dei più gravi, anche se spesso non tenuto nella giusta considerazione, è la perdita del “valore educativo” del controllo sulle strade da parte degli operatori della sicurezza urbana ed extra urbana.
La consapevolezza,da parte degli automobilisti e dei motociclisti più imprudenti, che il territorio è monitorato da pattuglie dotate di sistemi di rilevamento mobile, crea una sorta di dubbio che li porterà ad analizzare i propri comportamenti e a rallentare.
A questo scopo la Detas di Brescia propone ai Comandi di Polizia ProLaser Video, un sistema di controllo della velocità mobile. Il dispositivo può iniziare a misurare la velocità e quindi a memorizzare su file l’eventuale trasgressione (superamento dei limiti di velocità, sorpasso vietato, ecc.) a partire da 800 metri, garantendo quindi l’incolumità dell’operatore.
Semplice da usare, l’apparecchio è ideale per il controllo delle moto e consente per ogni ripresa effettuata di rivedere la violazione in loco e di estrapolare molteplici immagini. Queste caratteristiche rendono le violazioni individuate da ProLaser Video inattaccabili dai Giudici di pace.
Caratteristiche tecniche
Alimentazione
Batteria piombo ermetica 12Vdc
7Ah ricaricabile (agm, gel)-
Presa accendisigari 12Vdc
Range di velocità da 8 a 320 km/h ± 2
Distanza di rilevazione (laser) da 3 a 1000 metri ± 0,1
Fascio laser
1 metro di diametro a 300 metri
3 metri di diametro a 1000 metri
Tempo di acquisizione 0,3 secondi a 95 km/h
Modello videocamera Panasonic HDC-SD60
Ingombro (laser e videocamera)
Altezza: 250 mm - Larghezza: 350 mm- Profondità: 105 mm
Durata con batteria 12V 7Ah a 25 °C 5 ore continue
Peso (laser e videocamera) 2,3 Kg.

lunedì 19 aprile 2010

Finalmente ad armi pari.

Era da un pò di tempo che si attendeva una decisione simile finalmente sarà "guerra" ad armi pari. Per la notifica di una multa ben presto la pubblica amministrazione avrà a disposizione solo 30 giorni di tempo e non più 150. Anche perchè alla pubblica amministrazione occorrono 5 secondi per conoscere i dati dell'automobilista.
Ebbene la decisione è quella approvata il 15 aprile u.s. (atto senato 1667) dalla Commissione dei Lavori Pubblici con la quale si spera va a modificare l'art. 201 del Codice della Strada.
Finalmente ad armi pari?
Questo il testo presentato dal Senatore MUSSO

DISEGNO DI LEGGE
Articolo 1
1. Al comma 1 dell'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e
successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole "centocinquanta giorni" sono sostituite con le parole
"trenta giorni";
b) al quarto periodo le parole "centocinquanta giorni" sono sostituite con le parole
"trenta giorni";
c) all'ultimo periodo, le parole "trecentosessanta giorni" sono sostituite con le
parole "sessanta giorni".

martedì 21 luglio 2009

La prova evidente che non sempre le cinture di sicurezza salvano la vita.

Oggi mi sento di segnalare per vari motivi il gesto di questo (solo ora) premiato eroe Otrantino che tre anni fa salvò sulla A14 una coppia di coniugi rimasti intrappolati nella loro autovettura capovolta e in fiamme.
A voler segnalare oggi non è solo il fatto che l'eroe in questione al quale faccio i complimenti è Otrantino ma soprattutto il fatto che proprio l'uso delle cinture di sicurezza nel caso specifico come sostengo nei miei ricorsi stava causando due morti.
Qualcuno si chiederà il motivo di questo mio post ma per chi mi segue ormai da tempo sa bene che io sostengo che l'uso delle cinture di sicurezza debba essere facoltativo e non invece obbligatorio poichè non si può morire per "legge".
Salvo a non chiedere poi il risarcimento dei danni allo Stato per aver obbligato all'uso delle cinture di sicurezza.
Ebbene nell'occorso all’interno dell’auto, il militare, trovò due coniugi in preda alle fiamme e alle lamiere contorte e senza perdersi d’animo e con lucida freddezza frantumò il vetro della portiera anteriore senza alcuna esitazione e procuratosi un estintore si creò un varco tra le fiamme.
Tirò fuori la donna rimasta bloccata anche dalle cintura di sicurezza e dopo averla adagiata sull’asfalto soccorse anche lo sfortunato marito.
Con questo atto eroico Stefano Panareo, oggi maresciallo della G.d.F. di San Pietro Vernotico, si è guadagnato una medaglia di bronzo al valor civile.
Congratulazioni.

sabato 27 giugno 2009

Interessante decisione sull'abuso di diffondere i dati del cedolino stipendio.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha reso noto di aver ribadito al Ministero dell’Interno che i cedolini dello stipendio devono essere consegnati spillati o in busta chiusa e non devono contenere informazioni lesive della riservatezza e che gli addetti alla predisposizione e alla consegna dei cedolini sono tenuti a tutelare la privacy dei lavoratori, limitando l'inserimento di informazioni sulla sfera privata e impedendo l'indebita conoscenza dei dati da parte di persone non autorizzate.

giovedì 28 maggio 2009

Modifiche in vista per lo scontrino parlante.

Condivido la decisione del Garante per la protezione dei dati personali (comunicato pubblicato in G.U. 11.05.2009) il quale ha stabilito che, a partire dal prossimo anno, lo scontrino fiscale (cd. parlante) che le farmacie rilasciano all'acquisto dei farmaci per poter detrarre la spesa nella dichiarazione dei redditi, non riporterà più il nome del farmaco acquistato.
L’Autorità ha infatti chiarito che tale scontrino è in grado di rivelare informazioni sulle patologie delle persone e ciò potrebbe ledere la riservatezza e la dignità del contribuente. L'attività istruttoria svolta dal Garante con l'Agenzia delle entrate e con i rappresentanti di Federfarma ha permesso di stabilire che il controllo sul farmaco venduto può essere effettuato attraverso l'utilizzo del numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) presente sulla confezione. In particolare, il codice alfanumerico, rilevabile anche mediante lettura ottica, consente infatti di identificare in modo univoco ogni singola confezione farmaceutica venduta.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati possono essere trattati solo laddove indispensabili per lo svolgimento di attività istituzionali che non possano essere effettuate, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.
Nel provvedimento è stato stabilito che entro il prossimo 1 gennaio, i titolari che emettono scontrini fiscali devono adeguarsi alle indicazioni dell'Agenzia, riportando sugli stessi il numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), oltre al codice fiscale del destinatario, alla natura e alla quantità dei medicinali acquistati.

domenica 26 aprile 2009

Licenziata perchè in malattia navigava in facebook.

Mi sembra un pò bizzarra la decisione di una azienda nei confronti di una dipendente in malattia "beccata" mentre usa Facebook.
Infatti una 31enne di Basilea ha perso il posto perchè secondo l'azienda: «Chi è in grado di navigare in Rete, può anche lavorare»...
Vero ma una azienda può impedire al dipendente che sta nel proprio domicilio seppur in malattia di utilizzare il proprio pc anche solo per leggere alcuni messaggi su internet?
Io credo di no a prescindere da un emicrania che potrebbe anche essere momentanea.
Ebbene una dipendente di un nota compagnia di assicurazioni svizzera Nationale Suisse si è data malata per un giorno per una forte emicrania.
Tuttavia, non si comprende bene ma il datore di lavoro ha scoperto che la donna navigava su Facebook. Quindi, anche per la stupidità della donna, che ben poteva sostenere che a navigare era una altra persona , il licenziamento in tronco.
La motivazione dell'azienda: "Chi è in grado di navigare in Rete, può anche lavorare".
Certamente ma un conto stare cinque minuti sul pc un conto è stare 7 ore.
Fosse per me impugnerei questo licenziamento.
Non sarà certamente un datore di lavoro a dire cosa o non cosa deve fare un dipendente in malattia al proprio domicilio.
La decisione di questa azienda è sicuramente censurabile poichè non permetterebbe ad un dipendente in malattia di stare a letto con il proprio computer poggiato sulle ginocchia per cinque minuti. A rendere noto il fatto è un giornale elvetico online "20 Minuten".
E in Italia come sarebbe accolta una decisione del genere?

martedì 31 marzo 2009

Offerte commerciali telefoniche, regole per la tutela dei cittadini

Interessante il provvedimento, pubblicato nella G.U. del 20.3.09, dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali che ha precisato le regole che aziende commerciali e call center devono seguire nel contattare gli utenti per promozioni e offerte commerciali.
Circa l'uso dei dati degli abbonati, le aziende devono utilizzare solo banche dati costituite sulla base degli elenchi telefonici precedenti all'1 agosto 2005 e possono avvalersi del periodo di deroga previsto dal cosiddetto decreto Milleproroghe solo entro i limiti indicati dal Garante. Le società devono documentare in modo adeguato che la banca dati è stata effettivamente creata prima dell'1 agosto 2005 ed usare tali dati senza cederli a nessun titolo ad altre aziende.
Gli operatori devono ad ogni contatto specificare per quale società chiamano e ricordare agli interessati i loro diritti e registrare immediatamente l'eventuale contrarietà dell'abbonato ad essere nuovamente contattato. Le società devono comunicare al Garante, entro 15 giorni dalla pubblicazione nella G.U., di essere in possesso di banche dati costituite anteriormente all'1 agosto 2005, di volerle utilizzare per attività promozionali e chiarire se il trattamento di dati venga effettuato anche per conto terzi. Il mancato rispetto del provvedimento comporta una sanzione amministrativa da 30 mila a 180 mila euro (che nei casi più gravi, può salire a 300 mila euro).