<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><?xml-stylesheet href="http://www.blogger.com/styles/atom.css" type="text/css"?><feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:openSearch='http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/' xmlns:georss='http://www.georss.org/georss' xmlns:gd='http://schemas.google.com/g/2005' xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0'><id>tag:blogger.com,1999:blog-6452497383526202249</id><updated>2011-12-27T17:23:42.317+01:00</updated><category term='Decisioni varie del governo'/><category term='Sentenze Corte Europea dei diritti dell&apos;uomo'/><category term='Commissione Tributaria Provinciale'/><category term='Sentenze T.a.r.'/><category term='Sentenze corte di cassazione'/><category term='Sentenze Consiglio di stato'/><category term='Decisioni varie'/><category term='Sentenze Corte costituzionale'/><category term='Sentenze corte di cassazione Tributaria'/><category term='Sentenze della Corte dei Conti'/><category term='Garante della privacy'/><category term='Provvedimenti vari'/><category term='Sentenze Tribunale'/><category term='Critica in generale'/><category term='Cause e motivi di contenziosi'/><category term='Sentenze giudice di pace'/><title type='text'>Sentenze decisioni e critiche</title><subtitle type='html'>Critica positiva o negativa su tali decisioni.</subtitle><link rel='http://schemas.google.com/g/2005#feed' type='application/atom+xml' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/feeds/posts/default'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default?max-results=100'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/'/><link rel='hub' href='http://pubsubhubbub.appspot.com/'/><link rel='next' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default?start-index=101&amp;max-results=100'/><author><name>Luciano</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14306344989483934869</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Kt3_XoxsUyw/SWOhlOSSBxI/AAAAAAAAAI8/x-HuuvZXSH0/S220/06-01-09_1430.jpg'/></author><generator version='7.00' uri='http://www.blogger.com'>Blogger</generator><openSearch:totalResults>191</openSearch:totalResults><openSearch:startIndex>1</openSearch:startIndex><openSearch:itemsPerPage>100</openSearch:itemsPerPage><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6452497383526202249.post-9165866253472823316</id><published>2011-12-07T22:28:00.000+01:00</published><updated>2011-12-07T22:28:03.515+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Decisioni varie'/><title type='text'>Notizie interessanti</title><content type='html'>&lt;a href="http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_11161.asp" target="_blank"&gt;Nasce avvocati-domiciliatari.it una directory di servizi di domiciliazione&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Come suggerito dal sottotitolo in home page, avvocati-domiciliatari.it è una directory che indicizza servizi di domiciliazione legale e consente di trovare facilmente un collega presso cui domiciliarsi per azioni legali fuori sede. Esisto ...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fonte: &lt;a href="http://www.studiocataldi.it/" target="_blank"&gt;Studiocataldi.it&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Url: &lt;a href="http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_11161.asp" target="_blank"&gt;&lt;i&gt;http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_11161.asp&lt;/i&gt;&lt;/a&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6452497383526202249-9165866253472823316?l=sentenze-decisioni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/feeds/9165866253472823316/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6452497383526202249&amp;postID=9165866253472823316' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/9165866253472823316'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/9165866253472823316'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/2011/12/notizie-interessanti.html' title='Notizie interessanti'/><author><name>Luciano</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14306344989483934869</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Kt3_XoxsUyw/SWOhlOSSBxI/AAAAAAAAAI8/x-HuuvZXSH0/S220/06-01-09_1430.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6452497383526202249.post-512534981330419285</id><published>2011-11-10T15:15:00.001+01:00</published><updated>2011-11-10T15:29:47.905+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Sentenze corte di cassazione'/><title type='text'>Valide le multe con il telelaser anche se non c'è la stampa dei dati sulla velocità.</title><content type='html'>&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://www.oltrefano.it/wp-content/uploads/2011/10/Telelaser.png%20" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="200" ida="true" src="http://www.oltrefano.it/wp-content/uploads/2011/10/Telelaser.png%20" width="320" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;strong&gt;A prescindere dalla legittimità o meno nell'utilizzo del telelaser senza un minimo di scontrino&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;strong&gt;io mi chiedo ma se l'agente viene&amp;nbsp;costretto a svolgere servizio anche con&amp;nbsp;problemi alla vista?&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;strong&gt;se l'agente viene costretto a svolgere servizio anche con&amp;nbsp;problemi psicologici?&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;strong&gt;Ma come si può ledere il principio del giusto contraddittorio?&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;em&gt;Multa inflitta con telelaser? sono valide anche se non c'è lo scontrino con la stampa dei dati sulla velocità e la targa del veicolo. &lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;em&gt;Non condivido assolutamente per mancanza del giusto&amp;nbsp;contraddittorio&amp;nbsp;quanto affermato dalla Corte di Cassazione che con la sentenza 23212/2011 ha dato ragione al Comune di Massa ribaltando il doppio verdetto con cui il Giudice di Pace prima e il Tribunale in sede di appello avevano accolto il ricorso di un automobilista sorpreso in eccesso di velocità dal telelaser.&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;em&gt;La Cassazione&amp;nbsp;ha accolto infatt la tesi difensiva del Comune sottolinendo che "è&amp;nbsp;legittima la rilevazione della velocità di un autoveicolo effettuata tramite telelaser che non rilascia documentazione fotografica dell'avvenuta rilevazione nei confronti di un determinato veicolo, ma che consente unicamente l'accertamento della velocità in un determinato momento, restando affidata alla attestazione dell'organo di polizia stradale la riferibilità della velocità in quanto l'attestazione ben può integrare, con quanto accertato direttamente, la rilevazione elettronica attribuendo la stessa ad uno specifico veicolo". &lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;em&gt;Si tratta di un'attestazione, conclude la Corte, "assistita da efficacia probatoria fino a querela di falso".&lt;/em&gt; &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;I diritti del cittadino cosi vengono calpestati del tutto.&lt;/div&gt;(Fonte: &lt;a href="http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_11045.asp"&gt;studiocataldi.it&lt;/a&gt;)&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6452497383526202249-512534981330419285?l=sentenze-decisioni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/feeds/512534981330419285/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6452497383526202249&amp;postID=512534981330419285' title='1 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/512534981330419285'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/512534981330419285'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/2011/11/valide-le-multe-con-il-telelaser-anche.html' title='Valide le multe con il telelaser anche se non c&apos;è la stampa dei dati sulla velocità.'/><author><name>Luciano</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14306344989483934869</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Kt3_XoxsUyw/SWOhlOSSBxI/AAAAAAAAAI8/x-HuuvZXSH0/S220/06-01-09_1430.jpg'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6452497383526202249.post-1622739968164036710</id><published>2011-11-01T22:02:00.000+01:00</published><updated>2011-11-01T22:02:14.437+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Cause e motivi di contenziosi'/><title type='text'>Percorso stradale dalla S.S. 16 da Otranto verso la S.S. 275 direzione S.M. di Leuca. Postazioni autovelox senza cartelli dei limiti di velocità.Senza</title><content type='html'>&lt;iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/QnfVG48qojQ" width="480"&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6452497383526202249-1622739968164036710?l=sentenze-decisioni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/feeds/1622739968164036710/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6452497383526202249&amp;postID=1622739968164036710' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/1622739968164036710'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/1622739968164036710'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/2011/11/percorso-stradale-dalla-ss-16-da.html' title='Percorso stradale dalla S.S. 16 da Otranto verso la S.S. 275 direzione S.M. di Leuca. Postazioni autovelox senza cartelli dei limiti di velocità.Senza'/><author><name>Luciano</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14306344989483934869</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Kt3_XoxsUyw/SWOhlOSSBxI/AAAAAAAAAI8/x-HuuvZXSH0/S220/06-01-09_1430.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://img.youtube.com/vi/QnfVG48qojQ/default.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6452497383526202249.post-7686565311605813067</id><published>2011-11-01T21:55:00.001+01:00</published><updated>2011-11-01T21:58:30.755+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Cause e motivi di contenziosi'/><title type='text'>Autovelox nascosto Terni 13/04/2011 (raccordo Terni - Orte)</title><content type='html'>&lt;iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="260" src="http://www.youtube.com/embed/pWKTRKkLUjI" width="540"&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6452497383526202249-7686565311605813067?l=sentenze-decisioni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/feeds/7686565311605813067/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6452497383526202249&amp;postID=7686565311605813067' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/7686565311605813067'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/7686565311605813067'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/2011/11/autovelox-nascosto-terni-13042011.html' title='Autovelox nascosto Terni 13/04/2011 (raccordo Terni - Orte)'/><author><name>Luciano</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14306344989483934869</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Kt3_XoxsUyw/SWOhlOSSBxI/AAAAAAAAAI8/x-HuuvZXSH0/S220/06-01-09_1430.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://img.youtube.com/vi/pWKTRKkLUjI/default.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6452497383526202249.post-3309686233762966743</id><published>2011-09-16T09:33:00.000+02:00</published><updated>2011-09-16T09:33:22.128+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Critica in generale'/><title type='text'>La morte della Giustizia in Italia.</title><content type='html'>&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://www.libertaegiustizia.it/wp-content/uploads/2011/04/giustizia.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="240" rba="true" src="http://www.libertaegiustizia.it/wp-content/uploads/2011/04/giustizia.jpg" width="320" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-family: Georgia, &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;, serif; font-size: large;"&gt;La Giustizia in Italia?&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-family: Georgia, &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;, serif; font-size: large;"&gt;Morta!&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-family: Georgia, &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;, serif; font-size: large;"&gt;Fatta a pezzi da un singolo uomo...&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-family: Georgia; font-size: large;"&gt;fuori di testa...&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-family: Georgia, &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;, serif; font-size: large;"&gt;che per salvare se stesso&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-family: Georgia, &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;, serif; font-size: large;"&gt;ha distrutto un'Istituzione&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-family: Georgia, &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;, serif; font-size: large;"&gt;di questo&amp;nbsp;Stato.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6452497383526202249-3309686233762966743?l=sentenze-decisioni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/feeds/3309686233762966743/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6452497383526202249&amp;postID=3309686233762966743' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/3309686233762966743'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/3309686233762966743'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/2011/09/la-morte-della-giustizia-in-italia.html' title='La morte della Giustizia in Italia.'/><author><name>Luciano</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14306344989483934869</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Kt3_XoxsUyw/SWOhlOSSBxI/AAAAAAAAAI8/x-HuuvZXSH0/S220/06-01-09_1430.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6452497383526202249.post-5999914956389526909</id><published>2011-05-20T20:40:00.001+02:00</published><updated>2011-05-20T21:23:01.777+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Decisioni varie'/><title type='text'>Che bello ecco in arrivo un nuovo autovelox: il Sistema Prolaser Video.</title><content type='html'>&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-ht2D4TLial8/Tda1BWfPFUI/AAAAAAAAAmQ/l6F_YmzeX6E/s1600/Immagine.bmp" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="266" j8="true" src="http://1.bp.blogspot.com/-ht2D4TLial8/Tda1BWfPFUI/AAAAAAAAAmQ/l6F_YmzeX6E/s320/Immagine.bmp" width="320" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Controllo Velocita' Mobile. I vantaggi del Sistema Prolaser Video&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Ideale per il controllo moto, sicuro per gli operatori, inattaccabile dai Giudici di pace&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Tra gli svantaggi delle postazioni fisse per il rilevamento delle infrazioni di velocità degli autoveicoli uno dei più gravi, anche se spesso non tenuto nella giusta considerazione, è la perdita del “valore educativo” del controllo sulle strade da parte degli operatori della sicurezza urbana ed extra urbana.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;La consapevolezza,da parte degli automobilisti e dei motociclisti più imprudenti, che il territorio è monitorato da pattuglie dotate di sistemi di rilevamento mobile, crea una sorta di dubbio che li porterà ad analizzare i propri comportamenti e a rallentare.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;A questo scopo la Detas di Brescia propone ai Comandi di Polizia ProLaser Video, un sistema di controllo della velocità mobile. Il dispositivo può iniziare a misurare la velocità e quindi a memorizzare su file l’eventuale trasgressione (superamento dei limiti di velocità, sorpasso vietato, ecc.) a partire da 800 metri, garantendo quindi l’incolumità dell’operatore. &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Semplice da usare, l’apparecchio è ideale per il controllo delle moto e consente per ogni ripresa effettuata di rivedere la violazione in loco e di estrapolare molteplici immagini. Queste caratteristiche rendono le violazioni individuate da ProLaser Video inattaccabili dai Giudici di pace.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Caratteristiche tecniche&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Alimentazione &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Batteria piombo ermetica 12Vdc&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;7Ah ricaricabile (agm, gel)-&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Presa accendisigari 12Vdc&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Range di velocità da 8 a 320 km/h ± 2&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Distanza di rilevazione (laser) da 3 a 1000 metri ± 0,1&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Fascio laser &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;1 metro di diametro a 300 metri&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;3 metri di diametro a 1000 metri&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Tempo di acquisizione 0,3 secondi a 95 km/h&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Modello videocamera Panasonic HDC-SD60&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Ingombro (laser e videocamera)&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Altezza: 250 mm - Larghezza: 350 mm- Profondità: 105 mm&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Durata con batteria 12V 7Ah a 25 °C 5 ore continue&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Peso (laser e videocamera) 2,3 Kg.&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6452497383526202249-5999914956389526909?l=sentenze-decisioni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/feeds/5999914956389526909/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6452497383526202249&amp;postID=5999914956389526909' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/5999914956389526909'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/5999914956389526909'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/2011/05/che-bello-ecco-in-arrivo-un-nuovo.html' title='Che bello ecco in arrivo un nuovo autovelox: il Sistema Prolaser Video.'/><author><name>Luciano</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14306344989483934869</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Kt3_XoxsUyw/SWOhlOSSBxI/AAAAAAAAAI8/x-HuuvZXSH0/S220/06-01-09_1430.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/-ht2D4TLial8/Tda1BWfPFUI/AAAAAAAAAmQ/l6F_YmzeX6E/s72-c/Immagine.bmp' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6452497383526202249.post-3358093711951309262</id><published>2011-05-18T13:39:00.001+02:00</published><updated>2011-05-18T13:41:21.573+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Decisioni varie del governo'/><title type='text'>Roba da matti.</title><content type='html'>&lt;div class="separator" style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; border-right: medium none; border-top: medium none; clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://nove.aperion.cc/slir/w400-h450/nove/foto/vigili_urbani.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; cssfloat: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" j8="true" src="http://nove.aperion.cc/slir/w400-h450/nove/foto/vigili_urbani.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; border-right: medium none; border-top: medium none; text-align: justify;"&gt;Questo Governo (Decreto del Ministero dell’Interno del 30 marzo 2011, pubblicato in G.U. il 16 maggio) per far confluire parte delle somme delle multe notturne (il 33% in più se commesse dalle 22 alle 7) ha previsto un "Fondo contro l'incidentalità notturna" con il fine di migliorare la sicurezza stradale. Ma per fare ciò si deve complicare la vita ai cittadini? Infatti il trasferimento sarebbe previsto però con un sistema balordo che creerà ancor più problemi e disagi ai cittadini italiani multati e non solo. Cioè la parte della sanzione in questione dovrebbe essere pagata utilizzando il modello F23 .....&lt;/div&gt;&lt;div style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; border-right: medium none; border-top: medium none;"&gt;Ma questi sono proprio impazziti ...... ma non hanno altro a cui pensare questi oltre a complicare la vita ancora di più ai cittadini?&lt;/div&gt;&lt;div style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; border-right: medium none; border-top: medium none;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;﻿&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6452497383526202249-3358093711951309262?l=sentenze-decisioni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/feeds/3358093711951309262/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6452497383526202249&amp;postID=3358093711951309262' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/3358093711951309262'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/3358093711951309262'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/2011/05/roba-da-matti.html' title='Roba da matti.'/><author><name>Luciano</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14306344989483934869</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Kt3_XoxsUyw/SWOhlOSSBxI/AAAAAAAAAI8/x-HuuvZXSH0/S220/06-01-09_1430.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6452497383526202249.post-3300693784710458374</id><published>2011-05-09T23:59:00.001+02:00</published><updated>2011-05-10T00:03:21.989+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Cause e motivi di contenziosi'/><title type='text'>Torna alla ribalta il "Celeritas" di Runzi (Rovigo).</title><content type='html'>&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://emax.poigps.com/images/velox/celeritas2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="225" src="http://emax.poigps.com/images/velox/celeritas2.jpg" width="320" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Si era affrontato &lt;a href="http://sentenze-decisioni.blogspot.com/2010/10/litalia-sta-impazzendo.html"&gt;tempo fa su queste pagine&lt;/a&gt; l'argomento "Celeritas" il nuovo tipo di autovelox simile al più famoso "Tutor" collocato sulla S.P. 12 di Rovigo sul tratto&amp;nbsp;Occhiobello -&amp;nbsp;Bagnolo di Po. Chi scrive ha constatato di persona la situazione e ha difeso una ricorrente alla quale&amp;nbsp;nel giro di pochi giorni (circa due mesi) sono stati notificati&amp;nbsp;ben 17 verbali alcuni per aver superato anche di un solo km/h il limite di&amp;nbsp;velocità stabilito.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Ebbene per quanti fossero interessati si assicura che è stata presentata una denuncia-querela alle autorità competenti. La denuncia segue quindi i ricorsi amministrativi e giurisdizionali ma soprattutto segue il procedimento penale che riguarda - come riportato dal "Fatto quotidiano"&amp;nbsp;- addirittura la procedura di "omologazione".&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Georgia, &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;, serif;"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman;"&gt;Rimaniamo in attesa di sviluppi.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6452497383526202249-3300693784710458374?l=sentenze-decisioni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/feeds/3300693784710458374/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6452497383526202249&amp;postID=3300693784710458374' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/3300693784710458374'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/3300693784710458374'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/2011/05/torna-alla-ribalta-il-celeritas-di.html' title='Torna alla ribalta il &quot;Celeritas&quot; di Runzi (Rovigo).'/><author><name>Luciano</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14306344989483934869</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Kt3_XoxsUyw/SWOhlOSSBxI/AAAAAAAAAI8/x-HuuvZXSH0/S220/06-01-09_1430.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6452497383526202249.post-8891698174983575248</id><published>2011-03-26T12:49:00.000+01:00</published><updated>2011-03-26T12:49:33.426+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Sentenze corte di cassazione'/><title type='text'>Nessun addebito disciplinare può essere contestato al lavoratore che, a casa per malattia, si adegua alle prescrizioni del suo medico curante</title><content type='html'>&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Interessante&amp;nbsp;la sentenza qui di seguito della Corte di cassazione che condivido per aver&amp;nbsp;stabilito che nessun addebito disciplinare può essere contestato al lavoratore che, a casa per malattia, si adegua alle prescrizioni del suo medico curante. Nel caso di specie&amp;nbsp;non é emerso lo svolgimento di alcuna&amp;nbsp;attività lavorativa da parte del lavoratore ma solo&amp;nbsp;l'attività quotidiana della vita&amp;nbsp;.&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Cassazione Lavoro, Sentenza n. 6375 del 21/03/2011 &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;(Presidente, Vidiri – Relatore, Toffoli)&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Svolgimento del processo&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;[OMISSIS] agiva con ricorso davanti al Tribunale di Alba nei confronti della sua datrice di lavoro s.p.a. [OMISSIS] impugnando il licenziamento intimatogli con lettera del 29.12.2004 che faceva seguito ad una contestazione disciplinare. Con la relativa lettera gli era stato addebitato di avere tenuto almeno nei giorni dal 29 novembre al 12 dicembre un comportamento incompatibile con la verosimile sussistenza dello stato patologico (distorsione della caviglia destra) denunciato come conseguente all’infortunio del 6.7.2004, chiuso il 12.8.2004 e riaperto il successivo 4 novembre, con prognosi di 20 giorni ripetutamente prorogata fino al 21 dicembre, oppure e comunque di avere tenuto un comportamento pregiudizievole per un buono e rapido recupero della integrità ed efficienza fisica.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;La domanda era accolta dal Tribunale, che dichiarava l’illegittimità del licenziamento e condannava il datore di lavoro alla reintegrazione e al risarcimento del danno.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;A seguito di appello della soc. [OMISSIS], la Corte d’appello di Torino confermava la sentenza di primo grado.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;La Corte di merito affermava l’inammissibilità, per la sua tardività, della produzione in appello da parte della [OMISSIS] di una perizia di parte, peraltro redatta da medico che non aveva mai visitato il G.&amp;nbsp;Riteneva infondate le critiche mosse alle certificazioni mediche con cui era stato accertato in più occasioni e sedi lo stato di invalidità del lavoratore, le quali rappresentavano una serie coerente di documenti medici e attestavano anche il diligente sottoporsi del paziente a terapie orientate a favorirne la guarigione. Vi erano anche riscontri delle diagnosi nei rilievi strumentali eseguiti: radiografia del 27.7.2004, attestante flogosi estesa a carico del tendine flessore lungo il livello del cavo plantare, con versamento peritendineo; radiografia effettuata tre mesi dopo, pochi giorni prima della riapertura dell’infortunio, evidenziante notevole infiltrazione edematoso – flogistica a livello della sinoviale nei recesso peroneo – astragalico e con diagnosi attestante una discreta flogosi articolare tendinea in remota lesione legamentosa al momento da ritenere non risolta dei tutto, almeno dal punto di vista funzionale; risonanza magnetica del 16.11.2004, confermativa delle diagnosi precedenti, evidenziante la presenza di raccolta all’interno della guaina del tendine del flessore lungo dell’alluce e di os trigonum posteriormente all’astragalo, circondato da una modesta raccolta endoarticolare.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;La Corte inoltre escludeva i dubbi sull’attendibilità del medico curante del G. sentito come teste e autore del certificato datato 22.12.2004, e quindi successivo alla contestazione disciplinare, con il quale egli aveva ricostruito la vicenda medica del lavoratore nei suoi vari passaggi, vicenda peraltro caratterizzata anche dall’attestazione dell’Inail. La Corte ricordava che tale medico aveva confermato di avere prescritto al G. , in particolare nell’ultimo periodo della sua astensione lavorativa, di compiere del movimento e, in particolare, di camminare. Secondo la Corte non doveva tanto discutersi circa l’appropriatezza o meno di detta prescrizione terapeutica, quanto rilevarsi, rispetto al fatto pacifico che il G. era stato visto mentre compiva delle uscite dalla propria abitazione pur essendo in infortunio, che tali uscite erano state ispirate da un parere del medico curante.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;In definitiva, la Soc. [OMISSIS], che non aveva richiesto una visita di controllo ex art. 5 L. n. 300/1970 – come avrebbe potuto e dovuto al fine di contestare lo stato di inabilità lavorativa – avanzava ingiustificati dubbi riguardo alla vicenda, senza avere assolto l’onere della prova gravante sul datore di lavoro in materia di giustificazione del licenziamento; e insisteva per l’ammissione di una consulenza tecnica, (implicitamente) ritenuta dalla Corte non giustificata dal quadro probatorio. Quanto ai rilievi dell’appellante riguardo alle mansioni del G. indicate dal giudice di primo grado (addetto al reparto scelte speciali e ad attività da svolgersi costantemente in piedi, con continuo movimento dei corpo, sollevamento e spostamento dei carichi), osservava che, a parte che l’insieme dei compiti lavorativi indicati nel ricorso introduttivo non risultava essere mai stato contestato fino al giudizio di appello, sarebbe stato onere della Soc. [OMISSIS] fornire la prova della compatibilità delle mansioni con le condizioni di salute del ricorrente.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;La s.p.a. [OMISSIS] ricorre per cassazione con tre articolati motivi. Il G. resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato una memoria.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Motivi della decisione&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Il primo motivo del ricorso denuncia violazione degli artt. 116, 421 e 61 c.p.c. e insufficiente e contraddittoria motivazione, con riferimento alla rilevanza e alla attendibilità attribuita alla deposizione del medico curante del lavoratore. Si sostiene la dimostrazione della compatibilità di attività extra lavorative svolte dal lavoratore durante la malattia con le esigenze terapeutiche non può essere basata su una deposizione testimoniale, anche se di un medico, invece che su una c.t.u..&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Si lamenta anche che non si sia dato rilievo alla prova, quanto meno indiziaria, dello svolgimento di attività incompatibile, fornita dalla SIRE, e che si sia affermata l’imprescindibilità della richiesta di una visita di controllo.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 5 l. n. 300/1970, dell’art. 5. l. n. 604/1966 e dell’art. 2697 c.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Si ribadisce sotto il profilo della violazione dell’art. 5 legge n. 300/1970 la tesi della non necessità per il datore di lavoro del ricorso alle visite di controllo ivi previste per la dimostrazione di circostanze di fatto evidenzianti l’inesistenza della malattia, l’insussistenza di un’incapacità lavorativa o l’adozione di comportamenti comportanti la violazione del dovere del lavoratore di non pregiudicare o rallentare la guarigione. Al riguardo si ricorda l’esito delle constatazioni compiute dal personale investigativo incaricato dalla azienda. Si sostiene anche che una volta provata da parte del datore di lavoro l’attività svolta durante il periodo di malattia dai lavoratore, spetti a quest’ultimo provarne la compatibilità con la malattia impeditiva dell’attività lavorativa, risultandone altrimenti l’assenza ingiustificata.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Il terzo motivo denuncia omessa o insufficiente motivazione su un atto controverso e decisivo per il giudizio e violazione degli artt. 1175, 1375, 2104, 2105 c.c., nonché dell’art. 2119 c.c. e dell’art. 3 della l. n. 604/1966.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Si sostiene che il lavoratore, una volta verificato, anche a seguito delle direttive, terapeutiche del suo medico curante, di poter svolgere una vita normale, avrebbe dovuto evitare di sollecitare ulteriori certificazioni di inabilità al lavoro e quanto meno rendere nota tale situazione all’ente previdenziale e al datore di lavoro.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Il ricorso, i cui tre motivi sono esaminati congiuntamente per la loro connessione, non è fondato.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;In effetti la sentenza impugnata è sorretta da una motivazione adeguata e logica, oltre che immune da errori di diritto, circa la mancanza di prova di una violazione disciplinare a fondamento del licenziamento intimato. In particolare è stato bene evidenziato come la malattia posta a giustificazione dell’assenza del lavoratore abbia trovato ampio riscontro non solo nelle certificazioni mediche relative, provenienti anche dall’Inail, ente previdenziale pubblico, ma anche in puntuali esami strumentali corredati da analitiche diagnosi. In questo quadro, il rilievo del giudice di merito riguardo al fatto che il datore di lavoro avrebbe potuto e anche “dovuto” ricorrere alla procedura di controllo della malattia prevista dall’art. 5 legge n. 300/1970, oltre a non avere evidentemente un ruolo essenziale nella complessiva motivazione, è interpretabile nel senso non di una affermazione di principio di carattere generale – che come tale sarebbe inesatto, in quanto come è pacifico in giurisprudenza l’effettiva insussistenza della malattia certificata è dimostrabile anche al di fuori del ricorso a detta procedura – ma nel senso che, in relazione ai margini di opinabilità sul piano medico legale eventualmente sussistenti, come spesso accade, riguardo alla più congrua misura della prognosi di inabilità temporanea, in pratica solo il ricorso alla visita di controllo avrebbe potuto offrire ulteriori rilevanti elementi di valutazione, tanto più essendo in questione un’ipotesi di illecito disciplinare, rispetto al quale rileva anche l’elemento soggettivo.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Riguardo all’addebito al lavoratore di avere tenuto una condotta contrastante con le esigenze terapeutiche e di un rapido recupero, la motivazione è in via assorbente basata sui rilievo che nessun addebito al riguardo poteva essere mosso al lavoratore che si era adeguato alle prescrizioni del suo medico curante. Rispetto a tale motivazione, e tenuto anche presente che dalle indagini investigative richieste dall’attuale ricorrente non era emerso lo svolgimento di attività lavorative ma la ripresa di alcune attività della vita privata (spostamenti in città a piedi e in auto per acquisti e altro), cioè di attività di una gravosità di cui non è evidente la comparabilità a quella di un’attività lavorativa a tempo pieno, non può ritenersi che, neanche su un piano logico e di fatto (aspetto rilevante ai fini della logicità della motivazione), sussistesse l’onere per il lavoratore di provare, a ulteriore conferma della certificazione medica, la perdurante inabilità temporanea rispetto all’attività lavorativa. Né, alla stregua della sentenza e del ricorso per cassazione, la società datrice di lavoro risulta avere fornito, come in linea di principio sarebbe stato suo onere, la prova di una natura degli impegni lavorativi dell’attuale resistente idonea ad evidenziare aspetti di illogicità e malafede nel comportamento del lavoratore.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Le spese del giudizio vengono regolate facendo applicazione del criterio legale della soccombenza (art. 91 c.p.c.).&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;P.Q.M.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;La Corte rigetta il ricorso e condanna la s.p.a. [OMISSIS] a rimborsare a [OMISSIS] le spese del giudizio determinate in Euro trentacinque oltre Euro tremila per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA secondo legge.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Depositata in cancelleia il 21 Marzo 2011&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6452497383526202249-8891698174983575248?l=sentenze-decisioni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/feeds/8891698174983575248/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6452497383526202249&amp;postID=8891698174983575248' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/8891698174983575248'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/8891698174983575248'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/2011/03/nessun-addebito-disciplinare-puo-essere.html' title='Nessun addebito disciplinare può essere contestato al lavoratore che, a casa per malattia, si adegua alle prescrizioni del suo medico curante'/><author><name>Luciano</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14306344989483934869</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Kt3_XoxsUyw/SWOhlOSSBxI/AAAAAAAAAI8/x-HuuvZXSH0/S220/06-01-09_1430.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6452497383526202249.post-5398946032234049114</id><published>2011-03-22T15:57:00.002+01:00</published><updated>2011-03-22T16:08:09.178+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Critica in generale'/><title type='text'>La mediazione civile è una mezza sconfitta per gli avvocati?</title><content type='html'>&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://www.destrablog.eu/wp-content/uploads/2009/02/giustizia.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="240" r6="true" src="http://www.destrablog.eu/wp-content/uploads/2009/02/giustizia.jpg" width="320" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; border-right: medium none; border-top: medium none; text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; border-right: medium none; border-top: medium none;"&gt;Il&amp;nbsp;21 marzo u.s. con il decreto milleproroghe è diventata&amp;nbsp;obbligatoria la mediazione per le controversie relative a diverse&amp;nbsp;materie (diritti reali; divisione; successioni ereditarie; patti di famiglia; locazione; comodato; affitto di aziende; risarcimento del danno derivante da responsabilità medica; responsabilità da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità; contratti assicurativi, bancari e finanziari).&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;div style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; border-right: medium none; border-top: medium none;"&gt;Per quanto riguarda invece il condominio e il risarcimento dei danni derivanti dalla cirolazione dei veicoli e dei natanti è tutto rinviato al 21 marzo 2012.&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;div style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; border-right: medium none; border-top: medium none;"&gt;Invero d'ora in avanti&amp;nbsp;la parte che intende agire in giudizio prima di adire il Tribunale ha l’onere di tentare la mediazione e deve essere&amp;nbsp;informata dal proprio avvocato con un documento sottoscritto dall’assistito.&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;div style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; border-right: medium none; border-top: medium none;"&gt;Il giudice, qualora rilevi la mancata allegazione del documento all’atto introduttivo del giudizio, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione. La durata di questo nuovo&amp;nbsp;procedimento di mediazione dovrebbe avere&amp;nbsp;(meglio essere prudenti)&amp;nbsp;la durata massima di 4 mesi.&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; border-right: medium none; border-top: medium none; text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;div style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; border-right: medium none; border-top: medium none;"&gt;La mediazione civile mi dà lo spunto per dire la mia su questa materia.&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;div style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; border-right: medium none; border-top: medium none;"&gt;Invero io credo che tutto ciò sia una mezza sconfitta per&amp;nbsp;l'ordine professionale come quello degli avvocati soprattutto per quelli che nella loro carriera hanno sottovalutato quanto previsto dal codice deontologico soprattutto &lt;strong&gt;&lt;u&gt;l'art. 40&lt;/u&gt;&lt;/strong&gt; che cosi recita: "&lt;em&gt;L'avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all'atto dell'incarico delle caratteristiche e dell'importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziative e le &lt;strong&gt;&lt;u&gt;ipotesi di soluzione possibili&lt;/u&gt;&lt;/strong&gt;. L'avvocato è tenuto altresì ad informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta l'assistito ne faccia richiesta.&amp;nbsp;Se richiesto, è obbligo dell'avvocato informare la parte assistita sulle&lt;/em&gt; &lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;u&gt;previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili del processo&lt;/u&gt;.&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;E' obbligo dell'avvocato comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di determinanti atti al fine di evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso di trattazione.&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;Il difensore ha l'obbligo di riferire al proprio assistito il contenuto di quanto appreso nell'esercizio del mandato se utile all'interesse di questi".&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;Ma in particolare la sconfitta susssite,&amp;nbsp;a parere di chi scrive, in quanto alcuni professionisti del settore nello svolgere la propria professione pare abbiano&amp;nbsp;dimenticato del tutto il contenuto&amp;nbsp;del regolamento deontologico e cioè: dell'art.&amp;nbsp;6. - Doveri di lealtà e correttezza; dell'art. 7. - Dovere di fedeltà; dell'art. 8. - Dovere di diligenza; dell'art. 12. - Dovere di competenza; &amp;nbsp;dell'art. 19. - Divieto di accaparramento della clientela; dell'art.&amp;nbsp;23. - Rapporto di colleganza e dovere di difesa nel processo; dell'art. 35. - Rapporto di fiducia;&amp;nbsp;dell'art. 38. - Inadempimento al mandato; dell'art.&amp;nbsp;40. - Obbligo di informazione. &lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6452497383526202249-5398946032234049114?l=sentenze-decisioni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/feeds/5398946032234049114/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6452497383526202249&amp;postID=5398946032234049114' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/5398946032234049114'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/5398946032234049114'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/2011/03/la-mediazione-civile-e-una-mezza.html' title='La mediazione civile è una mezza sconfitta per gli avvocati?'/><author><name>Luciano</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14306344989483934869</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Kt3_XoxsUyw/SWOhlOSSBxI/AAAAAAAAAI8/x-HuuvZXSH0/S220/06-01-09_1430.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6452497383526202249.post-5789191810420664849</id><published>2011-03-18T13:52:00.000+01:00</published><updated>2011-03-18T13:52:02.529+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Critica in generale'/><title type='text'>Autovelox taroccati, 558 denunce: via tutti gli autovelox dalle strade senza la contestazione immediata!</title><content type='html'>&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Scandaloso Scandaloso e Scandaloso!!!&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Si&amp;nbsp;continua ancora a commercialiazzare autovelox di tutti i tipi e basta!!&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Questi imprenditori e amministratori si stanno arricchendo alle nostre spalle !!!!!!!!!!!&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;em&gt;venerdì 18 marzo 2011 &lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;em&gt;(red.) Una ditta bresciana è coinvolta in una maxi inchiesta sugli apparecchi autovelox manomessi e illegalmente installati sulle strade dei comuni italiani.&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;em&gt;La Guardia di Finanza di Brescia ha dato notizia dei dati relativi all' operazione "512" su un giro di autovelox taroccati e utilizzati in molte regioni italiane. &lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;em&gt;Le indagini, condotte dalla tenenza di Desenzano del Garda sono state svolte parallelamente a un'altra inchiesta, della Guardia di Finanza di Sala Consilina (Salerno), anch'essa riguardante un uomo di 60 anni, originario del mantovano, ma residente a Desenzano del Garda.&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;em&gt;Entrambe le indagini hanno consentito di appurare, secondo quanto emerso, che Diego Barosi, attraverso una cinquantina di autovelox, dei quali solo due omologati, sarebbe riuscito ad ottenere appalti con le amministrazioni comunali, attraverso finte gare a cui partecipavano solo ditte a lui riconducibili. &lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;em&gt;In altri casi l'indagato bresciano offriva servizi aggiuntivi, quali il videoterminalista incaricato d'occuparsi dell'autovelox. Secondo le indagini, Barosi prendeva una percentuale sulle multe. In alcuni casi l' autovelox è risultato taroccato in modo da registrare una velocità superiore del 15% rispetto a quella reale. &lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;em&gt;L’inchiesta della Guardia di Finanza di Brescia ha riguardato la Garda Segnale di Desenzano, produttrice dei dispositivi di controllo stradale.&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;em&gt;Secondo l’accusa gli apparecchi sono stati clonati, manomessi ed installati illegalmente su centinaia di strade italiane tra il 2007 e il 2009.&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;em&gt;558 le persone denunciate, 146 le amministrazioni comunali coinvolte di cui due bresciane, quelle di Urago d’Oglio e di Toscolano Maderno, 367 funzionari pubblici controllati, per una frode fiscale che ammonterebbe a oltre venti milioni di euro. &lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;em&gt;L’inchiesta dei finanzieri è stata condotta in un arco di tempo di cinque anni.&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;em&gt;Diego Barosi sarebbe riuscito a stabilire con i 146 comuni finiti nel mirino della Guardia di Finanza un accordo per la cessione a costo pari quasi zero degli apparecchi autovelox, alcuni dei quali irregolari, perché privi della matricola di omologazione. &lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;em&gt;Sessantasei le procure della Repubblica che hanno indagato sulla vicenda. A vario titolo sono contestati: associazione a delinquere, frode fiscale e falsa fatturazione, bancarotta fraudolenta. &lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;em&gt;L’uomo, grazie a verbali emessi da compiacenti funzionari amministrativi, guadagnava il 40% su ogni contravvenzione comminata. &lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;em&gt;Se si pensa che le multe irregolari rilevate in tutta Italia attraverso i dispositivi della Garda Segnale sono state 82mila per un valore di 11,5 milioni di euro, si comprende bene quale giro di affari si muovesse dietro al business degli autovelox taroccati. &lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;em&gt;Infatti, grazie alla maxi frode, Barosi avrebbe evaso, nel corso degli anni, in 27 società a lui riconducibili, quasi cinque milioni di euro, mentre sarebbero 18 i milioni di euro sottratti a tassazione. Nelle fasi dell'inchiesta, la vicenda venne portata alla ribalta nazionale da un servizio televisivo delle 'Iene'. &lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;em&gt;L’uomo è indagato in stato di libertà. &lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;Fonte&lt;/strong&gt;&lt;em&gt;: &lt;a href="http://www.quibrescia.it/index.php?/content/view/24382/1/"&gt;qui&lt;/a&gt;.&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6452497383526202249-5789191810420664849?l=sentenze-decisioni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/feeds/5789191810420664849/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6452497383526202249&amp;postID=5789191810420664849' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/5789191810420664849'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/5789191810420664849'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/2011/03/autovelox-taroccati-558-denunce-via.html' title='Autovelox taroccati, 558 denunce: via tutti gli autovelox dalle strade senza la contestazione immediata!'/><author><name>Luciano</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14306344989483934869</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Kt3_XoxsUyw/SWOhlOSSBxI/AAAAAAAAAI8/x-HuuvZXSH0/S220/06-01-09_1430.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6452497383526202249.post-8995057405966677018</id><published>2011-02-02T19:01:00.000+01:00</published><updated>2011-02-02T19:01:27.261+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Critica in generale'/><title type='text'>Ernesto Lupo: il numero degli avvocati e` eccessivo</title><content type='html'>&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Condivido in pieno l'assunto del primo&amp;nbsp;presidente della Cassazione, Ernesto Lupo, nel suo discorso inaugurale al nuovo anno giudiziario, del 28 gennaio, ha sottolineato la presenza, in Italia, di un numero di legali “&lt;em&gt;enormemente superiore ai bisogni sociali&lt;/em&gt;”; &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;per ogni giudice, ci sarebbero ben 32 avvocati quando in Francia sono solo 8 ed in Inghilterra 5.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Non solo. Anche il rapporto avvocati/abitanti sarebbe sproporzionato con 332 legali per 100 mila cittadini contro i 75 della Francia. L'eccessivo numero degli avvocati - spiega Lupo – condizionerebbe anche il carico di processi pendenti per l'insufficiente attività di filtro posta in essere da parte della classe forense. &lt;/div&gt;Io aggiungo che un numero cosi alto di professionisti può indurre qualcuno ad esagerare.... pur di lavorare...&lt;br /&gt;Quindi condivido in pieno.&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;All'allarme lanciato dal Presidente Lupo, risponde il Cnf a mezzo del suo rappresentante, Guido Alpa, sottolineando come la soluzione per sfoltire l'eccessivo numero dei professionisti legali starebbe nel testo di riforma dell'ordinamento forense e, quindi, nelle mani del Governo e del Parlamento.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Ivi, sono previsti, infatti, sia dei più stretti limiti all'accesso alla professione sia un rafforzamento dei controlli sui professionisti iscritti all'albo che non esercitano in modo continuativo. &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6452497383526202249-8995057405966677018?l=sentenze-decisioni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/feeds/8995057405966677018/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6452497383526202249&amp;postID=8995057405966677018' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/8995057405966677018'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/8995057405966677018'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/2011/02/ernesto-lupo-il-numero-degli-avvocati-e.html' title='Ernesto Lupo: il numero degli avvocati e` eccessivo'/><author><name>Luciano</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14306344989483934869</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Kt3_XoxsUyw/SWOhlOSSBxI/AAAAAAAAAI8/x-HuuvZXSH0/S220/06-01-09_1430.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6452497383526202249.post-7052621923952579513</id><published>2011-01-25T21:43:00.000+01:00</published><updated>2011-01-25T21:43:41.223+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Sentenze Corte costituzionale'/><title type='text'>Il testo della sentenza della Corte Costituzionale sul legittimo impedimento.</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;SENTENZA N. 23 &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;ANNO 2011 &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;REPUBBLICA ITALIANA &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;IN NOME DEL POPOLO ITALIANO &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;LA CORTE COSTITUZIONALE &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;ha pronunciato la seguente &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;SENTENZA &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 7 aprile 2010, n. 51 (Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza) promossi dal Tribunale di Milano, sezione I penale e sezione X penale, con ordinanze del 19 e del 16 aprile 2010 e dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano con ordinanza del 24 giugno 2010, rispettivamente iscritte ai nn. 173, 180 e 304 del registro ordinanze 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 24 e 41, prima serie speciale, dell’anno 2010. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Visti gli atti di costituzione di S.B. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;udito nell’udienza pubblica dell’11 gennaio 2011 il Giudice relatore Sabino Cassese; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;uditi gli avvocati Niccolò Ghedini e Piero Longo per S.B. e gli avvocati dello Stato Michele Dipace e Maurizio Borgo per il Presidente del Consiglio dei ministri. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Ritenuto in fatto &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;1. – Il Tribunale di Milano, sezione I penale, con ordinanza del 19 aprile 2010 (reg. ord. n. 173 del 2010), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, commi 1, 3 e 4, della legge 7 aprile 2010, n. 51 (Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza), per violazione dell’art. 138 della Costituzione. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;1.1. – Il collegio rimettente riferisce che la difesa dell’imputato nel giudizio principale ha dedotto e documentato, per l’udienza del 12 aprile 2010, un legittimo impedimento a comparire, consistente nell’impegno dell’imputato stesso a svolgere, nella sua qualità di Presidente del Consiglio dei ministri, un viaggio di Stato. Il Tribunale riporta inoltre che, a fronte della richiesta di ulteriori date utili per la prosecuzione del giudizio, la difesa dell’imputato, ai sensi della disciplina censurata, ha formulato richiesta di rinvio al 21 luglio 2010, producendo attestazione del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri di impedimento continuativo dell’imputato motivato mediante riferimento esemplificativo a plurime attività governative da svolgere nel periodo intercorrente fra il 9 aprile e il 21 luglio 2010. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Il giudice a quo espone che il pubblico ministero si è opposto alla richiesta di rinvio, sulla base di una interpretazione logica e sistematica della disciplina censurata, tale da consentire al giudice di valutare l’assolutezza dell’impedimento a comparire dedotto dal Presidente del Consiglio dei ministri. In particolare, secondo l’interpretazione proposta dal pubblico ministero, «la mera attestazione di un impegno continuativo e correlato all’esercizio delle funzioni» indicate dalla disciplina censurata «non precluderebbe al giudice l’accertamento della sussistenza in concreto dell’assoluto impedimento a comparire dell’imputato per il periodo indicato nell’attestazione» stessa. In subordine, secondo quanto riferisce il Tribunale rimettente, il pubblico ministero ha dedotto l’illegittimità costituzionale della norma censurata, nell’ipotesi in cui essa dovesse intendersi come preclusiva di un sindacato del giudice in ordine alla sussistenza in concreto del legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei ministri. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Ad avviso del giudice a quo, l’interpretazione del pubblico ministero non può essere condivisa, in quanto la disciplina censurata qualifica come legittimo impedimento, ai sensi dell’art. 420-ter del codice di procedura penale, «non solo le varie attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti con riguardo alla funzione ministeriale», ma anche le relative «attività preparatorie e consequenziali», nonché ogni «attività comunque coessenziale alle funzioni di governo», imponendo, inoltre, il rinvio del processo ove la Presidenza del Consiglio dei ministri «attesti che l’impedimento è continuativo e correlato» allo svolgimento delle suddette funzioni. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Alla luce di tali circostanze, il Tribunale rimettente ritiene che la disciplina censurata non si limiti «ad integrare la previsione di cui all’art. 420-ter del c.p.p.», introducendo «casi ulteriori di legittimo impedimento legati a situazioni specificamente individuate» e tipizzando «taluni atti o attività di governo come integranti la fattispecie legale di impedimento», ma sostanzialmente identifichi l’intera attività di governo «(peraltro mediante un meccanismo di autocertificazione) con l’assoluta impossibilità a comparire». Ciò si traduce, ad avviso del giudice a quo, nella privazione del potere-dovere del giudice di verificare la sussistenza dell’impedimento con riferimento ad uno specifico impegno correlato alla singola udienza. In altri termini – osserva ancora il collegio rimettente – la definizione di legittimo impedimento di cui alla disciplina censurata è talmente ampia e generica da risolversi in una «presunzione assoluta di impedimento», considerata quale situazione legata non già ad un «fatto contingente», ma ad uno «status permanente», con conseguente venir meno della possibilità del giudice di accertare la «sussistenza in concreto» dell’impedimento stesso. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;L’impossibilità di seguire l’interpretazione proposta dal pubblico ministero rende rilevante, ad avviso del Tribunale rimettente, la questione di legittimità costituzionale della disciplina censurata. Secondo il giudice a quo, tale questione sarebbe non manifestamente infondata, dal momento che «le disposizioni in esame, introducendo una presunzione iuris et de iure di impedimento continuativo per un lungo periodo di tempo connessa alle funzioni di governo si sostanziano in una norma di status derogatoria dell’ordinaria giurisdizione e dunque in una prerogativa che richiede una copertura costituzionale». &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Ad avviso del Tribunale rimettente, infatti, la disciplina censurata, stabilendo a priori e in modo vincolante che la titolarità e l’esercizio di funzioni pubbliche costituiscono sempre legittimo impedimento per rilevanti periodi di tempo, prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto, si tradurrebbe nella «statuizione di una vera e propria prerogativa dei titolari delle cariche pubbliche diretta a tutelarne non già il diritto di difesa nel processo bensì lo status o la funzione», realizzandosi, in tal modo, «la medesima situazione già analizzata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 262 del 2009». Inoltre, secondo il giudice a quo, la circostanza che la stessa legge censurata indichi espressamente la propria «funzione di legge ponte», in vista della successiva entrata in vigore di una organica disciplina costituzionale delle prerogative del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri, ne renderebbe esplicita «la ratio di anticipazione di una disciplina innovativa in una materia che deve essere necessariamente introdotta con procedimento costituzionale» e confermerebbe, quindi, la violazione dell’art. 138 Cost. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;1.2. – È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sollevata sia dichiarata non fondata. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;1.2.1. – Secondo l’Avvocatura generale dello Stato, il giudice a quo deduce l’illegittimità costituzionale della disciplina censurata erroneamente presupponendo che essa introduca una prerogativa o immunità in favore del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri, ciò che, per pacifica giurisprudenza costituzionale, potrebbe avvenire solo mediante legge costituzionale. In realtà, ad avviso della difesa dello Stato, la finalità delle disposizioni oggetto di censura, come emergerebbe anche dai lavori preparatori, sarebbe quella di «identificare normativamente le attività, esercitate da soggetti che rivestono cariche pubbliche di rilievo costituzionale, che costituiscono impedimento a comparire nelle udienze del procedimento penale nel quale risultano imputati». Tali disposizioni – osserva l’Avvocatura generale dello Stato – sono quindi dirette ad integrare la disciplina generale contenuta nell’art. 420-ter cod. proc. pen. e a «tipizzare gli atti, o meglio le attività di governo, che si traducono in altrettante fattispecie di legittimo impedimento». Simile tipizzazione legislativa si rivelerebbe necessaria, secondo il punto di vista della difesa dello Stato, allo scopo di adattare le soluzioni indicate da questa Corte con riferimento all’impedimento a comparire dei membri del Parlamento (sentenza n. 225 del 2001, secondo cui in particolare il giudice «ha l’onere di programmare il calendario delle udienze in modo da evitare coincidenze con i giorni di riunione degli organi parlamentari») alla diversa fattispecie del legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri, le cui attività, rispetto a quelle dei parlamentari, «si svolgono con modalità e cadenze temporali […] più eterogenee e non facilmente preventivabili» e sono «più soggett[e] a variazioni, atteso che l[e] stess[e] dev[ono] tenere conto di svariate evenienze». L’intervento legislativo della cui legittimità si dubita, secondo la difesa dello Stato, sarebbe dunque rivolto a tipizzare, anche a fini di certezza del diritto e allo scopo di evitare divergenti interpretazioni giurisprudenziali, «le ipotesi in cui lo svolgimento dell’attività governativa rende assolutamente impossibile, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri», la comparizione in giudizio, in quanto essa precluderebbe «lo svolgimento di attività istituzionali non delegabili». &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;L’Avvocatura generale dello Stato ritiene, inoltre, che la disciplina censurata, a differenza della legge 23 luglio 2008, n. 124 (Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato), non determini «in via automatica» la sospensione del processo. In primo luogo, essa si limiterebbe a consentire all’imputato di ottenere, «volta per volta», il rinvio dell’udienza. In secondo luogo, le funzioni di governo in grado di giustificare la richiesta di rinvio troverebbero un «esplicito fondamento normativo in fonti di rango primario o secondario» espressamente richiamate, o sarebbero comunque «adeguatamente determinate e agevolmente individuabili atteso il loro carattere strettamente strumentale rispetto a quelle specificamente indicate con il richiamo delle rispettive fonti normative» (attività preparatorie, consequenziali o comunque coessenziali alle funzioni di governo). Infine, il giudice non sarebbe privato del potere di accertare «la sussistenza in concreto» del legittimo impedimento, perché egli potrebbe comunque valutare «se l’attività governativa dedotta quale legittimo impedimento rientri fra le ipotesi previste dalle disposizioni» censurate. Al giudice, pertanto, resterebbe solo precluso il potere di «sindacare se le attività istituzionali indicate» da tali disposizioni siano, «una volta provatane in fatto l’esistenza, causa di legittimo impedimento»: se così non fosse, si avrebbe, ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, un inammissibile sindacato del giudice penale sulle ragioni politiche sottese all’esercizio delle attività istituzionali degli organi costituzionali. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;La difesa dello Stato esclude, quindi, che la disciplina censurata costituisca, come invece affermato dal giudice a quo, una prerogativa o immunità tale da richiedere copertura costituzionale. Si tratterebbe, invece, di un intervento legislativo di «modulazione» dell’istituto generale del legittimo impedimento, che, in definitiva: «non comporta esenzione dalla giurisdizione penale»; «non prevede una sospensione generale e automatica del procedimento penale»; «ha, quale unico effetto processuale, quello del rinvio del processo ad altra udienza su richiesta di parte»; prevede un rinvio che «non ha una durata indeterminata» e, nell’ipotesi di impedimento continuativo, comunque «non può essere superiore a sei mesi»; «non comporta una presunzione assoluta di legittimo impedimento, ma soltanto l’indicazione di categorie di attività istituzionali che possono comportare la richiesta del rinvio dell’udienza a tutela del diritto di difesa dell’imputato in coerenza con l’esercizio dei propri doveri costituzionali»; «contiene un ragionevole bilanciamento dei due valori costituzionali, quello dell’esercizio della giurisdizione e quello dell’esercizio delle attività politico-istituzionali dei membri del Governo, senza far prevalere l’uno sull’altro e soprattutto senza sacrificarne nessuno». &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Né può sostenersi, secondo la difesa dello Stato, che il rinvio effettuato dall’art. 2 della legge n. 51 del 2010 ad una successiva organica disciplina costituzionale delle prerogative del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri dimostri il carattere di prerogativa di quanto disposto dalla disciplina censurata. Tale richiamo, ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, «vuol significare soltanto che – correttamente – sarà una legge costituzionale a disciplinare le vere prerogative dei membri del Governo», mentre, fino a quel momento, «rimarranno in vigore specifiche previsioni di legge ordinaria (come quella in esame) inerenti a specifici aspetti della materia che al concetto di prerogativa non sono certo riconducibili». Del resto, il disegno di legge costituzionale effettivamente presentato (A.S. n. 2180, recante «Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato»), costituisce, secondo l’Avvocatura generale dello Stato, un intervento legislativo che ha un contenuto ben diverso rispetto a quello della disciplina censurata. Il disegno di legge, infatti, disporrebbe «la sospensione della giurisdizione nei confronti delle alte cariche dello Stato al fine di fornire una obiettiva protezione del regolare svolgimento delle attività connesse alla carica stessa». La legge n. 51 del 2010, invece, prevederebbe un impedimento a comparire «in caso di concomitante esercizio di una o più attribuzioni previste dalle leggi e dai regolamenti» per le alte cariche, senza «sospende[re] l’esercizio della giurisdizione», né «crea[re] un particolare status giuridico per tale carica», ma limitandosi a disporre un «rinvio dell’udienza con conseguente sospensione della prescrizione per l’intera durata del rinvio». &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Infine, secondo l’Avvocatura generale dello Stato, la scelta normativa, «particolarmente stigmatizzata dal giudice a quo», di attribuire alla Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di attestare la continuatività e la correlazione con lo svolgimento delle funzioni governative dell’impedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, troverebbe invece giustificazione «nella necessità ed opportunità di attribuire tale delicato compito ad un soggetto […] distinto rispetto al Presidente del Consiglio dei Ministri coinvolto nel processo penale come imputato», mentre sarebbe stato «irragionevole» lasciare a quest’ultimo «il compito di autocertificare che l’impedimento presenta carattere continuativo». &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;1.2.2. – In data 23 novembre 2010, l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato, per il Presidente del Consiglio dei ministri, memoria illustrativa, ribadendo le ragioni dedotte con l’atto di intervento e insistendo per l’inammissibilità e l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;La difesa dello Stato deduce l’inammissibilità della questione sostenendo, in primo luogo, che l’ordinanza di rimessione non preciserebbe i fatti del processo a quo, né indicherebbe i reati per i quali esso viene celebrato, in tal modo non permettendo a questa Corte di valutare la rilevanza della questione, se non violando il principio di autosufficienza dell’atto di rimessione. Il giudice rimettente, in secondo luogo, ad avviso della difesa statale, non avrebbe «spiegato perché non potesse decidere sulla richiesta di rinvio dell’udienza, formulata dalla difesa dell’imputato […] in quanto quest’ultimo era assolutamente impossibilitato a presenziare alla medesima udienza per legittimo impedimento concretatesi in impegni istituzionali specificamente indicati dall’attestazione del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e facilmente accertabili da parte del Tribunale indipendentemente dalla risoluzione della pregiudiziale costituzionale avente ad oggetto l’art. 1, commi 1, 3 e 4, della legge n. 51 del 2010». Secondo l’Avvocatura generale dello Stato, quindi, il giudice a quo non avrebbe fornito alcuna giustificazione in relazione al fatto che l’istanza difensiva non potesse essere valutata e decisa alla stregua della disciplina di cui all’art. 420-ter cod. proc. pen. La questione, pertanto, sarebbe stata proposta non all’esito della necessaria verifica della sua rilevanza, bensì «per sindacare la legittimità costituzionale di una norma di legge senza fornire la prova della incidenza della stessa in concreto sul processo in corso». &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Nel merito, la difesa dello Stato ribadisce quanto dedotto nell’atto di intervento, rimarcando che le disposizioni della legge n. 51 del 2010 non si discosterebbero dalla logica dell’art. 420-ter cod. proc. pen., «di cui precisano soltanto alcune fattispecie di impedimento e pertanto non hanno la finalità di proteggere la funzione pubblica, in sé e per sé considerata, creando una prerogativa ovvero un’immunità per specifici imputati, ma sono volte a tutelare il diritto di difesa dell’imputato che in un determinato periodo di tempo (es. giorno dell’udienza) è impedito a partecipare al processo per un proprio impegno istituzionale non prorogabile». La normativa censurata, secondo l’Avvocatura generale dello Stato, non introduce alcuna forma di immunità, ma «specifica, tipizzandola (e, peraltro, riducendola significativamente)» la portata dell’istituto dell’impedimento a comparire già previsto dall’art. 420-ter cod. proc. pen. Né potrebbe dirsi, sostiene la difesa dello Stato, che si sia dinanzi a una presunzione iuris et de iure, in base alla quale la legge n. 51 del 2010 avrebbe privato il giudice del potere di qualsiasi valutazione con riferimento al caso concreto, dal momento che «il giudice è tenuto ad accertare quando ricorrono le ipotesi previste dall’art. 1, comma 1, della legge e rinviare il processo solo accertata la sussistenza di tali casi». &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;1.3. – Si è costituito in giudizio, con atto depositato in data 5 luglio 2010, l’imputato nel giudizio principale, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sollevata sia dichiarata inammissibile o, comunque, manifestamente infondata. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;1.3.1. – L’imputato nel giudizio principale eccepisce, innanzitutto, l’inammissibilità della questione sollevata, in ragione della omessa descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale, tale da non permettere alla Corte di valutarne compiutamente la rilevanza. Egli nega che, in relazione alle norme processuali, risulti attenuato l’obbligo del giudice a quo di descrivere puntualmente la fattispecie sottoposta al suo esame e comunque ritiene che, ove pure si volesse aderire a tale tesi, la mancata descrizione della fattispecie sarebbe, nel caso in esame, così «drastica» da determinare comunque l’inammissibilità della questione. Sostiene la parte privata, infatti, che l’ordinanza di rimessione: non chiarisce a quali reati si riferisce l’imputazione, né dove e quando gli stessi sarebbero stati commessi, né se siano contestate ipotesi di concorso con altre persone; non fornisce una puntuale descrizione della «condizione soggettiva che legittima l’applicazione » della norma censurata; non indica lo stato in cui si trova il processo che si sta celebrando dinanzi al giudice a quo. Ad avviso dell’imputato nel giudizio principale, in virtù del principio di autosufficienza dell’ordinanza di rimessione, tali elementi, di cui la Corte «deve avere necessariamente contezza […] per comprendere l’impatto che l’applicazione» della disciplina censurata potrebbe avere sul giudizio principale, neppure potrebbero essere ricavati «ricorrendo alle deduzioni delle altre parti intervenute, o alla visione diretta del fascicolo, o, addirittura, a fatti ritenuti notori». &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;L’imputato nel giudizio principale, inoltre, deduce, quale ulteriore ragione di inammissibilità, il difetto della rilevanza in concreto della questione sollevata dal giudice rimettente, per aversi la quale sarebbe «necessario che l’interpretazione non costituzionale della legge, oltre ad essere l’unica possibile, supporti ed orienti l’applicazione che nel medesimo contesto il giudice si accingerebbe a farne». Ciò non accadrebbe nel caso in esame, nel quale la difesa dell’imputato, all’udienza del 12 aprile 2010, da un lato, ha prospettato un legittimo impedimento per il giorno stesso, rappresentato da un viaggio di Stato a Washington D.C., negli Stati Uniti d’America, e, dall’altro lato, ha prodotto attestazione del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri di legittimo impedimento continuativo fino al successivo 21 luglio. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Alla luce di tali circostanze, secondo l’imputato nel giudizio principale, la rilevanza in concreto difetterebbe per due ragioni. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;In primo luogo, la questione sarebbe stata sollevata «prematuramente rispetto alla necessità di dare effettiva applicazione» alla disciplina censurata, in considerazione della «sussistenza dell’impedimento puntuale, valevole hic et nunc per l’udienza del 12 aprile 2010, dato dal viaggio di Stato a Washington». L’imputato nel giudizio principale chiarisce che l’attestazione della Presidenza del Consiglio dei ministri è stata prodotta al solo fine di indicare, per la prosecuzione del giudizio, i giorni del 21 e del 28 luglio, date che però il Tribunale rimettente non avrebbe neppure preso in considerazione, sollevando invece direttamente – e quindi prematuramente – la questione di legittimità costituzionale della disciplina censurata. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;In secondo luogo, l’imputato nel giudizio principale rileva che, ove pure «si ritenesse che la mera esibizione dell’attestazione […] equivalga a una richiesta di applicazione della stessa, pur in presenza di un legittimo impedimento valido ed operante per il giorno dell’udienza in cui avviene detta esibizione», tale attestazione si è limitata ad indicare un impedimento continuativo per un periodo di tempo di poco più di tre mesi, inferiore quindi al periodo massimo di sei mesi previsto dalla disciplina censurata. Quest’ultima avrebbe avuto quindi, nel giudizio a quo, una «applicazione parziale» e la questione di legittimità costituzionale avrebbe dovuto essere formulata in relazione alla disciplina che ha avuto concreta applicazione, cioè di una disciplina che produce una sospensione del dibattimento per tre mesi, mentre il giudice a quo – rileva la parte privata - «discetta in astratto di “rilevanti periodo di tempo” in cui potrebbe essere fatto valere il legittimo impedimento». &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Nel merito, l’imputato nel giudizio principale ritiene che il Tribunale rimettente abbia sollevato la questione di legittimità costituzionale della disciplina censurata sulla base dell’erroneo presupposto che essa abbia introdotto un meccanismo che, «al di là dell’evocazione del nomen di legittimo impedimento, costituirebbe in realtà una prerogativa connessa alla carica costituzionale di Presidente del Consiglio dei ministri e richiederebbe pertanto una fonte di rango costituzionale». &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Innanzitutto, la circostanza su cui il Tribunale rimettente fonderebbe questo assunto, cioè l’asseritamente prevista sottrazione del potere-dovere del giudice di verificare la sussistenza dell’impedimento, è negata dall’imputato nel giudizio principale. Questi infatti osserva come «nulla viet[i] al giudice, al quale venga esibita l’attestazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri» di cui alla disciplina censurata, «sia di controllare l’autenticità della stessa, sia di chiedere […] ulteriori precisazioni in merito all’attività di governo che deve essere compiuta», restandogli soltanto preclusa la possibilità «di sindacare il merito dell’attività di governo, giudicandola più o meno importante e necessaria», ciò che peraltro contrasterebbe anche con il principio di separazione dei poteri. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Inoltre, la «facoltà del giudice di entrare nel merito della fondatezza del legittimo impedimento», ad avviso dell’imputato nel giudizio principale, non sarebbe «così coessenziale alla natura stessa dell’istituto» da far escludere che possa rientrare nella categoria del legittimo impedimento (e non in quella della prerogativa costituzionale) anche «un’ipotesi di impedimento qualificato a monte come legittimo da una fonte di rango ordinario, rispetto al quale il giudice possa solo verificare se si versi o meno nei casi previsti dalla legge». Ragionando in via analogica, l’imputato nel giudizio principale ritiene che non potrebbe ritenersi preclusa al legislatore ordinario «la compilazione di un elenco di patologie invalidanti in presenza delle quali il giudice fosse costretto a riconoscere il legittimo impedimento dell’imputato che ne sia affetto», potendo «disporre accertamenti sulla veridicità del certificato», ma senza «sindacare la ragionevolezza della scelta legislativa di inserire nell’elenco una patologia piuttosto che un’altra». Una simile disciplina, infatti, «non cancellerebbe la natura di legittimo impedimento» dell’imputato «affetto da una delle patologie legislativamente previste, per trasformare questa evenienza in una prerogativa per quel tipo di malati». &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Ad avviso dell’imputato nel giudizio principale, dunque, il Tribunale rimettente, nel negare che la disciplina censurata preveda una ipotesi di legittimo impedimento, muoverebbe da un presupposto giuridico errato e, di conseguenza, evocherebbe un parametro costituzionale (art. 138 Cost.) non pertinente, dal momento che «nessuno può seriamente dubitare che una tipizzazione da parte del legislatore di alcuni casi di legittimo impedimento debba e possa avvenire con legge ordinaria». Quest’ultima – osserva ancora l’imputato nel giudizio principale – deve realizzare un ragionevole bilanciamento fra i valori costituzionali in gioco (diritto di difesa e obbligatorietà dell’azione penale e ragionevole durata del processo), che è oggetto di sindacato da parte della Corte costituzionale. Ma l’ordinanza di rimessione trascurerebbe completamente di considerare il profilo della «ragionevolezza del concreto bilanciamento di interessi operato» dalla disciplina censurata, rimanendo invece «ancorata al pregiudizio della “prerogativa dei titolari delle cariche pubbliche diretta a tutelare non già il diritto di difesa del processo bensì lo status e le funzioni”». &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;La tesi che la disciplina censurata introduca una prerogativa costituzionale sarebbe ulteriormente contraddetta, ad avviso della parte privata, dal suo carattere temporaneo: una normativa destinata «a dispiegare i propri effetti nell’ordinamento al più per i diciotto mesi successivi alla sua pubblicazione», infatti, non potrebbe «integrare una prerogativa costituzionale, a meno di non voler pensare che le prerogative costituzionali possano avere una scadenza». &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Né la tesi della prerogativa costituzionale potrebbe trarre conforto dalla circostanza che la disciplina censurata «preannuncia una riforma costituzionale» delle prerogative del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri. Secondo l’imputato nel giudizio a quo, tale argomento, adoperato dal giudice rimettente, «equipara in modo del tutto arbitrario il contenuto» della normativa oggetto di censura con quello della futura disciplina costituzionale. Quest’ultima, secondo l’imputato nel giudizio principale, nel dettare una disciplina costituzionale organica delle prerogative dei membri del Governo potrà regolare «anche […] l’interazione fra le suddette prerogative e […] istituti previsti da leggi ordinarie […] quali il legittimo impedimento». Ma ciò non significa che le disposizioni censurate intendano «anticipare a livello di legge ordinaria gli effetti di una riforma costituzionale». Esse, invece, secondo la parte privata, risponderebbero allo scopo di «regolare in modo estremamente equilibrato un lasso di tempo intermedio fra la mancanza assoluta di una disciplina che si occupi delle eventuali difficoltà che il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri possono trovare a difendersi efficacemente in un processo penale che li veda imputati e l’approvazione di una legge costituzionale che ridefinisca lo status di queste cariche». &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Il carattere equilibrato del contemperamento di interessi realizzato dalla disciplina transitoria censurata sarebbe inoltre dimostrato, ad avviso dell’imputato nel giudizio a quo, dalle seguenti ulteriori circostanze. In primo luogo, la disciplina prevede la sospensione del decorso della prescrizione, con la conseguenza che per effetto del legittimo impedimento «la situazione processuale viene semplicemente congelata senza alcun effetto pregiudizievole sul piano sostanziale». In secondo luogo, l’applicazione concreta di tale disciplina nel giudizio a quo permetterebbe presumibilmente di realizzare un equo bilanciamento degli interessi in gioco, atteso che l’imputato nel processo principale si è raramente avvalso dell’istituto del legittimo impedimento, permettendo così la celebrazione di ben 83 udienze. Infine, il periodo massimo di differimento del processo, consentito dalle disposizioni oggetto di censura, è di appena sei mesi, che è intervallo di tempo assai più breve rispetto al periodo di sospensione che si determina per effetto della remissione alla Corte costituzionale della questione di legittimità sollevata dal giudice a quo. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;1.3.2. – In data 22 novembre 2010, l’imputato nel giudizio principale ha depositato memoria illustrativa, ribadendo l’infondatezza della questione. Nella memoria, la parte privata illustra le vicende del processo a quo, in relazione alla celebrazione delle udienze e alle richieste di rinvio fino al giorno 19 aprile 2010, al dichiarato fine di consentire a questa Corte di «valutare la ragionevolezza di quanto deciso dal Tribunale di Milano a fronte di una richiesta di rinvio corredata anche dall’indicazione di possibili date per la celebrazione delle successive udienze». Dalle vicende del giudizio principale emergerebbe come «la difesa abbia rigorosamente interpretato quei canoni ermeneutici offerti» dalla Corte «per individuare il concetto di leale collaborazione processuale, concordando le date, non frapponendo impedimenti pretestuosi, consentendo la celebrazione delle udienze anche quando l’imputato era impedito, se la sua partecipazione non era oggettivamente necessaria». Con osservazioni estese anche ai giudizi di cui al reg. ord. nn. 180 e 304 del 2010, inoltre, la parte privata sostiene che i rinvii richiesti per legittimo impedimento sarebbero stati sempre limitati e rispettosi dell’attività giudiziaria e che le attestazioni fornite sono state sempre assai inferiori al termine massimo dei sei mesi. Sarebbe quindi stato sufficiente, conclude la difesa dell’imputato nel giudizio principale, applicare i canoni di cui all’art. 420-ter cod. proc. pen. per poter continuare i processi. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;2. – Il Tribunale di Milano, sezione X penale, con ordinanza del 16 aprile 2010 (reg. ord. n. 180 del 2010), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge n. 51 del 2010, per violazione degli artt. 3 e 138 Cost. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;2.1. – Il collegio rimettente riferisce che la difesa dell’imputato nel giudizio principale, al quale è contestato il reato di cui agli artt. 110, 319, 319-ter e 321 del codice penale, ha anticipato via fax, in data 14 aprile 2010, una richiesta di rinvio dell’udienza del 16 aprile (data che era stata indicata dal Tribunale, nel corso della precedente udienza del 27 febbraio 2010, insieme a quelle, successive, del 30 aprile, 7 maggio, 12 maggio e 29 maggio del 2010), deducendo legittimo impedimento consistente nell’impegno a presiedere il Consiglio dei ministri convocato per lo stesso giorno. Il Tribunale rimettente espone che, nel corso dell’udienza del 16 aprile, la difesa dell’imputato nel giudizio principale ha prodotto copia dell’ordine del giorno del Consiglio dei ministri (datato 14 aprile 2010) e ha esibito l’originale, producendo copia, «dell’attestazione del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativa alla continuatività dell’impedimento correlato allo svolgimento delle funzioni di governo» ai sensi della legge censurata. Il giudice a quo riferisce, inoltre, che il pubblico ministero ha domandato il rigetto della richiesta di rinvio, negando il carattere assoluto dell’impedimento alla luce dei punti posti all’ordine del giorno della seduta del Consiglio dei ministri del 14 aprile 2010 e della circostanza per cui l’impedimento è intervenuto successivamente alla fissazione concordata del calendario del processo, mentre la difesa dell’imputato ha ribadito la rilevanza dei temi posti all’ordine del giorno del Consiglio dei ministri e, dunque, il carattere assoluto dell’impedimento. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Ad avviso del Tribunale rimettente, ai fini della decisione sulla richiesta di rinvio e della prosecuzione del dibattimento, è «imprescindibile» accertare preliminarmente se, in applicazione della disciplina legislativa censurata, il giudice «mantenga», conformemente alla natura stessa dell’«istituto generale» del legittimo impedimento di cui all’art. 420-ter cod. proc. pen., «il potere-dovere di verificare l’effettiva sussistenza dell’impedimento», mediante un «accertamento di fatto da effettuarsi caso per caso e in concreto». La disciplina censurata, secondo il collegio rimettente, sottrae al giudice tale potere di valutazione. Essa, infatti, non contiene una «disciplina[..] presuntiva[…]» dell’istituto «in relazione a specifiche situazioni di fatto» e «coerente[…] con il sistema delineato dall’art. 420-ter di applicazione generale». L’art. 1, comma 1, della legge n. 51 del 2010, ad avviso del giudice a quo, «stila[…] un elenco» di impedimenti legittimi che include anche le «attività preparatorie e consequenziali, nonché […] ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo». La «genericità» di tale formulazione limiterebbe la possibilità del giudice di apprezzare l’effettività dell’impedimento rispetto alla singola udienza, ciò che risulterebbe rafforzato dal dettato del comma 4 del medesimo art. 1, secondo cui «il giudice rinvia il processo a seguito di certificazione che attesti che l’impedimento è continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni» di governo. Da tutto ciò il collegio rimettente conclude che, in base alla disciplina censurata, «il rinvio è imposto da ragioni genericamente indicate e insindacabili dalla autorità giudiziaria e si traduce in una causa automatica di rinvio del dibattimento sproporzionata rispetto alla tutela del diritto di difesa, per il quale l’istituto del legittimo impedimento a comparire è previsto». Né può seguirsi, secondo il Tribunale rimettente, una diversa interpretazione della legge censurata, tale da «salvaguarda[re] il sindacato del giudice in ordine alla natura dell’impedimento e alla sua continuatività»: una simile interpretazione, infatti, «si risolverebbe in una sostanziale disapplicazione della nuova legge» e contrasterebbe con la volontà del legislatore, quale espressamente palesata dall’art. 2 della legge censurata, secondo il quale «le nuove disposizioni si applicano al fine di consentire al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri il sereno svolgimento delle funzioni loro attribuite dalla Costituzione e dalla legge». &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Alla luce di tali circostanze, il Tribunale rimettente ritiene che il meccanismo processuale previsto dalla disciplina censurata, sebbene qualificato come legittimo impedimento, rappresenti in realtà una «nuova prerogativa», «connessa all’esercizio delle cariche costituzionali di Presidente del Consiglio dei Ministri e di Ministro», e consistente in una «causa di sospensione del processo». Ma – osserva il giudice a quo – la previsione di una simile prerogativa, in quanto «derogatoria al principio di eguale sottoposizione alla legge e alla giurisdizione di tutti i cittadini», non può avvenire con legge ordinaria. Essa richiede necessariamente una fonte costituzionale, come affermato da questa Corte con la sentenza n. 262 del 2009 e come del resto riconosciuto dalla medesima disciplina censurata, che ha carattere temporaneo ed è rivolta ad anticipare gli effetti di una legge costituzionale recante una disciplina organica delle prerogative del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;2.2. – È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la Corte dichiari la questione di legittimità costituzionale sollevata inammissibile, in relazione all’art. 3 Cost., e comunque non fondata, in relazione al medesimo art. 3, nonché all’art. 138 Cost. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;2.2.1. – Quanto all’asserita lesione dell’art. 3 Cost., l’Avvocatura generale dello Stato eccepisce preliminarmente la manifesta inammissibilità della questione, per non avere «il Tribunale rimettente esplicitato i motivi che fonderebbero la predetta violazione». Nel merito, la difesa dello Stato ritiene che le disposizioni censurate prevedano un «trattamento differenziato per i titolari delle cariche ivi indicate del tutto conforme al richiesto requisito della ragionevolezza e proporzionalità», essendo tali disposizioni dirette a pervenire, con specifico riferimento alla fattispecie del legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei ministri imputato «ad un ragionevole bilanciamento fra le due esigenze, entrambe di valore costituzionale, della speditezza del processo e della integrità funzionale dell’organo costituzionale». Né può ritenersi, secondo l’Avvocatura generale dello Stato, che la violazione dell’art. 3 Cost. dipenda da una illegittima differenziazione della posizione del Presidente del Consiglio dei ministri rispetto a quella dei ministri, dal momento che la disciplina censurata si riferisce ad entrambe le cariche. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Con riguardo, invece, alla lamentata violazione dell’art. 138 Cost., l’Avvocatura generale dello Stato deduce la non fondatezza della censura sulla base di argomenti testualmente identici a quelli svolti nell’atto di intervento riferito all’ordinanza di rimessione di cui al reg. ord. n. 173 del 2010. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;2.2.2. – In data 23 novembre 2010, l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato, per il Presidente del Consiglio dei ministri, memoria illustrativa, ribadendo le ragioni dedotte con l’atto di intervento a sostegno dell’inammissibilità e dell’infondatezza della questione di costituzionalità sollevata. La difesa dello Stato formula ulteriori osservazioni in ordine alla manifesta inammissibilità e alla infondatezza della questione, sulla base di argomenti testualmente identici a quelli dedotti nella memoria riferita all’ordinanza di rimessione di cui al reg. ord. n. 173 del 2010. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;2.3. – Si è costituito in giudizio, con atto depositato in data 5 luglio 2010, l’imputato nel giudizio principale, chiedendo che la Corte dichiari inammissibile o, comunque, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;2.3.1. – L’imputato nel giudizio principale eccepisce, innanzitutto, l’inammissibilità della questione sollevata, in ragione della omessa descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale, tale da non permettere alla Corte di valutarne compiutamente la rilevanza. In particolare, l’ordinanza di rimessione conterrebbe, ad avviso dell’imputato nel giudizio principale, una «laconica indicazione degli articoli del codice penale contestati all’imputato e delle coordinate spazio-temporali del capo di imputazione» e non fornirebbe una puntuale descrizione della «condizione soggettiva che legittima l’applicazione» della norma censurata, né dello stato in cui si trova il processo che si sta celebrando dinanzi al giudice a quo. Secondo l’imputato nel giudizio principale, in virtù del principio di autosufficienza dell’ordinanza di rimessione, tali elementi, di cui la Corte «deve avere necessariamente contezza per potersi pronunciare», non potrebbero essere ricavati «ricorrendo alle deduzioni delle altre parti intervenute, o alla visione diretta del fascicolo del giudizio principale, o, addirittura, a fatti ritenuti notori». &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;L’imputato nel giudizio principale deduce poi, quale ulteriore ragione di inammissibilità, il difetto della rilevanza in concreto della questione sollevata dal giudice rimettente, per aversi la quale sarebbe «necessario che l’interpretazione non costituzionale della legge, oltre ad essere l’unica possibile, supporti ed orienti l’applicazione che nel medesimo contesto il giudice si accingerebbe a farne». Ciò non accadrebbe nel caso in esame, nel quale la difesa dell’imputato, all’udienza del 16 aprile 2010, da un lato, ha prospettato un legittimo impedimento per il giorno stesso, costituito dalla concomitante riunione del Consiglio dei ministri, e, dall’altro lato, ha prodotto attestazione del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri di legittimo impedimento continuativo fino al 21 luglio 2010. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Sulla base di tali circostanze, secondo l’imputato nel giudizio principale, la rilevanza in concreto difetterebbe per due ragioni. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;In primo luogo, la questione sarebbe stata sollevata «prematuramente rispetto alla necessità di dare effettiva applicazione» alla disciplina censurata, in considerazione della «sussistenza dell’impedimento puntuale, valevole hic et nunc per l’udienza del 16 aprile 2010, dato dalla concomitante riunione del Consiglio dei Ministri». L’imputato nel giudizio principale chiarisce che l’attestazione della Presidenza del Consiglio dei ministri è stata prodotta al solo fine di indicare, per la prosecuzione del giudizio, i giorni del 21 e del 28 luglio 2010, date che però il Tribunale rimettente non avrebbe neppure preso in considerazione, sollevando invece direttamente – e quindi prematuramente – la questione di legittimità costituzionale della disciplina censurata. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;In secondo luogo, l’imputato nel giudizio principale rileva che, ove pure «si ritenesse che la mera esibizione dell’attestazione […] equivalga a una richiesta di applicazione della stessa, pur in presenza di un legittimo impedimento valido ed operante per il giorno dell’udienza in cui avviene detta esibizione», tale attestazione si è limitata ad indicare un impedimento continuativo per un periodo di tempo di poco più di tre mesi, inferiore quindi al periodo massimo di sei mesi previsto dalla disciplina censurata. Quest’ultima avrebbe quindi avuto, nel giudizio a quo, una «applicazione parziale» e la questione di legittimità costituzionale avrebbe dovuto essere formulata in relazione alla disciplina che ha avuto concreta applicazione, cioè di una disciplina che produce una sospensione del dibattimento per tre mesi, mentre il giudice a quo «discetta in astratto di “rilevanti periodo di tempo” in cui potrebbe essere fatto valere il legittimo impedimento». &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Nel merito, la parte privata sostiene che la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale rimettente in relazione all’art. 138 Cost., sia manifestamente infondata, per le ragioni indicate, con argomenti testualmente identici, nell’atto di costituzione relativo al giudizio di cui al reg. ord. n. 173 del 2010. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Relativamente, invece, all’asserita violazione dell’art. 3 Cost., la parte privata osserva che «manca nell’ordinanza di rimessione qualunque valutazione relativa al tertium comparationis […] nonché alla ragionevolezza del bilanciamento di interessi operato» dalla disciplina censurata. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Sotto il primo profilo, viene rilevato che l’ordinanza di rimessione non chiarisce quali siano i soggetti rispetto ai quali la disciplina censurata «creerebbe sperequazioni: se rispetto al semplice cittadino, o ad altre cariche dello Stato, o a un Presidente del Consiglio dei Ministri e a dei Ministri tutelati da vere immunità costituzionali». &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Sotto il secondo profilo, si osserva come il giudice a quo si limiti ad affermare che il meccanismo processuale denunciato è «causa automatica di rinvio del dibattimento sproporzionata rispetto alla tutela del diritto di difesa», senza però impiegare alcuna altra argomentazione «per dare sostanza e contenuto all’asserita sproporzione» e, soprattutto, senza considerare il carattere temporaneo e transitorio della disciplina denunciata, suscettibile di influenzare significativamente il giudizio sulla ragionevolezza del bilanciamento di interessi da essa operato. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;2.3.2. – In data 22 novembre 2010, l’imputato nel giudizio principale ha depositato memoria illustrativa, insistendo perché la questione di legittimità costituzionale sollevata sia dichiarata non fondata. La parte privata, in particolare, illustra le vicende del processo a quo, in relazione alla celebrazione delle udienze e alle richieste di rinvio, riproducendo le medesime argomentazioni svolte nella memoria riferita al giudizio di cui al reg. ord. n. 173 del 2010. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;3. – Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, con ordinanza del 24 giugno 2010 (reg. ord. n. 304 del 2010), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge n. 51 del 2010, per violazione dell’art. 138 Cost. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;3.1. – Il giudice rimettente riferisce che la difesa dell’imputato nel giudizio principale ha avanzato, ai sensi della disciplina censurata, istanza di differimento dell’udienza preliminare alla data del 27 luglio 2010, producendo una attestazione della Segreteria della Presidenza del Consiglio dei ministri in cui viene dato atto di un impedimento continuativo, fino alla suddetta data, correlato alle funzioni di governo che l’imputato stesso è chiamato a svolgere nella sua qualità di attuale Presidente del Consiglio dei ministri. Il giudice a quo espone, inoltre, che, a fronte di tale richiesta di differimento, il pubblico ministero ha chiesto la fissazione di un calendario di udienze per i successivi mesi di settembre e ottobre e la difesa dell’imputato ha offerto la propria disponibilità, tuttavia precisando che «un’eventuale programmazione delle udienze dovrà comunque essere modulata sulla base dei futuri impegni istituzionali del proprio assistito, allo stato non individuabili». &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Il giudice rimettente ritiene che, ai fini della decisione sull’istanza di differimento dell’udienza preliminare, occorra preliminarmente stabilire se, alla luce della disposizione legislativa censurata, «il giudice conservi il potere, stabilito dall’art. 420-ter del codice di procedura penale, di sindacare caso per caso se l’impedimento legittimo possa ritenersi assoluto per tutto il periodo in cui viene rappresentato e, come tale, legittimare la richiesta di rinvio dell’udienza». A tal fine, ad avviso del giudice a quo, la legge censurata deve essere interpretata tenendo conto della «ratio» dalla medesima indicata all’art. 2, cioè quella di regolare «le prerogative del Presidente del Consiglio dei Ministri e degli stessi Ministri in vista del sereno svolgimento delle funzioni loro attribuite […] in attesa di una legge di rango costituzionale che valga ad attuarne un’organica e definitiva regolamentazione». Alla luce di tale circostanza, il giudice rimettente ritiene che, «a fronte di una certificazione governativa in cui vengano indistintamente richiamati gli impegni istituzionali non rinviabili presenti nell’agenda del Presidente del Consiglio dei ministri per un determinato arco temporale, senza alcun preciso riferimento in ordine alla relativa natura, frequenza e durata, al giudice sia precluso ogni sindacato in merito al carattere assoluto dell’impedimento così rappresentato». &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Tuttavia, una simile qualificazione legislativa, vincolante per il giudice, di «legittimo impedimento continuativo correlato alle funzioni governo», si tradurrebbe in pratica, ad avviso del giudice rimettente, in una «sorta di temporanea esenzione dalla giurisdizione penale destinata a perdurare per tutto il tempo in cui l’incarico governativo viene ad essere ricoperto». Tale deroga al comune regime giurisdizionale costituirebbe una prerogativa in favore dei componenti di un organo costituzionale che, secondo quanto affermato da questa Corte, può essere introdotta solo con legge costituzionale. Del resto – osserva ancora il giudice a quo – lo stesso art. 2 della legge censurata, «nel rappresentarne il carattere temporaneo, pare essere consapevole della necessità che l’organico assetto delle prerogative dei componenti del Consiglio dei ministri sia attuato attraverso il meccanismo previsto dall’art. 138 Cost.». L’asserita violazione di quest’ultima disposizione costituzionale induce pertanto il giudice rimettente a sollevare d’ufficio, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale della disciplina censurata, la quale, in quanto legge ordinaria, non potrebbe, «neppure per un periodo di tempo limitato, anticipare gli effetti di una legge di rango costituzionale». &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;3.2. – È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sollevata sia dichiarata inammissibile o, comunque, non fondata. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;La difesa dello Stato eccepisce innanzitutto l’inammissibilità «per difetto di rilevanza in concreto della questione di costituzionalità dedotta». L’Avvocatura generale dello Stato osserva, infatti, che, come emerge della stessa ordinanza di rimessione, alla richiesta di differimento dell’udienza preliminare per l’attestato impedimento dell’imputato, nessuna delle parti si è opposta, compreso il pubblico ministero, che ha chiesto la fissazione di un calendario di udienze per i successivi mesi di settembre e ottobre. In tale contesto, ad avviso della difesa dello Stato, il giudice rimettente avrebbe dovuto preliminarmente valutare la richiesta di rinvio ai sensi della norma generale di cui all’art. 420-ter cod. proc. pen. e, solo in caso di ritenuta inapplicabilità di tale disposizione, verificare l’applicabilità della norma speciale censurata. Secondo l’Avvocatura generale dello Stato, invece, il giudice rimettente avrebbe proceduto, «in astratto» e «senza fornire alcuna indicazione in ordine alla rilevanza della stessa con riferimento al processo in questione», a sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma censurata, che si rivelerebbe, pertanto, inammissibile. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Nel merito, l’Avvocatura generale dello Stato deduce la non fondatezza della questione sollevata sulla base di argomenti testualmente identici a quelli svolti nell’atto di intervento riferito all’ordinanza di rimessione di cui al reg. ord. n. 173 del 2010. La difesa dello Stato esclude, in particolare, che la disciplina censurata possa costituire una prerogativa costituzionale. Essa infatti sarebbe rivolta ad integrare la disciplina dell’istituto processuale generale del legittimo impedimento, il quale può ben essere regolato con legge ordinaria in quanto «prescinde dalla natura dell’attività che legittima l’impedimento medesimo, [è] di generale applicazione e pertanto non deroga al comune regime giurisdizionale». &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;3.3. – Si è costituito in giudizio, con atto depositato in data 26 ottobre 2010, l’imputato nel giudizio principale, chiedendo che la Corte dichiari inammissibile o, comunque, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;3.3.1. – L’imputato nel giudizio principale eccepisce, innanzitutto, l’inammissibilità della questione sollevata, in ragione della omessa descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale, tale da non permettere alla Corte di valutarne compiutamente la rilevanza. In particolare, l’ordinanza di rimessione, ad avviso dell’imputato nel giudizio principale, non indicherebbe i reati contestati e il luogo e tempo della loro commissione, né fornirebbe una puntuale descrizione della «condizione soggettiva che legittima l’applicazione» della norma censurata e dello stato in cui si trova il processo che si sta celebrando dinanzi al giudice a quo. Secondo l’imputato nel giudizio principale, in virtù del principio di autosufficienza dell’ordinanza di rimessione, tali elementi, di cui la Corte «deve avere necessariamente contezza per potersi pronunciare», non potrebbero essere ricavati «ricorrendo alle deduzioni delle altre parti intervenute, o alla visione diretta del fascicolo del giudizio principale, o, addirittura, a fatti ritenuti notori». &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;L’imputato nel giudizio principale deduce poi, quale ulteriore ragione di inammissibilità, il difetto della rilevanza in concreto della questione sollevata dal giudice rimettente. Rileva al proposito la parte privata, integrando la descrizione asseritamente imprecisa contenuta nell’ordinanza di rimessione, che, nel caso in esame, la difesa dell’imputato, all’udienza del 24 giugno 2010, da un lato, ha prospettato un legittimo impedimento per il giorno stesso, costituito dalla concomitante riunione del Consiglio dei ministri e dalla successiva partenza per un vertice internazionale in Canada, e, dall’altro lato, ha prodotto attestazione del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri di legittimo impedimento continuativo fino al 27 luglio 2010. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Sulla base di tali circostanze, secondo l’imputato nel giudizio principale, la rilevanza in concreto difetterebbe per due ragioni. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;In primo luogo, la questione sarebbe stata sollevata «prematuramente rispetto alla necessità di dare effettiva applicazione» alla disciplina censurata, in considerazione della «sussistenza dell’impedimento puntuale, valevole hic et nunc per l’udienza del 24 giugno 2010, dato dal Consiglio dei ministri e dal viaggio di Stato in Canada». L’imputato nel giudizio principale chiarisce che l’attestazione della Presidenza del Consiglio è stata prodotta al solo fine di indicare, per la prosecuzione del giudizio, i giorni del 21 e del 28 luglio, date che però il Tribunale rimettente non avrebbe neppure preso in considerazione, sollevando invece direttamente – e quindi prematuramente – la questione di legittimità costituzionale della disciplina censurata. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;In secondo luogo, l’imputato nel giudizio principale rileva che, ove pure «si ritenesse che la produzione dell’attestazione […] equivalga a una richiesta di applicazione della stessa, pur in presenza di un legittimo impedimento valido ed operante per il giorno dell’udienza in cui avviene detta produzione», tale attestazione si è limitata ad indicare un impedimento continuativo per un periodo di tempo di poco più di un mese, ben inferiore quindi al periodo massimo di sei mesi previsto dalla disciplina censurata. Quest’ultima avrebbe quindi avuto, nel giudizio a quo, una «applicazione parziale» e la questione di legittimità costituzionale avrebbe dovuto essere formulata in relazione alla disciplina che ha avuto concreta applicazione, cioè ad una disciplina che produce una sospensione del dibattimento per poco più di un mese, mentre il giudice a quo «discetta in modo astratto ed impreciso di “una sorta di temporanea esenzione dalla giurisdizione penale destinata a perdurare per tutto il tempo in cui l’incarico governativo viene ad essere ricoperto”». &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Nel merito, la parte privata sostiene che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale rimettente sia manifestamente infondata per le ragioni indicate, con argomenti testualmente identici, nell’atto di costituzione relativo al giudizio di cui al reg. ord. n. 173 del 2010. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;3.3.2. – In data 22 novembre 2010, l’imputato nel giudizio principale ha depositato memoria illustrativa, insistendo perché la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata. La parte privata illustra le vicende del processo a quo, in relazione alla celebrazione delle udienze e alle richieste di rinvio, riproducendo le medesime argomentazioni svolte nelle memorie riferite ai giudizi di cui al reg. ord. nn. 173 e 180 del 2010. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Considerato in diritto &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;1. – Il Tribunale di Milano, con tre distinte ordinanze della sezione I penale (reg. ord. n. 173 del 2010), della sezione X penale (reg. ord. n. 180 del 2010) e del Giudice per le indagini preliminari (reg. ord. n. 304 del 2010), solleva questione di legittimità costituzionale della legge 7 aprile 2010, n. 51 (Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza). In particolare, la sezione X ha censurato l’intero testo della legge n. 51 del 2010, mentre il Giudice per le indagini preliminari ha censurato il solo articolo 1 e la sezione I soltanto i commi 1, 3 e 4 di tale articolo. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Tutte le ordinanze di rimessione sollevano questione di legittimità costituzionale della predetta disciplina in quanto essa introdurrebbe, con legge ordinaria, una prerogativa in favore dei titolari di cariche governative, in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione e con l’art. 138 Cost. Tali disposizioni costituzionali sono entrambe esplicitamente indicate quali parametri violati nell’ordinanza di rimessione della sezione X e risultano implicitamente evocati, in congiunzione fra loro, anche nelle altre due ordinanze, benché queste ultime, testualmente, richiamino soltanto l’art. 138 Cost. La sezione X, inoltre, censura la legge n. 51 del 2010 anche in relazione all’art. 3 Cost., considerato autonomamente e sotto il profilo della ragionevolezza. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;1.1. – La legge n. 51 del 2010 disciplina il legittimo impedimento a comparire in udienza, ai sensi dell’art. 420-ter del codice di procedura penale, del Presidente del Consiglio dei ministri (art. 1, comma 1) e dei ministri (art. 1, comma 2), in qualità di imputati. In particolare, in base all’art. 1, comma 3, di tale legge, il giudice, su richiesta di parte, rinvia il processo ad altra udienza quando ricorrono le ipotesi di impedimento a comparire individuate dal comma 1 (per il Presidente del Consiglio) e dal comma 2 (per i ministri) della medesima legge. In base a tale disciplina, costituisce legittimo impedimento «il concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti e in particolare dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, e dal regolamento interno del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 1993, e successive modificazioni, delle relative attività preparatorie e consequenziali, nonché di ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo». Inoltre, l’art. 1, comma 4, della medesima legge, dispone che «ove la Presidenza del Consiglio dei Ministri attesti che l’impedimento è continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge, il giudice rinvia il processo a udienza successiva al periodo indicato, che non può essere superiore a sei mesi». L’art. 1, comma 5, della legge n. 51 del 2010 chiarisce che «il corso della prescrizione rimane sospeso per l’intera durata del rinvio». Tale disciplina si applica «anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della» medesima legge (art. 1, comma 6) e «fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale recante la disciplina organica delle prerogative del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, nonché della disciplina attuativa delle modalità di partecipazione degli stessi ai processi penali e, comunque, non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvi i casi previsti dall’articolo 96 della Costituzione, al fine di consentire al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri il sereno svolgimento delle funzioni loro attribuite dalla Costituzione e dalla legge» (art. 2). &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;1.2. – I giudici a quibus ritengono, in particolare, che la disciplina censurata individui con formule generiche e indeterminate le attività costituenti legittimo impedimento del titolare di una carica governativa e sottragga al giudice il potere di valutare in concreto l’impossibilità a comparire connessa allo specifico impegno addotto, soprattutto nell’ipotesi di impedimento continuativo, nella quale l’imputato potrebbe ottenere il rinvio mediante un «meccanismo di autocertificazione» di legittimo impedimento. Ciò costituirebbe, ad avviso dei rimettenti, una «presunzione assoluta di impedimento», collegata allo «status permanente» della titolarità della carica, o comunque una prerogativa o immunità del titolare, la quale, come ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 262 del 2009, non può essere introdotta con legge ordinaria. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;L’Avvocatura generale dello Stato e la difesa dell’imputato nei giudizi principali escludono che la disciplina censurata sia costituzionalmente illegittima, osservando, in particolare, come essa sia diretta ad «integrare» la disciplina processuale comune, contenuta nell’art. 420-ter cod. proc. pen., mediante una «tipizzazione» delle attività di governo che costituiscono legittimo impedimento a comparire in udienza. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;2. – In ragione della loro connessione oggettiva, i giudizi devono essere riuniti, per essere congiuntamente trattati e decisi con un’unica pronuncia. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;3. – Devono essere preliminarmente esaminati i profili che attengono all’ammissibilità delle questioni sollevate. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;3.1. – Vanno dichiarate inammissibili le censure prospettate dalla sezione X (reg. ord. n. 180 del 2010) e dal Giudice per le indagini preliminari (reg. ord. n. 304 del 2010) del Tribunale di Milano, nella parte in cui si riferiscono all’art. 1, commi 2, 5 e 6, nonché all’art. 2 della legge n. 51 del 2010. Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge censurata non assumono rilevanza nei giudizi a quibus, nei quali tale disposizione non può trovare applicazione, in quanto riferita esclusivamente ai ministri e non al Presidente del Consiglio dei ministri, cioè alla carica di cui è titolare l’imputato nei giudizi principali. Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 5 e 6, e dell’art. 2 della legge n. 51 del 2010 sono inammissibili, atteso che tali norme non risultano in alcun modo investite dalle censure svolte nelle motivazioni delle ordinanze di rimessione. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;3.2. – Vanno disattese le eccezioni dell’Avvocatura generale dello Stato e della difesa della parte privata, con le quali si deduce l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale riferite all’art. 1, commi 1, 3 e 4, della legge n. 51 del 2010. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;3.2.1. – La difesa della parte privata e l’Avvocatura generale dello Stato eccepiscono, innanzitutto, relativamente a tutti e tre i giudizi, la insufficiente e lacunosa descrizione, compiuta dai giudici a quibus, delle fattispecie sottoposte al loro esame. Le denunciate carenze atterrebbero, in particolare, alla mancata indicazione del tipo di reati cui si riferisce l’imputazione, del luogo e data di commissione degli stessi, delle eventuali ipotesi di concorso con altre persone, della condizione soggettiva che legittima l’applicazione della norma censurata e dello stato in cui si trova il processo che si sta celebrando dinanzi ai giudici a quibus. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;L’eccezione non è fondata. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;In primo luogo, va rilevato che l’ordinanza di rimessione della sezione X del Tribunale di Milano (reg. ord. n. 180 del 2010) contiene tutte le informazioni di cui si lamenta la mancanza. In secondo luogo, le altre due ordinanze di rimessione (reg. ord. n. 173 e n. 304 del 2010) indicano quale sia la condizione soggettiva che legittima l’applicazione della disciplina censurata (cioè la carica di Presidente del Consiglio dei ministri rivestita dall’imputato) e chiariscono che la richiesta di rinvio si riferisce ad una «udienza» disposta nel corso di un processo penale. Infine, l’indicazione del tipo, luogo e data di commissione dei reati contestati non costituisce un elemento necessario per la valutazione della rilevanza della questione sollevata, atteso che la disciplina censurata dispone la propria applicabilità a tutti i processi penali, anche in corso, senza distinguere in base alle caratteristiche del reato commesso, salvo il caso, pacificamente escluso dai rimettenti e dalla stessa parte privata, di applicazione dell’art. 96 Cost. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;3.2.2. – L’Avvocatura generale dello Stato eccepisce, inoltre, che i giudici rimettenti avrebbero dovuto preliminarmente valutare la richiesta di rinvio dell’udienza ai sensi della norma generale di cui all’art. 420-ter cod. proc. pen. e, solo in caso di ritenuta inapplicabilità di tale disposizione, essi avrebbero dovuto verificare l’applicabilità della norma speciale censurata. Ad avviso della difesa dello Stato, la questione sarebbe, pertanto, irrilevante, perché il giudice avrebbe potuto risolverla a prescindere dalla norma censurata. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;L’eccezione non è fondata. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Il giudice non avrebbe potuto, applicando soltanto l’art. 420-ter cod. proc. pen., ignorare la disciplina censurata, che regola la fattispecie sottoposta al suo esame. Alla luce del comune regime processuale, il giudice avrebbe potuto rinviare l’udienza, riconoscendo l’assoluta impossibilità a comparire dovuta allo specifico impegno istituzionale addotto, ma in tal caso il rinvio sarebbe stato comunque subordinato all’esito di un accertamento giudiziale, che i rimettenti ritengono di non poter compiere a causa della intervenuta disciplina speciale, che proprio per tale ragione essi hanno censurato. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;3.2.3. – La difesa della parte privata eccepisce, poi, l’inammissibilità per difetto di rilevanza in concreto della questione sollevata. Viene osservato, al riguardo, che nei giudizi a quibus il Presidente del Consiglio dei ministri ha addotto sia un impedimento puntuale per il giorno dell’udienza, sia un impedimento continuativo, attestato dalla Presidenza del Consiglio. Ad avviso della difesa dell’imputato nei giudizi principali, l’impedimento puntuale sarebbe stato prospettato per ottenere il rinvio dell’udienza specifica in relazione alla quale è stato presentato, mentre l’attestato di impedimento continuativo sarebbe stato prodotto solo ai fini della individuazione delle date utili per la prosecuzione del giudizio. Di conseguenza, ad avviso della parte privata, i giudici rimettenti avrebbero dovuto, prima, valutare l’impedimento puntuale ai fini del rinvio dell’udienza e, solo successivamente, «sindacare la fondatezza o meno della richiesta di rinvio per l’ulteriore periodo indicato con le modalità previste dalla legge in discussione». Al contrario, secondo la difesa dell’imputato, i giudici a quibus avrebbero sollevato la questione di legittimità costituzionale della disciplina censurata immediatamente e, pertanto, «prematuramente rispetto alla necessità di dare effettiva applicazione» alla medesima. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;L’eccezione non è fondata. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;In primo luogo, va osservato che il giudice non è chiamato ad applicare la disciplina censurata solo nel caso in cui venga addotto dall’imputato un impedimento continuativo, mediante l’attestato della Presidenza del Consiglio dei ministri, previsto dall’art. 1, comma 4, della legge n. 51 del 2010, ma anche quando sia dedotto un impegno specifico e puntuale, che il giudice deve valutare sulla base dell’art. 1, commi 1 e 3, della medesima legge. Queste ultime, quindi, sono disposizioni in relazione alle quali la questione di legittimità costituzionale sollevata deve ritenersi comunque rilevante. Inoltre, l’attestato della Presidenza del Consiglio dei ministri, presentato nei giudizi a quibus, comprende in realtà anche il giorno dell’udienza cui si riferisce la richiesta di rinvio. Esso, pertanto, non rileva nei giudizi principali solo ai fini della programmazione delle udienze future, ma anche ai fini del rinvio della specifica udienza nel corso della quale è stato presentato. Ne deriva che, sotto il profilo considerato, è rilevante la questione di legittimità costituzionale sia dei commi 1 e 3 dell’art. 1 della legge n. 51 del 2010, sia del comma 4 del medesimo articolo. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;3.2.4. – La difesa della parte privata eccepisce, ancora, l’inammissibilità delle questioni sollevate per difetto di rilevanza, asserendo che, nei giudizi a quibus, l’attestazione della Presidenza del Consiglio si è limitata ad indicare un impedimento continuativo per un periodo di tempo inferiore al periodo massimo di sei mesi previsto dalla disciplina censurata. Alla luce di ciò, secondo la difesa dell’imputato, la disciplina censurata avrebbe ricevuto una «applicazione parziale» e la questione di legittimità costituzionale avrebbe dovuto essere conseguentemente formulata in relazione alla disciplina che ha avuto concreta applicazione, determinando la sospensione del dibattimento per il tempo indicato in concreto nell’attestazione, e non per il tempo indicato in astratto dalla norma. Al contrario, la difesa dell’imputato lamenta che i giudici a quibus avrebbero «discett[ato] in astratto di “rilevanti periodi di tempo” in cui potrebbe essere fatto valere il legittimo impedimento». &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;L’eccezione non è fondata. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;I giudici rimettenti dubitano della legittimità costituzionale della disciplina censurata in quanto consente all’imputato di dedurre un impedimento continuativo per un «rilevante periodo di tempo». Tale formula si adatta sia al tempo massimo di sei mesi previsto dalla norma in astratto, sia al tempo inferiore, ma comunque significativo, previsto dall’attestato che in concreto è stato prodotto nei giudizi principali, in evidente applicazione, nel caso di specie, della norma censurata. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;3.2.5. – Sia l’Avvocatura generale dello Stato, sia la difesa della parte privata, infine, eccepiscono l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della disciplina censurata, sollevata dalla sezione X del Tribunale di Milano (reg. ord. n. 180 del 2010), in relazione all’art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza. Viene lamentato, in particolare, che il giudice a quo non avrebbe «esplicitato i motivi che fonderebbero la predetta violazione» e che mancherebbe «nell’ordinanza di rimessione qualunque valutazione relativa al tertium comparationis […] nonché alla ragionevolezza del bilanciamento di interessi operato» dalla disciplina censurata. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;L’eccezione non è fondata. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;In primo luogo, il giudice rimettente motiva la censura di irragionevolezza, osservando che «il rinvio [dell’udienza] è imposto da ragioni genericamente indicate e insindacabili dalla autorità giudiziaria e si traduce in una causa automatica di rinvio del dibattimento sproporzionata rispetto alla tutela del diritto di difesa, per il quale l’istituto del legittimo impedimento a comparire è previsto». In secondo luogo, gli argomenti in base ai quali il rimettente afferma esservi lesione degli artt. 3 e 138 Cost., tra cui in particolare il carattere generale e automatico delle presunzioni di legittimo impedimento introdotte dalla disciplina censurata, sorreggono anche la prospettata irragionevolezza di quest’ultima. Né, in tale ultimo caso, si pone un problema di indicazione del tertium comparationis. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;4. – Al fine di decidere nel merito le questioni sollevate dai giudici a quibus, è necessario, preliminarmente, inquadrare il problema generale del legittimo impedimento del titolare di un organo costituzionale, alla luce dei principi al riguardo affermati da questa Corte. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;4.1. – Sotto tale profilo assumono rilievo, innanzitutto, le pronunce con le quali è stata valutata la legittimità costituzionale di norme sulla sospensione dei processi per le alte cariche dello Stato (sentenze n. 262 del 2009 e n. 24 del 2004). Questa Corte ha stabilito che una presunzione assoluta di legittimo impedimento del titolare di una carica governativa, quale meccanismo generale e automatico introdotto con legge ordinaria, è costituzionalmente illegittima, in quanto rivolta a tutelare lo stesso mediante una deroga al regime processuale comune e, quindi, a creare una prerogativa, in violazione degli artt. 3 e 138 Cost. Una simile presunzione, secondo il ragionamento sviluppato nella sentenza n. 262 del 2009, costituisce deroga e non applicazione delle regole generali sul processo, le quali, in particolare, consentono di differenziare «la posizione processuale del componente di un organo costituzionale solo per lo stretto necessario, senza alcun meccanismo automatico e generale». &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Devono poi essere considerate le pronunce sui conflitti di attribuzione proposti dalla Camera dei deputati nei confronti dell’autorità giudiziaria e riguardanti il mancato riconoscimento, da parte di quest’ultima, di legittimi impedimenti dell’imputato consistenti nella partecipazione ai lavori parlamentari (sentenze n. 451 del 2005, n. 284 del 2004, n. 263 del 2003, n. 225 del 2001). Questa Corte ha chiarito che la posizione dell’imputato parlamentare «non è assistita da speciali garanzie costituzionali» e nei suoi confronti trovano piena applicazione «le generali regole del processo» (sentenza n. 225 del 2001). Essa ha tuttavia anche affermato che, nell’applicazione di tali comuni regole processuali, il giudice deve esercitare il suo potere di «apprezzamento degli impedimenti invocati» dall’imputato parlamentare, «tene[ndo] conto non solo delle esigenze delle attività di propria pertinenza, ma anche degli interessi, costituzionalmente tutelati, di altri poteri» (sentenza n. 225 del 2001), operando quindi un «ragionevole bilanciamento fra le due esigenze […] della speditezza del processo e della integrità funzionale del Parlamento» (sentenza n. 263 del 2003), in particolare programmando «il calendario delle udienze in modo da evitare coincidenze con i giorni di riunione degli organi parlamentari» (sentenza n. 451 del 2005). Non vi può essere, dunque, applicazione di regole derogatorie, ma il diritto comune deve applicarsi secondo il principio di leale collaborazione fra i poteri dello Stato. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;4.2. – Alla luce di tali principi, è rilevante, ai fini della verifica della legittimità costituzionale della disciplina censurata, stabilire se quest’ultima, a prescindere dal suo carattere temporaneo, rappresenti una deroga al regime processuale comune, che è in particolare quello previsto dall’art. 420-ter cod. proc. pen. Esso rappresenta il termine di riferimento per valutare se la normativa censurata, derogando alle ordinarie norme processuali, introduca, con legge ordinaria, una prerogativa la cui disciplina è riservata alla Costituzione, violando il principio della eguale sottoposizione dei cittadini alla giurisdizione e ponendosi, quindi, in contrasto con gli artt. 3 e 138 Cost. La disciplina oggetto di censura sarà dunque da ritenersi illegittima se, e nella misura in cui, alteri i tratti essenziali del regime processuale comune. In base ad esso, l’impedimento dedotto dall’imputato non può essere generico e il rinvio dell’udienza da parte del giudice non può essere automatico. Sotto il primo profilo, l’imputato ha l’onere di specificare l’impedimento, potendo egli addurre come tale un preciso e puntuale impegno e non già una parte della propria attività genericamente individuata o complessivamente considerata. Sotto il secondo profilo, il giudice deve valutare in concreto, ai fini del rinvio dell’udienza, lo specifico impedimento addotto. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;5. – Per quanto le censure dei giudici a quibus si riferiscano alle disposizioni della legge n. 51 del 2010 considerate nel loro insieme, e sebbene tali disposizioni rispondano ad un comune motivo ispiratore, tuttavia la disciplina censurata non si presenta come unitaria sotto il profilo strutturale. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Essa, infatti, si articola in più componenti, ciascuna delle quali è suscettibile di ricevere una autonoma qualificazione dal punto di vista della coerenza con la disciplina processuale comune e, quindi, anche una diversa valutazione dal punto di vista della verifica di legittimità costituzionale. Questa deve essere condotta separatamente, in relazione alle disposizioni contenute nei tre distinti commi dell’art. 1 della legge n. 51 del 2010, cui si riferiscono le censure dei giudici rimettenti: il comma 1, che indica le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri costituenti legittimo impedimento; il comma 3, che disciplina il rinvio dell’udienza, da parte del giudice, quando ricorrono le ipotesi previste dai precedenti commi; il comma 4, che regola l’ipotesi di impedimento continuativo e attestato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;5.1. – L’art. 1, comma 1, della legge n. 51 del 2010 prevede quanto segue: «Per il Presidente del Consiglio dei Ministri costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell’articolo 420-ter del codice di procedura penale, a comparire nelle udienze dei procedimenti penali, quale imputato, il concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti e in particolare dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, e dal regolamento interno del Consiglio dei Ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 1993, e successive modificazioni, delle relative attività preparatorie e consequenziali, nonché di ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo». &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Per la parte in cui si riferiscono a tale disposizione, le questioni sollevate dai giudici a quibus non sono fondate, nei termini di seguito precisati. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Ad avviso dei rimettenti, la disciplina censurata, anziché identificare alcune ipotesi rigorosamente e tassativamente circoscritte di impedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, contemplerebbe una presunzione assoluta di legittimo impedimento riferita ad una serie ampia e indeterminata di funzioni, in definitiva coincidenti con l’intera attività del titolare della carica governativa. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Non vi è dubbio che, ove fosse in tal modo intesa, la disposizione in esame sarebbe illegittima, in quanto derogatoria rispetto al regime processuale comune e, quindi, in contrasto con gli artt. 3 e 138 Cost., per le ragioni indicate da questa Corte nella sentenza n. 262 del 2009. Tuttavia, una disposizione legislativa può essere dichiarata illegittima solo quando non sia possibile attribuire ad essa un significato compatibile con la Costituzione, cioè, nella fattispecie in esame, ove non sia possibile ricondurla nel solco della disciplina comune, interpretandola in conformità con l’istituto processuale generale di cui è espressione l’art. 420-ter cod. proc. pen. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Ciò è possibile in considerazione del fatto che l’art. 1, comma 1, della legge n. 51 del 2010 richiama espressamente l’art. 420-ter cod. proc. pen., nonché del fatto che, con la disposizione censurata, il legislatore sembra aver voluto introdurre – come risulta dai lavori preparatori – una «mera norma interpretativa dell’ambito di applicazione di un istituto processuale» (relazione in aula, Camera dei deputati, Assemblea, seduta del 25 gennaio 2010, e Senato della Repubblica, Assemblea, 347a seduta pubblica antimeridiana, martedì 9 marzo 2010). &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Come ha sostenuto la difesa dell’imputato, sia negli atti scritti, sia nel corso dell’udienza pubblica, la disposizione censurata «non comporta una presunzione assoluta di legittimo impedimento» e «non impone alcun automatismo». Essa introduce un criterio volto ad orientare il giudice nell’applicazione dell’art. 420-ter cod. proc. pen., e segnatamente del comma 1 di tale disposizione, mediante l’individuazione, in astratto, delle categorie di attribuzioni governative a tal fine rilevanti. Il legislatore, peraltro, sembra aver recepito al riguardo, sviluppandolo, un orientamento della Corte di cassazione, secondo cui costituiscono legittimo impedimento, in base all’art. 420-ter cod. proc. pen., le attività del titolare di una carica governativa che siano «coessenziali alla funzione tipica del Governo» (sentenza della Corte di cassazione, sez. sesta penale, 9 febbraio 2004 – 9 marzo 2004, n. 10773). Questa espressione è ripresa dall’art. 1, comma 1, della legge n. 51 del 2010 e assurge ad elemento qualificativo di tutte le ipotesi di legittimo impedimento da tale disposizione previste, come è dimostrato dalla circostanza che le attività coessenziali alla funzione di governo sono poste a chiusura della formulazione normativa e che l’avverbio «comunque» introduce un collegamento fra il requisito della coessenzialità e le attribuzioni governative previste da leggi e regolamenti (genericamente e specificamente indicate). Deve pertanto ritenersi che, in base a questo criterio posto dal legislatore, le categorie di attività qualificate, in astratto, come legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei ministri sono solo quelle coessenziali alle funzioni di Governo, che siano previste da leggi o regolamenti (e in particolare dalle fonti normative espressamente citate nella disposizione censurata), nonché quelle rispetto ad esse preparatorie (cioè specificamente preordinate) e consequenziali (cioè immediatamente successive e strettamente conseguenti). &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Simile criterio legislativo è compatibile con i tratti essenziali del regime processuale comune. La disposizione censurata non consente al Presidente del Consiglio dei ministri di addurre come impedimento il generico dovere di esercitare le attribuzioni da essa previste, occorrendo sempre, secondo la logica dell’art. 420-ter cod. proc. pen., che l’imputato specifichi la natura dell’impedimento, adducendo un preciso e puntuale impegno riconducibile alle ipotesi indicate. Ciò naturalmente vale anche per le attività «preparatorie e consequenziali», a proposito delle quali deve ritenersi che l’onere di specificazione, sempre gravante sull’imputato, si riferisca sia all’impedimento principale (l’esercizio di attribuzione coessenziale), sia a quello accessorio (l’attività preparatoria o consequenziale). In altri termini, il Presidente del Consiglio dei ministri dovrà indicare un preciso e puntuale impegno, che abbia carattere preparatorio o consequenziale rispetto ad altro preciso e puntuale impegno, quest’ultimo riconducibile ad una attribuzione coessenziale alla funzione di governo prevista dall’ordinamento. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Né può ritenersi che il criterio posto dal legislatore sia irragionevole o sproporzionato, dal momento che esso è ancorato alla elaborazione giurisprudenziale e non copre l’intera attività del titolare della carica, ma solo le attribuzioni che possano essere qualificate in termini di coessenzialità rispetto alle funzioni di governo. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Tale criterio legislativo, infine, rispetto alla disciplina già ricavabile dall’art. 420-ter cod. proc. pen., ha un effetto di chiarificazione della portata dell’istituto processuale comune, nelle ipotesi in cui esso debba trovare applicazione in riferimento ad impedimenti consistenti nell’esercizio di funzioni di governo. In termini negativi, il giudice non riconoscerà come impedimenti legittimi, in applicazione del criterio legislativo, impegni politici non qualificati, cioè non riconducibili ad attribuzioni coessenziali alla funzione di governo, pur previste da leggi o regolamenti. In termini positivi, ove venga addotto un impedimento riconducibile a tale tipologia di attribuzioni, il giudice non potrà disconoscerne il rilievo in astratto, fermo restando il suo potere, non sottrattogli dalla disposizione in esame, di valutare in concreto lo specifico impedimento addotto. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Deve dunque concludersi che non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, per la parte in cui si riferiscono all’art. 1, comma 1, della legge n. 51 del 2010, in quanto tale disposizione venga interpretata in conformità con l’art. 420-ter, comma 1, cod. proc. pen. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;5.2. – L’art. 1, comma 3, della legge n. 51 del 2010 dispone: «Il giudice, su richiesta di parte, quando ricorrono le ipotesi di cui ai commi precedenti rinvia il processo ad altra udienza». &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Per la parte in cui si riferiscono a tale disposizione, le questioni sollevate dai giudici a quibus sono fondate, nei termini di seguito precisati. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;L’art. 1, comma 3, della legge censurata regola i poteri del giudice in ordine all’accertamento del legittimo impedimento, ai fini del conseguente rinvio dell’udienza, in relazione alla quale tale impedimento è dedotto. Occorre stabilire se la disciplina dettata da tale disposizione sia conforme alla corrispondente regolamentazione contenuta nell’art. 420-ter, comma 1, cod. proc. pen., secondo la quale il giudice rinvia l’udienza quando «risulta che l’assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento». La norma censurata deve considerarsi legittima, in altri termini, a condizione che essa non sottragga al giudice, in relazione alle specifiche ipotesi di impedimento del titolare di funzioni di governo, i poteri di valutazione dell’impedimento addotto, che al giudice stesso sono riconosciuti in base al comune regime processuale. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;L’Avvocatura generale dello Stato e la parte privata hanno sostenuto che la disciplina censurata non abbia privato il giudice del potere di valutazione dell’impedimento, previsto dall’art. 420-ter, comma 1, cod. proc. pen. Il giudice conserverebbe sia il potere di valutare la prova della sussistenza in fatto dell’impedimento, sia quello di accertare che tale impedimento «rientri fra le ipotesi previste» dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 della legge censurata. Ulteriori poteri di controllo risulterebbero, invece, preclusi al giudice, indipendentemente dalla legge n. 51 del 2010. Sarebbe infatti il principio della separazione dei poteri ad impedire che il giudice possa «sindacare il merito dell’attività di governo», valutando «le ragioni politiche sottese all’esercizio» delle attività del Presidente del Consiglio dei ministri, carica cui sarebbe oltretutto da riconoscere una «nuova fisionomia» in quanto ricoperta da «persona che ha avuto direttamente la fiducia e l’investitura dal popolo». Tali affermazioni ricostruiscono correttamente gli effetti della disposizione di cui all’art. 1, comma 3, della legge n. 51 del 2010, ma non altrettanto correttamente colgono il significato e la portata dell’art. 420-ter, comma 1, cod. proc. pen., della posizione costituzionale del Presidente del Consiglio dei ministri e del principio della separazione dei poteri. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Va osservato che l’art. 1, comma 3, della legge n. 51 del 2010, subordina il rinvio dell’udienza, da parte del giudice, esclusivamente ad un duplice riscontro. Nel verificare che «ricorr[a]no le ipotesi di cui ai precedenti commi», il giudice dovrebbe infatti limitarsi ad accertare, da un lato, che l’impegno dedotto dall’imputato come impedimento sussista realmente in punto di fatto, e, dall’altro lato, che esso sia riconducibile ad attribuzioni coessenziali alle funzioni di governo previste da leggi o regolamenti (o abbia carattere preparatorio o consequenziale rispetto ad esse). Ma tali accertamenti non esauriscono lo spettro dei poteri di valutazione dell’impedimento, che sono esercitati dal giudice in base alla disciplina generale di cui all’art. 420-ter, comma 1, cod. proc. pen. Secondo tale disciplina, infatti, spetta al giudice, ai fini del rinvio dell’udienza, valutare in concreto non solo la sussistenza in fatto dell’impedimento, ma anche il carattere assoluto e attuale dello stesso. Ciò implica in particolare, con riferimento alle ipotesi in esame, il potere del giudice di valutare, caso per caso, se lo specifico impegno addotto dal Presidente del Consiglio dei ministri, pur quando riconducibile in astratto ad attribuzioni coessenziali alle funzioni di governo ai sensi della legge censurata, dia in concreto luogo ad impossibilità assoluta (anche alla luce del necessario bilanciamento con l’interesse costituzionalmente rilevante a celebrare il processo) di comparire in giudizio, in quanto oggettivamente indifferibile e necessariamente concomitante con l’udienza di cui è chiesto il rinvio. Tale potere di apprezzamento in concreto dell’impedimento, che è elemento essenziale della disciplina comune del legittimo impedimento, non è però previsto dalla disposizione censurata, né esso è ricavabile in via interpretativa, atteso che la norma in questione non richiama espressamente l’art. 420-ter cod. proc. pen. e detta una disciplina che, sul punto, sostituisce e non integra quella contenuta nella predetta norma del codice di rito. La mancanza di tale elemento, pertanto, attribuisce all’art. 1, comma 3, della legge n. 51 del 2010 un carattere derogatorio rispetto al diritto comune. Per i motivi già chiariti, ciò si traduce in un vizio di costituzionalità di tale disposizione, che deve essere pertanto dichiarata illegittima nella parte in cui non prevede siffatto potere di valutazione in concreto dell’impedimento. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Né può ritenersi che l’esercizio di un simile potere, nelle ipotesi in cui l’impedimento consista nello svolgimento di funzioni di governo, sia di per sé lesivo delle prerogative del Presidente del Consiglio dei ministri, o si ponga in contrasto con il principio della separazione dei poteri. Va detto, innanzitutto, che la disciplina elettorale, in base alla quale i cittadini indicano il «capo della forza politica» o il «capo della coalizione», non modifica l’attribuzione al Presidente della Repubblica del potere di nomina del Presidente del Consiglio dei ministri, operata dall’art. 92, secondo comma, Cost., né la posizione costituzionale di quest’ultimo. A prescindere da ciò, quando il giudice valuta in concreto, in base alle ordinarie regole del processo, l’impedimento consistente nell’esercizio di funzioni governative, si mantiene entro i confini della funzione giurisdizionale e non esercita un sindacato di merito sull’attività del potere esecutivo, né, più in generale, invade la sfera di competenza di altro potere dello Stato. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;È vero, peraltro, che in simili ipotesi l’esercizio della funzione giurisdizionale ha una incidenza indiretta sull’attività del titolare della carica governativa, incidenza che è obbligo del giudice ridurre al minimo possibile, tenendo conto del dovere dell’imputato di assolvere le funzioni pubbliche assegnategli. Il principio della separazione dei poteri non è, dunque, violato dalla previsione del potere del giudice di valutare in concreto l’impedimento, ma, eventualmente, soltanto dal suo cattivo esercizio, che deve rispondere al canone della leale collaborazione. Quest’ultimo principio ha carattere bidirezionale, nel senso che esso riguarda anche il Presidente del Consiglio dei ministri, la programmazione dei cui impegni, in quanto essi si traducano in altrettante cause di legittimo impedimento, è suscettibile a sua volta di incidere sullo svolgimento della funzione giurisdizionale. Trova pertanto applicazione, anche nel caso del titolare di funzione governativa, quanto questa Corte ha affermato con riferimento al legittimo impedimento di membri del Parlamento, tanto più che, a differenza di questi ultimi, il Presidente del Consiglio dei ministri ha il potere di programmare una quota significativa degli impegni che possono costituire legittimo impedimento (sentenze n. 451 del 2005, n. 284 del 2004, n. 263 del 2003, n. 225 del 2001). La leale collaborazione deve esplicarsi mediante soluzioni procedimentali, ispirate al coordinamento dei rispettivi calendari. Per un verso, il giudice deve definire il calendario delle udienze tenendo conto degli impegni del Presidente del Consiglio dei ministri riconducibili ad attribuzioni coessenziali alla funzione di governo e in concreto assolutamente indifferibili. Per altro verso, il Presidente del Consiglio dei ministri deve programmare i propri impegni, tenendo conto, nel rispetto della funzione giurisdizionale, dell’interesse alla speditezza del processo che lo riguarda e riservando a tale scopo spazio adeguato nella propria agenda. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Deve, dunque, concludersi che le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai giudici rimettenti, in quanto si riferiscono all’art. 1, comma 3, della legge n. 51 del 2010, sono fondate, nella parte in cui tale disposizione non prevede il potere del giudice di valutare in concreto, a norma dell’art. 420-ter, comma 1, cod. proc. pen., l’impedimento addotto. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;5.3. – L’art. 1, comma 4, della legge n. 51 del 2010 dispone: «Ove la Presidenza del Consiglio dei Ministri attesti che l'impedimento è continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge, il giudice rinvia il processo a udienza successiva al periodo indicato, che non può essere superiore a sei mesi». &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Per la parte in cui si riferiscono a tale disposizione, le questioni sollevate dai giudici a quibus sono fondate. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;La norma in esame, a differenza di quelle di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 1, non opera un diretto rinvio all’art. 420-ter cod. proc. pen. e introduce nell’ordinamento una peculiare figura di legittimo impedimento consistente nell’esercizio di funzioni di governo, connotata dalla continuatività dell’impedimento stesso e dalla attestazione di esso da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri. Tali elementi rappresentano tuttavia una alterazione, e non già una integrazione o applicazione, della disciplina dell’istituto generale di cui all’art. 420-ter cod. proc. pen. Si tratta, pertanto, di una disposizione derogatoria del regime processuale comune, che introduce una prerogativa in favore del titolare della carica, in contrasto con gli artt. 3 e 138 Cost. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;In primo luogo, l’art. 1, comma 4, della legge n. 51 del 2010, diversamente da quanto disposto dall’art. 420-ter, comma 1, cod. proc. pen., prevede che l’imputato possa dedurre, anziché un impedimento puntuale e riferito ad una specifica udienza, un impedimento continuativo riferito a tutte le udienze eventualmente programmate o programmabili entro un determinato intervallo di tempo, che non può essere superiore a sei mesi (ma la norma non vieta che alla scadenza possa essere rinnovato l’attestato di impedimento continuativo). In tal modo, la disposizione in esame esclude, almeno parzialmente, l’onere di specificazione dell’impedimento che, ai sensi dell’art. 420-ter, comma 1, cod. proc. pen., grava sull’imputato. Essa consente infatti a quest’ultimo di dedurre come impedimento il generico dovere di svolgere funzioni di governo in un determinato periodo di tempo. Ciò rende impossibile la verifica del giudice circa la sussistenza e consistenza di uno specifico e preciso impedimento. Né può ritenersi che l’attestazione della Presidenza del Consiglio dei ministri debba specificare, giorno per giorno, tutti gli impegni che rendono assolutamente impossibile la presenza in udienza dell’imputato nel corso del periodo di tempo considerato. Una simile interpretazione della disposizione renderebbe inutile la previsione di una apposita figura di impedimento continuativo e, del resto, non è stata seguita, in sede applicativa, dalla Presidenza del Consiglio, le cui attestazioni, nelle fattispecie oggetto dei giudizi principali, hanno indicato succintamente e solo in via esemplificativa alcuni degli impegni del Presidente del Consiglio dei ministri compresi in un periodo di tempo considerato. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;In secondo luogo, va osservato che il tenore testuale della disposizione in esame ricollega l’effetto del rinvio del processo, per la durata dell’impedimento continuativo, alla attestazione della Presidenza del Consiglio. È previsto, infatti, che il giudice rinvia il processo non già quando «risulti», ma «ove la Presidenza del Consiglio dei Ministri attesti» che l’impedimento è continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni di governo. In tal modo, il rinvio costituisce un effetto automatico dell’attestazione, venendo meno il filtro della valutazione del giudice e, più in generale, di una valutazione indipendente e imparziale, dal momento che l’attestazione risulta affidata ad una struttura organizzativa di cui si avvale, in ragione della propria carica, lo stesso soggetto che deduce l’impedimento in questione. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Per tutte queste ragioni, l’art. 1, comma 4, della legge n. 51 del 2010 produce effetti equivalenti a quelli di una temporanea sospensione del processo ricollegata al fatto della titolarità della carica, cioè di una prerogativa disposta in favore del titolare. Si tratta, pertanto, di una previsione normativa costituzionalmente illegittima. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;per questi motivi &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;LA CORTE COSTITUZIONALE &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;riuniti i giudizi, &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4, della legge 7 aprile 2010, n. 51 (Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza); &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge n. 51 del 2010, nella parte in cui non prevede che il giudice valuti in concreto, a norma dell’art. 420-ter, comma 1, cod. proc. pen., l’impedimento addotto; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale relative all’art. 1, commi 2, 5 e 6, e all’art. 2 della legge n. 51 del 2010, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 138 della Costituzione, dal Tribunale di Milano, sezione X penale, e dal Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale, con le ordinanze indicate in epigrafe; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all’art. 1, comma 1, della legge n. 51 del 2010, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 138 della Costituzione, dal Tribunale di Milano, sezione I penale e sezione X penale, e dal Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale, con le ordinanze indicate in epigrafe, in quanto tale disposizione venga interpretata in conformità con l’art. 420-ter, comma 1, cod. proc. pen. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2011. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;F.to: &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Ugo DE SIERVO, Presidente &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Sabino CASSESE, Redattore &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Depositata in Cancelleria il 25 gennaio 2011. &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il Cancelliere &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;F.to: FRUSCELLA&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6452497383526202249-7052621923952579513?l=sentenze-decisioni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/feeds/7052621923952579513/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6452497383526202249&amp;postID=7052621923952579513' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/7052621923952579513'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/7052621923952579513'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/2011/01/il-testo-della-sentenza-della-corte.html' title='Il testo della sentenza della Corte Costituzionale sul legittimo impedimento.'/><author><name>Luciano</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14306344989483934869</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Kt3_XoxsUyw/SWOhlOSSBxI/AAAAAAAAAI8/x-HuuvZXSH0/S220/06-01-09_1430.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6452497383526202249.post-897073510272041260</id><published>2011-01-20T14:07:00.000+01:00</published><updated>2011-01-20T14:07:22.299+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Sentenze corte di cassazione'/><title type='text'>Non puo` essere negato il risarcimento al pedone investito che non riesce a prendere la targa</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Con sentenza n. 745 del 14 gennaio 2011, la Cassazione, Terza sezione civile, ha accolto, con rinvio, il ricorso presentato da un uomo avverso la decisione con cui i giudici di merito avevano respinto la domanda di risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro stradale, domanda avanzata dallo stesso nei confronti della compagnia di assicurazione designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada. Il ricorrente, in particolare, era stato investito da un'automobile di cui, tuttavia, non era riuscito a prendere la targa. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Dalle risultanze istruttorie i giudici di primo e secondo grado avevano desunto che l'infortunato, seppure sofferente, aveva avuto tutto il tempo necessario per identificare il mezzo investitore trasgressore anche grazie all'intervento di alcuni conoscenti sul luogo del sinistro che avrebbero ben potuto annotare il numero di targa. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Diversa la posizione dei giudici di legittimità, secondo cui, nei casi come quello di specie, per desumere la prova del fatto costitutivo della pretesa risarcitoria quanto all'avvenuto evento a opera di ignoti, non era da richiedere in capo alla vittima “un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa e onerosa attuazione diretto all'identificazione del responsabile, dovendosi al riguardo valutare l'esigibilità di un idoneo suo comportamento avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto".&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;a href="http://www.ateneoweb.com/aw/news/news.php?tn=2&amp;amp;id_news=19129&amp;amp;id_std=1011&amp;amp;tn=2&amp;amp;utm_campaign=newsletter-giornaliera&amp;amp;utm_medium=email&amp;amp;utm_source=non-cliente"&gt;Fonte&lt;/a&gt; &amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6452497383526202249-897073510272041260?l=sentenze-decisioni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/feeds/897073510272041260/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6452497383526202249&amp;postID=897073510272041260' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/897073510272041260'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/897073510272041260'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/2011/01/non-puo-essere-negato-il-risarcimento.html' title='Non puo` essere negato il risarcimento al pedone investito che non riesce a prendere la targa'/><author><name>Luciano</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14306344989483934869</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Kt3_XoxsUyw/SWOhlOSSBxI/AAAAAAAAAI8/x-HuuvZXSH0/S220/06-01-09_1430.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6452497383526202249.post-1422184864000525499</id><published>2010-11-07T14:49:00.000+01:00</published><updated>2010-11-07T14:49:39.241+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Garante della privacy'/><title type='text'>Cambio dei principi da parte del garante per la privacy in tema di certificati medici.</title><content type='html'>&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Con questa decisione il Garante della privacy finalmente da ragione alle mie proteste mostrate tempo fa nei confronti della mia ex amministrazione. Infatti, il Garante per la protezione dei dati personali, pronunciandosi su un ricorso di Pascal Scatigno (Capo dip. Gdf Regione Puglia del PSD), ha sancito un importante principio, ossia che anche il Corpo della Guardia di finanza non è legittimato a trattare i dati sensibili dei propri militari circa il loro stato di salute.&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;In sintesi, secondo quanto disposto dal Garante per la privacy, per giustificare le assenze dal servizio per malattia sarà sufficiente produrre un certificato medico con l'attestazione della sola prognosi e non più, come previsto da una circolare del Comando generale, una doppia certificazione di cui una con la diagnosi da trasmettere al Dirigente il servizio sanitario del Corpo competente per territorio.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;In passato la predetta autorità si era già espressa in tal senso anche a favore degli appartenenti alla Polizia penitenziaria. &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6452497383526202249-1422184864000525499?l=sentenze-decisioni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/feeds/1422184864000525499/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6452497383526202249&amp;postID=1422184864000525499' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/1422184864000525499'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/1422184864000525499'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/2010/11/cambio-dei-principi-da-parte-del.html' title='Cambio dei principi da parte del garante per la privacy in tema di certificati medici.'/><author><name>Luciano</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14306344989483934869</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Kt3_XoxsUyw/SWOhlOSSBxI/AAAAAAAAAI8/x-HuuvZXSH0/S220/06-01-09_1430.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6452497383526202249.post-3874746271572697689</id><published>2010-10-31T15:59:00.000+01:00</published><updated>2010-10-31T15:59:20.796+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Sentenze corte di cassazione'/><title type='text'>Possono essere usate come "prove atipiche" le riprese "di atti non comunicativi" girate da una dipendente sul luogo di lavoro per provare le molestie subite dal datore di lavoro.</title><content type='html'>&lt;div style="text-align: justify;"&gt;E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 37197 del 19 ottobre 2010, che annulla con rinvio un verdetto di assoluzione "perchè il fatto non sussiste" pronunciato dal tribunale di Trani nei confronti di un datore di lavoro accusato di "vessazioni, molestie, complimenti lascivi e atti sessuali" compiuti con la minaccia di licenziare la dipendente. La vittima, su consiglio delle forze dell’ordine, aveva filmato le molestie avvenute nel suo studio ma secondo i giudici di merito le videoregistrazioni ambientali erano inutilizzabili “perché compiute oltre il termine dell'autorizzazione". La Suprema Corte, discordando con tale tesi e accogliendo i ricorsi della donna e della Procura di Trani, precisa che "con la ripresa visiva, sia pure eseguita furtivamente, la parte lesa non ha violato con interferenze indebite la intangibilità del domicilio né la necessaria riservatezza su attività che si devono mantenere nell’ambito privato" riprendendo "illeciti che la riguardavano" e trovandosi "nel suo abituale ambiente di lavoro che costituiva il suo domicilio per un periodo di tempo limitato della giornata, nell’arco del quale sono stati commessi i fatti". (&lt;a href="http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_9159.asp"&gt;Autore: L.S&lt;/a&gt;.)&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6452497383526202249-3874746271572697689?l=sentenze-decisioni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/feeds/3874746271572697689/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6452497383526202249&amp;postID=3874746271572697689' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/3874746271572697689'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/3874746271572697689'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/2010/10/possono-essere-usate-come-prove.html' title='Possono essere usate come &quot;prove atipiche&quot; le riprese &quot;di atti non comunicativi&quot; girate da una dipendente sul luogo di lavoro per provare le molestie subite dal datore di lavoro.'/><author><name>Luciano</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14306344989483934869</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Kt3_XoxsUyw/SWOhlOSSBxI/AAAAAAAAAI8/x-HuuvZXSH0/S220/06-01-09_1430.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6452497383526202249.post-8571850364322718184</id><published>2010-10-31T15:17:00.000+01:00</published><updated>2010-10-31T15:17:56.446+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Sentenze corte di cassazione'/><title type='text'>Se un lavoratore non si sente bene può legittimamente allontanarsi del luogo di lavoro anche senza aver sentito il capo</title><content type='html'>&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Se un lavoratore non si sente bene può legittimamente allontanarsi del luogo di lavoro anche senza aver sentito il capo. Basta che abbia annunciato il suo allontanamento ai colleghi. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (sentenza n.21215/2010 della sezione Lavoro) che ha bocciato il ricorso di un'azienda che aveva licenziato il suo dipendente adducendo come "giusta causa" l'assenza ingiustificata dal lavoro. L'azienda aveva optato per il licenziamento in tronco perchè l'operaio era tornato a casa abbandonando il posto di lavoro senza avvisare il datore di lavoro ma limitandosi a parlarne con i colleghi. Non che gli altri lavoratori abbiano licenza di "concedere permessi", sia chiaro, ma secondo la Corte l'allontanamento dal posto di lavoro nel caso di specie deve ritenersi "giustificato su un piano di buona fede". Il dipendente, si legge in sentenza, era reduce da un grave infortunio sul lavoro ed era rientrato dopo un periodo di riposo. Un pomeriggio, accusando disturbi, aveva avvisato i colleghi e questi gli avevano consigliato di tornare a casa dove poi era rimasto per altri tre giorni. Per l'azienda quell'allontanamento dal lavoro doveva ritenersi ingiustificato e per questo aveva deciso di sanzionare il lavoratore con il licenziamento. Immediata la reintegra da parte del Tribunale del Lavoro di Larino, confermata anche dai giudici d'appello che riconoscevano al lavoratore anche il diritto al risarcimento dei danni anche morali. &lt;a href="http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_9140.asp"&gt;Altre informazioni su questa sentenza&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;(Autore: Roberto Cataldi)&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6452497383526202249-8571850364322718184?l=sentenze-decisioni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/feeds/8571850364322718184/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6452497383526202249&amp;postID=8571850364322718184' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/8571850364322718184'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/8571850364322718184'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/2010/10/se-un-lavoratore-non-si-sente-bene-puo.html' title='Se un lavoratore non si sente bene può legittimamente allontanarsi del luogo di lavoro anche senza aver sentito il capo'/><author><name>Luciano</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14306344989483934869</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Kt3_XoxsUyw/SWOhlOSSBxI/AAAAAAAAAI8/x-HuuvZXSH0/S220/06-01-09_1430.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6452497383526202249.post-4720582985795939576</id><published>2010-10-21T12:39:00.000+02:00</published><updated>2010-10-21T12:39:21.213+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Cause e motivi di contenziosi'/><title type='text'>L'Italia sta impazzendo.</title><content type='html'>&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://emax.poigps.com/images/velox/celeritas2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="225" nx="true" src="http://emax.poigps.com/images/velox/celeritas2.jpg" width="320" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;Povera Italia&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;questo strumento con un colpo di vento cadrà in testa a qualcuno!﻿&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Georgia, &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;, serif;"&gt;Il caso "Celeritas" il nuovo tutor che pretende di calcolare la velocità media in&amp;nbsp;un tratto di strada di appena 1000&amp;nbsp;metri ovvero pretende di multare un automobilista in un periodo di tempo di appena 50 - 60 secondi.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Georgia, &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;, serif;"&gt;Il riferimento è al singolare caso che ha riguardato un signore del Nord che per lavoro si trova a passare tutti i giorni sin dalle primissime ore del mattino dalla strada provinciale n. 12 Km. 9+940 - 8+834.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Georgia, &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;, serif;"&gt;Ebbene il Comune di Bagnolo di Po grazie al "Celeritas" installato peraltro sulla strada provinciale ha notificato a questo signore nel giro di pochi mesi ben &lt;strong&gt;17 verbali di accertamento e contestazione&lt;/strong&gt; alcuni dei quali aumentati di un terzo perchè&amp;nbsp;le&amp;nbsp;violazioni sarebbero state commesse dopo le&amp;nbsp;ore 22.00 - &amp;nbsp;e prima delle ore 07.00 ed inoltre alcuni verbali riportano il ridicolo superamento della velocità media di appena un chilometro! &lt;strong&gt;Ma stiamo dando i numeri&lt;/strong&gt;?&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Georgia, &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;, serif;"&gt;Mi sono prodigato volentieri a redigere i ricorsi amministrativi e a denuciare al Prefetto di Rovigo l'assurdità di queste situazioni. Sicuramente ci saranno tanti altri automobilisti che hanno avuto la stessa sorpresa. Gente che si alza alle 5 del mattino per andare a lavorare che si vede multata per aver superato di qualche chilometro la velocità media! Ma quale velocità media? Ma come si fa a calcolare la velocità media in appena 50 secondi? Ma di quale sicurezza si parla? Ma chi è questo mago che fa omologare queste odiate macchinette?&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Georgia, &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;, serif;"&gt;Sulla problematica oggi posta all’attenzione del Sig. Prefetto di Rovigo e sull’illegittimità di questi strumenti sempre più diffusi all’evidenza non per fini di prevenzione ma di profitti non può che farsi una lunga riflessione. Poiché simili notizie, strumenti e attività poste in essere da persone senza dignità, non hanno nulla a che vedere con la sicurezza stradale. Con tutti i diffusissimi controlli “automatici” le strade stanno diventando un inferno per chi guida e fonte di contenzioso per chi deve controllarle.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Georgia, &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;, serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Georgia, &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;, serif;"&gt;Le società che producono e offrono questi apparecchi in affitto ai Comuni e agli altri enti pubblici guadagnano in maniera del tutto illegittima milioni e milioni di euro (percentuale sulle multe).&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Georgia, &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;, serif;"&gt;Riporto ai fini della diffusione alcuni testi pubblicati dal “Fatto Quotidiano”.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Georgia, &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;, serif;"&gt;La questione è riportata ai P.M. di Firenze dal Ros dei Carabinieri in un'informativa dell'ottobre 2009: "Il primo pomeriggio del 30 ottobre Paolo Berlusconi chiede ad Angelo Balducci di interessarsi presso la quinta Sezione del Consiglio Superiore dove deve essere esaminata la proposta di un dispositivo Tutor presentato dall'impresa Engine Srl". Di seguito si riporta per motivi difensivi la trascrizione dei dialoghi, pubblicati dal "Fatto Quotidiano", di Paolo Berlusconi con Angelo Balducci e con Fabio De Santis, ingegnere del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attorno all'omologazione del Celeritas:&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Georgia, &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;, serif;"&gt;Paolo Berlusconi: "Senti, oggi dal Ministero dei Trasporti un certo ingegner Mazziotta fa il relatore al Consiglio superiore, alla quinta sezione di una proposta per un dispositivo tipo Tutor presentato dalla società Engine. Ecco, è possibile guardarlo, diciamo, non rinviarlo".&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Georgia, &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;, serif;"&gt;Angelo Balducci: "Sì adesso io chiamo e vedo come sta la cosa e ti richiamo subito".&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Georgia, &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;, serif;"&gt;P.B.: "Perfetto! Grazie molte...ciao, grazie". In seguito Berlusconi si rivolge a De Santis:&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Georgia, &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;, serif;"&gt;P.B.: "Senti ti pregherei di incaricarti di questa cosa...io ci tengo...ma con Angelo non riesco a mettermi in contatto ed avere una risposta...fra una settimana va in quinta Commissione l'esame di alcune omologazioni, ne ho parlato con lui...ma mi ha detto che avrebbe cercato di farla discutere, girarla fuori dal mazzo e discutere la settimana scorsa - ma poi appunto non mi ha detto nulla - l'omologazione di questa società che si chiama Engine se puoi prendere nota".&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Georgia, &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;, serif;"&gt;Fabio De Santis: "Guarda questo lo curo personalmente ma considera come se ce l'avesse già in tasca". Il giorno successivo:&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Georgia, &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;, serif;"&gt;F.D.S.: "Ciao Paolo...allora ti volevo rassicurare che ho parlato con il Presidente e mi ha detto che quando vi siete sentiti quel giorno alle due...lui non ha fatto in tempo...perché la riunione era già iniziata ha preso sotto tutela tutto e quindi mi ha detto di dirti...stai tranquillo perché ce l'ha lui sotto controllo tutto quanto...per la questione Giovanni ti avevo già rassicurato...quindi veramente tutto a posto".&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Georgia, &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;, serif;"&gt;Il 18 novembre 2008 Berlusconi spedisce un sms a De Santis:&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-family: Georgia, &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;, serif;"&gt;P.B.: "Caro Fabio ti ricordo la V commissione...per omol...Mi fai sapere...? Grazie e scusa... Paolo".&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Georgia, &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;, serif;"&gt;F.D.S.: "Tutto a posto domattina ti faccio sapere immediatamente".&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Georgia, &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;, serif;"&gt;Il Fatto Quotidiano riporta un'annotazione dei Carabinieri, secondo cui "Berlusconi richiama ancora per dire che vi è la necessità di far esaminare dalla commissione la richiesta della societa Engine"… "Il 12 dicembre De Santis informa Berlusconi che la commissione si riunirà entro pochi giorni e che la situazione è seguita: &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Georgia, &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;, serif;"&gt;F.D.S.: "Senti volevo avvertirti che la prossima settimana ci sono sedute e che è tutto sotto controllo".&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Georgia, &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;, serif;"&gt;P.B.: "Se mi fai la cortesia, è una piccola cosa ma urgente".&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Georgia, &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;, serif;"&gt;Il 18 dicembre è il D-Day, il giorno in cui il Celeritas sarà approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici:&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Georgia, &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;, serif;"&gt;P.B.: "Ho saputo adesso dai miei informatori che oggi ci dovrebbe essere un altro consiglio in cui esaminano quelle omologhe". &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Georgia, &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;, serif;"&gt;De Santis: "Comunque tu stai tranquillo perché...stai tranquillo...stai tranquillo che ti aggiorno". E infatti l'ok del massimo organismo tecnico ministeriale arriva. Tutto bene, dunque? No, c'è un intoppo, un problema di firme. Il 27 gennaio 2009 Berlusconi chiede che venga risolto:&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Georgia, &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;, serif;"&gt;P.B.: "Senti una piccola questione sempre relativa a quel discorso dell'omologazione che mi hanno detto è stata...diciamo...deliberata...adesso c'è questo problema...era non hanno raccolto la firma di un facente parte della Commissione che l'aveva approvata...diciamo nella volta precedente...adesso siccome mancava un documento glielo hanno chiesto e glielo mandano e però loro dicono 'be' adesso prima del prossimo consiglio passa un mese'".&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: Georgia, &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;, serif;"&gt;F.D.S.: "No, no...io l'ho intercettata per cui stai tranquillo che non è così...già ci siamo mossi in questo senso per cui stai tranquillo...è sbloccata assolutamente". &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: &amp;quot;Verdana&amp;quot;, &amp;quot;sans-serif&amp;quot;; line-height: 150%; mso-fareast-language: IT;"&gt;&lt;span style="font-family: Georgia, &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;, serif;"&gt;Queste sono&amp;nbsp;alcune intercettazioni tra Paolo Berlusconi, fratello del Presidente del Consiglio dei Ministri, che&amp;nbsp;"raccomandava" il "Celeritas" ad un certo Angelo Balducci, Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, ovvero, proprio l'organismo tecnico da cui devono passare tutti gli apparecchi che vogliono ottenere l'approvazione ministeriale, quest’ultimo arrestato dai magistrati fiorentini nell'ambito dell'inchiesta sui grandi eventi (scandalo del G8 alla Maddalena e della Scuola marescialli di Firenze).&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-family: &amp;quot;Verdana&amp;quot;, &amp;quot;sans-serif&amp;quot;; line-height: 150%; mso-fareast-language: IT;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: &amp;quot;Verdana&amp;quot;, &amp;quot;sans-serif&amp;quot;; line-height: 150%; mso-fareast-language: IT;"&gt;&lt;span style="font-family: Georgia, &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;, serif;"&gt;Dove sta andando l'Italia?&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6452497383526202249-4720582985795939576?l=sentenze-decisioni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/feeds/4720582985795939576/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6452497383526202249&amp;postID=4720582985795939576' title='2 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/4720582985795939576'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/4720582985795939576'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/2010/10/litalia-sta-impazzendo.html' title='L&apos;Italia sta impazzendo.'/><author><name>Luciano</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14306344989483934869</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Kt3_XoxsUyw/SWOhlOSSBxI/AAAAAAAAAI8/x-HuuvZXSH0/S220/06-01-09_1430.jpg'/></author><thr:total>2</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6452497383526202249.post-7349893299486873669</id><published>2010-10-11T14:58:00.000+02:00</published><updated>2010-10-11T14:58:39.464+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Sentenze Consiglio di stato'/><title type='text'>Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza del 30 settembre 2010, n. 7239</title><content type='html'>&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Il Consiglio di Stato &lt;a href="http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_9091.asp"&gt;alcuni giorni fa&lt;/a&gt; ha accolto l’appello presentato contro il Comune di Monte Argentario (GR) in materia di rinnovo automatico della Licenza Demaniale scaduta, senza l’osservanza degli obblighi di pubblicità preventiva e senza il rispetto delle procedure volte a una comparazione delle domande concorrenti (Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza del 30 settembre 2010, n. 7239). I giudici di Palazzo Spada, infatti, hanno evidenziato che l’art. 18 del regolamento di attuazione al codice della navigazione, nell’imporre all’autorità concedente l'obbligo di pubblicazione (mediante affissione nell'albo comunale e inserzione per estratto nel foglio degli annunzi legali) delle domande di concessione di particolare importanza per l'entità e lo scopo, non delinea alcuna distinzione tra domande di concessione originarie e domande di rinnovo di concessione già scadute o in scadenza. La portata di tale norma, inoltre, va rapportata ai principi comunitari che salvaguardano la libera concorrenza, la non discriminazione e la trasparenza dell’azione pubblica: in numerose pronunce dello stesso Organo Giudicante (tra le più illuminanti, si veda Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza del 30 gennaio 2007, n. 362, nonché Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza del 17 febbraio 2009, n. 902), è stato chiarito che, a prescindere dall’esistenza o meno di norme interne che recepiscano i principi comunitari, dall’applicazione diretta di questi ultimi scaturisce che, ogni qual volta si tratti di riservare a privati l’occasione di lucro derivante dall’utilizzo di un’area demaniale, è necessario attivare le procedure dell’evidenza pubblica, idonee a garantire una reale competitività tra le domande concorrenti.&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6452497383526202249-7349893299486873669?l=sentenze-decisioni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/feeds/7349893299486873669/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6452497383526202249&amp;postID=7349893299486873669' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/7349893299486873669'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/7349893299486873669'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/2010/10/consiglio-di-stato-sez-vi-sentenza-del.html' title='Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza del 30 settembre 2010, n. 7239'/><author><name>Luciano</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14306344989483934869</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Kt3_XoxsUyw/SWOhlOSSBxI/AAAAAAAAAI8/x-HuuvZXSH0/S220/06-01-09_1430.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6452497383526202249.post-535420576987815845</id><published>2010-09-29T15:56:00.001+02:00</published><updated>2010-09-29T16:01:43.428+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Critica in generale'/><title type='text'>La mia legge sul processo breve.</title><content type='html'>daSegreteria Presidente - pro61 &lt;a href="mailto:segr.pres.fini@camera.it"&gt;segr.pres.fini@camera.it&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;a luciano1964@gmail.com&lt;br /&gt;data29 settembre 2010 15:35&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;oggetto Re: Trasmesso via Sito - La mia proposta di legge per il processo breve. proveniente da camera.it&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;15:35 (7 minuti fa)&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Si comunica che il Presidente ha preso visione di quanto rappresentato nella Sua e-mail.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Con l’occasione il Presidente Le invia cordiali saluti.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;La Segreteria del Presidente della Camera dei deputati &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;----- Original Message -----&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;From: luciano1964@gmail.com&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;To: segr.pres.fini@camera.it&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Sent: Friday, September 24, 2010 7:40 PM&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Subject: Trasmesso via Sito - La mia proposta di legge per il processo breve.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Se il Governo ci tiene davvero alla legge sul processo breve il suggerimento viene dai comuni cittadini.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Ma siamo sicuri che, al Governo Berlusconi, non interessa una legge che guardi all'interesse generale e senza alcuna disparità di trattamento.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Non si faccia convincere ad accettare una legge diversa da questa semplice proposta.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;L'Europa ci riderà ancora dietro. La mia proposta di legge (semplice) sul processo breve&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo Schema di disegno di legge contenente misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell’articolo 111 della Costituzione e dell’articolo 6 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Articolo 1 (Estinzione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole)&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;«1. Nel codice di procedura penale, dopo l’articolo 346 è inserito il seguente: Art. 346-bis - (Non doversi procedere per estinzione del processo).&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;1. Il giudice nei processi per i quali la pena edittale determinata ai sensi dell’art. 157 del codice penale è inferiore nel massimo ai dieci anni di reclusione dichiara non doversi procedere per estinzione del processo quando:&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;a) dal provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l’azione penale formulando l’imputazione ai sensi dell’articolo 405 sono decorsi più di tre anni senza che sia stata emessa la sentenza che definisce il giudizio di primo grado;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;b) dalla data del deposito dell’appello sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata la sentenza che definisce il giudizio di appello;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;c) dalla data del deposito del ricorso in cassazione sono decorsi più di un anno senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;d) dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso è decorso più di un anno senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;2. Alla sentenza irrevocabile di non doversi procedere per estinzione del processo si applica l’articolo 649.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Articolo 2 (Entrata in vigore)&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;2. Le disposizioni dell’articolo 1 si applicano a quei processi la cui azione penale ha inizio dopo la pubblicazione ed entrata in vigore della presente legge.&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6452497383526202249-535420576987815845?l=sentenze-decisioni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/feeds/535420576987815845/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6452497383526202249&amp;postID=535420576987815845' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/535420576987815845'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/535420576987815845'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/2010/09/la-mia-legge-sul-processo-breve.html' title='La mia legge sul processo breve.'/><author><name>Luciano</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14306344989483934869</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Kt3_XoxsUyw/SWOhlOSSBxI/AAAAAAAAAI8/x-HuuvZXSH0/S220/06-01-09_1430.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6452497383526202249.post-613675803435840402</id><published>2010-09-14T15:26:00.003+02:00</published><updated>2010-09-14T15:29:17.437+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Sentenze T.a.r.'/><title type='text'>Sulla revisione della patente per perdita totale dei punti</title><content type='html'>&lt;div align="right"&gt;N. 17400/2010 REG.SEN.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;N. 04439/2010 REG.RIC. &lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;br /&gt;REPUBBLICA ITALIANA&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;IN NOME DEL POPOLO ITALIANO &lt;/div&gt;&lt;div align="left"&gt;&lt;br /&gt;Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(Sezione Quinta)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ha pronunciato la presente &lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;SENTENZA &lt;/div&gt;&lt;div align="left"&gt;ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,&lt;br /&gt;sul ricorso numero di registro generale 4439 del 2010, proposto dalla Sig.ra Acerra Antonella, rappresentata e difesa dagli Avv. Camillo Lerio Miani e Francesco Miani ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli, Via Toledo n.116;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;contro&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ministero delle Infrastrutture in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Napoli, Via A. Diaz n.11;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;per l'annullamento&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;previa sospensione dell'efficacia,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;del provvedimento dell’11/6/2010 con cui è stata disposta la revisione della patente di guida.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Visto il ricorso con i relativi allegati, in cui la ricorrente espone di essere titolare di patente di guida e che le è stato notificato il provvedimento impugnato di revisione della patente di guida per esaurimento del punteggio di 20 punti;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato con deposito di relazione datata 20/8/2010;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Visti gli atti tutti della causa;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Udito il relatore Consigliere Gabriele Nunziata alla Camera di Consiglio del 9 settembre 2010, ed ivi uditi gli Avvocati come da verbale;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Viste le circostanze di fatto e le ragioni di diritto come spiegate dalle parti negli atti processuali;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Atteso che il Collegio ritiene il ricorso manifestamente fondato, con la conseguenza che esso può essere deciso con sentenza in forma semplificata, come rappresentato ai difensori delle parti costituite, ai sensi dell’art.21, comma 10, della Legge n. 1034/1971 nel testo introdotto dall’art. 3 della Legge n.205/2000, in luogo dell’ordinanza sull’istanza cautelare, così come previsto dall’art. 26, commi 4 e 5 della Legge n.1034/1971 nel testo introdotto dall’art.9, comma 1, della Legge n.205/2000, essendo ciò consentito dall’oggetto della causa, dall’integrità del contraddittorio e dalla completezza dell’istruttoria;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ritenuto, nella fattispecie, di dover censurare il comportamento tenuto dall'Amministrazione resistente nella misura in cui ha violato non solo l'art. 126-bis, commi 2, 3 e 6, del D. Lgs. n. 285 del 1992 in combinato disposto con l'art. 6, comma 1, del D.m. 29 luglio 2003, ma anche la complessiva ratio sottesa al meccanismo della patente a punti;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Considerato, infatti, come peraltro correttamente osservato da parte ricorrente con richiami giurisprudenziali cui il Collegio ritiene di aderire, che una comunicazione cumulativa di più decurtazioni collegate a violazioni diverse nel tempo determina un sostanziale aggiramento delle norme che il Codice della strada pone a presidio non solo del diritto del privato ad usufruire dei corsi per il recupero dei punti (in modo da ripristinare l'originario punteggio della patente ed evitare il provvedimento di revisione, che è atto gravemente lesivo delle attività del cittadino), ma anche della stessa ragion d'essere dell'istituto della patente a punti, attraverso il quale si è inteso creare un meccanismo volto, mediante l'attivazione di un sistema di afflizione accessoria che può giungere fino alla sospensione della patente di guida (art. 126-bis, comma 6, d.lgs. n. 285 del 1992), a favorire l'educazione degli automobilisti al rispetto delle norme del Codice della strada; in altri termini la progressiva decurtazione dei punti, collegata a ciascuna violazione commessa dall'utente, mira a sensibilizzare il titolare della patente a non commettere ulteriori infrazioni in futuro e a frequentare gli appositi corsi di recupero (disciplinati dal D.m. 29 luglio 2003) al fine di recuperare i punti perduti ed allontanare l'eventualità della revisione o, peggio, della sospensione della patente, per cui ad ogni violazione del Codice della strada deve seguire, nei tempi dettati dalla legge, sia la relativa decurtazione di punteggio sia una specifica ed autonoma comunicazione al contravventore, così da consentire a quest'ultimo di "riparare" alla violazione commessa frequentando gli appositi corsi, allo stesso tempo alimentando il circuito educativo alla conoscenza ed al rispetto del Codice della strada;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ritenuto che, per quanto esibito agli atti del ricorso e non smentito dall’Amministrazione resistente, è proprio questa la mancanza commessa dall'Amministrazione nel caso di specie, nel senso che non vi è prova dell’avvenuta comunicazione a parte ricorrente delle singole variazioni di punteggio;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ritenuto pertanto che, per lesuesposte considerazioni, il ricorso in epigrafe debba essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento oggetto di impugnazione;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ritenuto, infine, che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, mentre resta fermo l’onere di cui all’art.13 del DPR n.115/2002, come successivamente modificato, a carico della parte soccombente,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;P.Q.M.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA – Sede di Napoli – V^ Sezione – accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento oggetto di impugnazione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Spese compensate.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del giorno 9 settembre 2010 con l'intervento dei Signori:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vincenzo Cernese, Presidente FF&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gabriele Nunziata, Consigliere, Estensore&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sergio Zeuli, Primo Referendario&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Da Assegnare Magistrato, Consigliere&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'ESTENSORE IL PRESIDENTE&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;DEPOSITATA IN SEGRETERIA&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il 13/09/2010&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;IL SEGRETARIO &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6452497383526202249-613675803435840402?l=sentenze-decisioni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/feeds/613675803435840402/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6452497383526202249&amp;postID=613675803435840402' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/613675803435840402'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/613675803435840402'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/2010/09/sulla-revisione-della-patente-per.html' title='Sulla revisione della patente per perdita totale dei punti'/><author><name>Luciano</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14306344989483934869</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Kt3_XoxsUyw/SWOhlOSSBxI/AAAAAAAAAI8/x-HuuvZXSH0/S220/06-01-09_1430.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6452497383526202249.post-7159817042593955775</id><published>2010-09-13T15:30:00.003+02:00</published><updated>2010-09-13T15:35:03.273+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Sentenze T.a.r.'/><title type='text'>Pratica commerciale scorretta pubblicizzare lo sconto senza indicare il prezzo originario.</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Condivido appieno la sentenza n. 32200, depositata il 9 settembre scorso, dal Tar Lazio che ha stabilito che integra pratica commerciale scorretta (ex art. 21, comma 1, lettere b) e d) del codice del consumo) la pubblicità che pubblicizzi il solo sconto senza l’indicazione del prezzo originario di listino, infatti “l’informazione omessa – si legge dalla motivazione della sentenza – risulta tale da limitare significativamente la portata delle affermazioni riportate, inducendo in errore i destinatari in ordine alle effettive caratteristiche e agli elementi essenziali dell’offerta pubblicizzata”. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Secondo quanto si apprende la sentenza è l’esito del ricorso di un’azienda che, dopo aver avviato una campagna pubblicitaria di cucine, aveva segnalato solo lo sconto, senza indicare il prezzo originario di listino.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Dopo l’istruttoria del Garante che aveva censurato il comportamento dell’azienda, la stessa si era rivolta al Tar che, con la sentenza citata, ha confermato quanto stabilito dall’autorità indipendente (&lt;a href="http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_8973.asp"&gt;Fonte&lt;/a&gt;).&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6452497383526202249-7159817042593955775?l=sentenze-decisioni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/feeds/7159817042593955775/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6452497383526202249&amp;postID=7159817042593955775' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/7159817042593955775'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/7159817042593955775'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/2010/09/pratica-commerciale-scorretta.html' title='Pratica commerciale scorretta pubblicizzare lo sconto senza indicare il prezzo originario.'/><author><name>Luciano</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14306344989483934869</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Kt3_XoxsUyw/SWOhlOSSBxI/AAAAAAAAAI8/x-HuuvZXSH0/S220/06-01-09_1430.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6452497383526202249.post-1003778121210893557</id><published>2010-07-16T23:03:00.001+02:00</published><updated>2010-07-16T23:07:10.131+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Decisioni varie del governo'/><title type='text'>Giudizi ancora più cari. Il contributo unificato aumenta del 10%</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Giudizi più cari per i cittadini che debbano intraprendere nuove azioni giudiziarie.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Alla faccia di chi sostiene che non aumenta le tasse....&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;A partire dalla pubblicazione della legge di conversione del Dl 78 del 2010 entreranno in vigore le nuove tariffe (già aumentate di recente) per il contributo unificato. Sono stati disposti aumenti 10% su tutti gli scaglioni, con la sola esclusione prevista per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro per i quali in contributo rimane invariato a 30,00 €. Questo è quanto previsto con il maxiemendamento alla manovra Tremonti (&lt;a href="http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_8723.asp"&gt;Autore: Elisa Barsotti&lt;/a&gt;)&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6452497383526202249-1003778121210893557?l=sentenze-decisioni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/feeds/1003778121210893557/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6452497383526202249&amp;postID=1003778121210893557' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/1003778121210893557'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/1003778121210893557'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/2010/07/giudizi-ancora-piu-cari-il-contributo.html' title='Giudizi ancora più cari. Il contributo unificato aumenta del 10%'/><author><name>Luciano</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14306344989483934869</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Kt3_XoxsUyw/SWOhlOSSBxI/AAAAAAAAAI8/x-HuuvZXSH0/S220/06-01-09_1430.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6452497383526202249.post-6352034687684158911</id><published>2010-07-16T22:59:00.002+02:00</published><updated>2010-07-16T23:03:29.579+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Sentenze corte di cassazione'/><title type='text'>Cassazione: in piscina non basta un solo bagnino. In caso di incidente c'è responsabilità penale</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Un solo bagnino per assistere i bagnanti può non essere sufficiente per evitare la condanna penale in caso di incidente. Specie se si tratta di una piscina di grandi dimensioni. Se si verifica un incidente infatti, in assenza del secondo assistente bagnante, il gestore del centro sportivo finisce sotto processo per colpa. La decisione arriva dalla IV sezione penale (sentenza n.27367/2010) che ha convalidato una condanna ad un anno di reclusione inflitta al gestore di un centro sportivo. La piscina aveva una superficie di 615 metri quadri ed aveva un solo bagnino anziche' i due prescritti. Era accaduto che una bambina era rimasta per diversi minuti sul fondo della piscina prima di essere soccorsa da altri bagnanti ed aveva perso la vita dopo 10 giorni di ricovero in ospedale. Già in primo grado i giudici di merito avevano emesso sentenza di condanna coinvolgendo anche il bagnino che aveva consentito l'ingresso della minore nella piscina per bambini omettendone il controllo. La Corte d'Appello assolveva il bagnino confermando invece la condanna del gestore. Ricorrendo in Cassazione l'imputato ha sostenuto che la presenza di un secondo bagnino non avrebbe comunque potuto evitare la morte della bambina poiche' comunque sarebbe stato impegnato a sorvegliare un'altra parte della piscina e non si sarebbe di certo trovato ai margini della vasca per i bambini dal momento che li vi svolgeva il lavoro l'unico bagnino presente (&lt;a href="http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_8728.asp"&gt;Autore: Roberto Cataldi&lt;/a&gt;)&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6452497383526202249-6352034687684158911?l=sentenze-decisioni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/feeds/6352034687684158911/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6452497383526202249&amp;postID=6352034687684158911' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/6352034687684158911'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/6352034687684158911'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/2010/07/cassazione-in-piscina-non-basta-un-solo.html' title='Cassazione: in piscina non basta un solo bagnino. In caso di incidente c&apos;è responsabilità penale'/><author><name>Luciano</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14306344989483934869</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Kt3_XoxsUyw/SWOhlOSSBxI/AAAAAAAAAI8/x-HuuvZXSH0/S220/06-01-09_1430.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6452497383526202249.post-6674096556027913065</id><published>2010-05-28T12:51:00.000+02:00</published><updated>2010-05-28T12:53:49.850+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Sentenze corte di cassazione'/><title type='text'>Condannati i gestori del circolo per aver trasmesso partite con schede tv ad uso privato</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Con sentenza n. 20142/2010, la Terza sezione penale della Cassazione ha confermato la condanna impartita dai giudici di merito nei confronti dei titolari di due circoli privati per aver trasmesso o diffuso un servizio criptato al di fuori dell'accordo con il legittimo distributore sull'uso strettamente personale. Nel dettaglio, i gestori avevano trasmesso delle partite di calcio da una tv a pagamento senza avere l'autorizzazione del fornitore ma utilizzando schede destinate solo ad uso privato.&lt;br /&gt;I giudici di legittimità hanno ritenuto congrue le motivazioni rese dalla Corte territoriale la quale aveva ravvisato un dolo specifico in capo agli imputati in considerazione dell'illegittimo incremento patrimoniale ottenuto a seguito della presenza di un notevole numero di avventori e la conseguente maggiore somministrazione di alimenti e di bevande. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;a href="http://www.ateneoweb.com/aw/news/news.php?tn=2&amp;amp;id_news=741&amp;amp;id_std=1011&amp;amp;tn=2&amp;amp;utm_campaign=newsletter-giornaliera&amp;amp;utm_medium=email&amp;amp;utm_source=non-cliente"&gt;Fonte&lt;/a&gt;.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6452497383526202249-6674096556027913065?l=sentenze-decisioni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/feeds/6674096556027913065/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6452497383526202249&amp;postID=6674096556027913065' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/6674096556027913065'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/6674096556027913065'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/2010/05/condannati-i-gestori-del-circolo-per.html' title='Condannati i gestori del circolo per aver trasmesso partite con schede tv ad uso privato'/><author><name>Luciano</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14306344989483934869</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Kt3_XoxsUyw/SWOhlOSSBxI/AAAAAAAAAI8/x-HuuvZXSH0/S220/06-01-09_1430.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6452497383526202249.post-584773899563020487</id><published>2010-05-26T15:28:00.000+02:00</published><updated>2010-05-26T15:29:52.702+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Sentenze Consiglio di stato'/><title type='text'>Consiglio di Stato: idonea al servizio Poliziotta con tatuaggio in parti nascoste</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Con decisione n°2950 pubblicata il 13 maggio 2010 la Sesta Sezione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale si esprime in ordine al tatuaggio della candidata a partecipare al concorso per entrare in polizia. La problematica consiste nell'applicabilità del Decreto Ministeriale n°198 del 2003, che, nell'individuare le cause di inidoneità all'ammissione ai concorsi, si riferisce a "tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall'uniforme, o quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme". Il Collegio accoglie così l'appello della ricorrente che era stata esclusa dall'Amministrazione per la presenza di un tatuaggio di piccole dimensioni sulla caviglia sinistra ove, con un segno grafico in arabo, indicava la traduzione del nome di battesimo dell'aspirante poliziotta. Nulla di più di un vezzo che non ha davvero niente a che spartire per il Consiglio di Stato con le roboanti espressioni della normativa ("indice di personalità abnorme"). Oltretutto la visibilità del tatuaggio deve risultare evidente e l'ordinaria uniforme copre pressoché interamente la caviglia. La decisione, il cui estensore è il Dott. Roberto Garofoli (Presidente Giuseppe Barbagallo) annulla, quindi, la sentenza del Tar Lazio che aveva sancito l'inidoneità al servizio per tale minuzia, ponendo anche in risalto che nella divisa estiva femminile alla gonna non sono abbinate le calze.&lt;br /&gt;Avv. Paolo M. Storani (civilista e penalista, dedito in particolare alla materia della responsabilità civile) &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6452497383526202249-584773899563020487?l=sentenze-decisioni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/feeds/584773899563020487/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6452497383526202249&amp;postID=584773899563020487' title='2 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/584773899563020487'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/584773899563020487'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/2010/05/consiglio-di-stato-idonea-al-servizio.html' title='Consiglio di Stato: idonea al servizio Poliziotta con tatuaggio in parti nascoste'/><author><name>Luciano</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14306344989483934869</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Kt3_XoxsUyw/SWOhlOSSBxI/AAAAAAAAAI8/x-HuuvZXSH0/S220/06-01-09_1430.jpg'/></author><thr:total>2</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6452497383526202249.post-3452830033306125517</id><published>2010-05-12T16:07:00.002+02:00</published><updated>2010-05-12T16:09:01.305+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Sentenze corte di cassazione'/><title type='text'>Interesante sentenza sulla pensione di reversibilità.</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;&lt;a href="http://consiglioaperto.blogspot.com/2010/05/cassazione-civile-ai-fini-della.html"&gt;Una recente sentenza &lt;/a&gt;della Corte di Cassazione (sent. n. 9464/2010) risolve i numerosi casi di vedove, percipienti pensioni di reversibilità per il decesso del primo marito, ma risposate solo con il matrimonio canonico: la trascrizione del matrimonio canonico nei registri dello stato civile, azzera il diritto alla pensione di reversibilità a far tempo dalla data delle nuove nozze.Tale decisione è stata assunta a seguito di un ricorso dell'Inps nei confronti di una donna che, rimasta vedova nel 1967, si è risposata, solo con rito religioso, nel 1983 e ha usufruito della pensione di reversibilità del primo marito anche dopo le nuove nozze. Nel 1998, però, i coniugi, hanno deciso di regolarizzare la loro posizione sui registri dello stato civile e l'Inps ha comunicato alla donna l'indebito per i 15 anni precedenti chiedendo il recupero della somma.Il ricorso della donna ebbe esito per lei positivo in Tribunale e Corte di Appello ma l'Inps ha presentato ricorso in Cassazione. Secondo i Giudici di Piazza Cavour: "il matrimonio religioso a seguito della trascrizione ha effetti civili dal momento della celebrazione" e, conseguentemente, "l'eventuale stato vedovile di uno o di entrambi viene meno dal momento della celebrazione del matrimonio religioso" e cessa "il diritto del coniuge superstite alla pensione di reversibilità" del defunto. &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6452497383526202249-3452830033306125517?l=sentenze-decisioni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/feeds/3452830033306125517/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6452497383526202249&amp;postID=3452830033306125517' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/3452830033306125517'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/3452830033306125517'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/2010/05/interesante-sentenza-sulla-pensione-di.html' title='Interesante sentenza sulla pensione di reversibilità.'/><author><name>Luciano</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14306344989483934869</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Kt3_XoxsUyw/SWOhlOSSBxI/AAAAAAAAAI8/x-HuuvZXSH0/S220/06-01-09_1430.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6452497383526202249.post-400065919113006863</id><published>2010-05-12T15:38:00.001+02:00</published><updated>2010-05-12T15:40:19.190+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Sentenze Corte costituzionale'/><title type='text'>Datata ma interessante Corte Costituzionale n. 323 del 1 Agosto 2008</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Corte Costituzionale n. 323 del 1 Agosto 2008&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;SENTENZA&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 169 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza del 5 aprile 2007 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, sul ricorso proposto da S. E. nei confronti del Ministero della difesa, iscritta al n. 64 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell’anno 2008.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Udito nella camera di consiglio del 9 luglio 2008 il Giudice relatore Maria Rita Saulle.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ritenuto in fatto&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. – La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, con ordinanza del 5 aprile 2007, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), «nella parte in cui fa decorrere il termine di decadenza per l’inoltro della domanda di pensione privilegiata dalla data di cessazione dal servizio, anziché dal momento della manifestazione della malattia», per violazione dell’art. 3, primo comma, e dell’art. 38, secondo comma, della Costituzione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. – Il giudice rimettente riferisce che il giudizio a quo ha ad oggetto il ricorso della vedova del capitano di corvetta G. L., cessato dal servizio per collocamento in ausiliaria in data 10 giugno 1992 e deceduto il 28 aprile 1999, avverso il decreto 11 gennaio 2001, n. 1/M, con il quale il Ministero della difesa – in applicazione dell’art. 169 del d.P.R. n. 1092 del 1973 – ha respinto la domanda di pensione privilegiata di reversibilità, avanzata dalla ricorrente il 10 settembre 1999.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L’ordinanza di rimessione precisa che il provvedimento di diniego impugnato si fonda sul fatto che sono trascorsi più di cinque anni tra la presentazione della suddetta domanda e la cessazione dal servizio del militare e ciò, nonostante la Commissione medica, investita del caso, abbia accertato che l’infermità (Mesotelioma pleurico) che ha causato la morte del dipendente, diagnosticatagli nel maggio del 1998, sia dipesa dalla prolungata esposizione all’amianto subita nel corso del servizio prestato alle dipendenze della Marina militare dal 1951 fino al collocamento a riposo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. – Ricostruiti così i fatti di causa, il giudice a quo ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 169 del d.P.R. n. 1092 del 1973, il quale stabilisce, al primo comma, che «la domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere l’accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte» e, al secondo comma, che detto «termine è elevato a dieci anni qualora l’invalidità sia derivata da parkinsonismo».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3.1. – Ad avviso del rimettente, la ratio legis di tale disposizione si fonda sulle «conoscenze mediche e scientifiche dell’epoca in cui entrò in vigore il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato», approvato con d.P.R. n. 1092 del 1973, quando – fatta eccezione per il morbo di Parkinson – non erano ancora note «patologie che fossero del tutto prive di qualunque manifestazione sintomatica per un arco di tempo superiore ai cinque anni».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il successivo progresso scientifico in materia, osserva sempre il rimettente, «ha messo in luce l’esistenza di altre patologie a decorso lento e latente, il cui periodo di totale assenza di manifestazioni morbose va ben oltre il quinquennio», così come accade, in particolare, per le patologie provocate dall’esposizione all’amianto, «tutte caratterizzate da un lungo intervallo di tempo fra l’inizio dell’esposizione e la comparsa della malattia».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3.2. – Alla luce di tali considerazioni, la Corte rimettente ritiene che l’art. 169 del d.P.R. n. 1092 del 1973, facendo «decorrere il termine di decadenza per l’inoltro della domanda di pensione privilegiata dalla data di cessazione dal servizio, anziché dal momento della manifestazione della malattia», determinerebbe una «ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti che hanno contratto malattie a normale decorso e lavoratori dipendenti con patologia a lunga latenza», in violazione dell’art. 3 della Costituzione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La lesione del principio di eguaglianza, afferma ancora il giudice a quo, si manifesterebbe, altresì, «con riferimento al regime previsto per l’assicurazione infortuni e malattie professionali dei lavoratori dell’industria, ove il termine dell’azione per conseguire le prestazioni assicurative decorre “dal giorno dell’infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale”», secondo quanto disposto dall’art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3.3. – Sotto altro profilo, sempre ad avviso della Corte rimettente, la disposizione censurata contrasterebbe anche con l’art. 38, secondo comma, della Costituzione, che stabilisce il diritto dei lavoratori a che «siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita» in caso di malattia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il giudice rimettente osserva, al riguardo, che «i termini decadenziali hanno la funzione di sanzionare un comportamento omissivo o inerte facendo venire meno il diritto di chi, pur avendone avuto la possibilità, non si è attivato tempestivamente», cosicché far decorrere il termine di decadenza dalla data di cessazione dal servizio, anziché da quella della manifestazione morbosa, «in tutti i casi in cui il tempo di latenza della malattia abbia superato il periodo decadenziale, equivale ad impedire in modo del tutto irragionevole l’esercizio del diritto riconosciuto dall’ordinamento, come quello alla pensione privilegiata».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3.4. – La Corte rimettente precisa, inoltre, che le odierne censure di legittimità costituzionale muovono da presupposti differenti rispetto a quelli posti a fondamento delle questioni aventi ad oggetto l’art. 169 del d.P.R. n. 1092 del 1973, già decise da questa Corte, nel senso della manifesta inammissibilità, con le ordinanze n. 300 del 2001 e n. 246 del 2003. Nei relativi atti di rimessione, infatti, premessa «l’esistenza di un parallelismo tra il morbo di Parkinson e la sclerosi multipla», si chiedeva – pur sempre in base al principio di uguaglianza – «l’estensione del termine decennale previsto per il parkinsonismo anche all’altra infermità»; scelta che questa Corte ha affermato essere riservata «alla discrezionalità del legislatore».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4. – Quanto alla rilevanza della questione, il rimettente evidenzia, in primo luogo, che la Commissione medica ospedaliera interessata del caso ha riconosciuto che la prolungata esposizione all’amianto cui è stato soggetto il dante causa della ricorrente durante il servizio rappresenta la «causa unica nel determinismo della patologia neoplastica che ha condotto a morte l’interessato, per cui il decesso deve considerarsi avvenuto per causa di servizio»; in secondo luogo, che il diniego dell’Amministrazione in ordine alla concessione della pensione privilegiata è «motivato esclusivamente con riferimento al disposto di cui all’art. 169 del d.P.R. n. 1092 del 1973».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Conseguentemente, conclude la Corte rimettente, dalla «soluzione della sollevata questione di legittimità costituzionale dipende […] l’esito del giudizio» a quo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Considerato in diritto&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. – La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, dubita della legittimità costituzionale dell’art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), «nella parte in cui fa decorrere il termine di decadenza per l’inoltro della domanda di pensione privilegiata dalla data di cessazione dal servizio, anziché dal momento della manifestazione della malattia», in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1.1. – Ad avviso del giudice rimettente, infatti, la norma censurata, stabilendo l’inammissibilità della domanda di trattamento privilegiato qualora «il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione del servizio senza chiedere l’accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte», determinerebbe una «ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti che hanno contratto malattie a normale decorso e lavoratori dipendenti con patologia a lunga latenza» (in violazione dell’art. 3 Cost.), nonché una irragionevole compressione del diritto alla pensione privilegiata (in contrasto con l’art. 38 Cost.), in tutte le ipotesi in cui l’infermità, pur riconosciuta come dipendente da causa di servizio, si sia manifestata successivamente al decorso di detto termine.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. – La questione è fondata.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.1. – Come ricordato dal giudice rimettente, questa Corte si è già occupata della legittimità costituzionale dell’art. 169 del d.P.R. n. 1092 del 1973, sotto un profilo diverso, e precisamente in relazione alla pretesa irragionevolezza della norma per il fatto che il termine quinquennale dalla cessazione del servizio per la richiesta della pensione privilegiata risulta elevato a dieci anni nel solo caso del morbo di Parkinson, pur non potendosi escludere l’esistenza di altre malattie – come la sclerosi multipla – che, al pari di quello, risultano di difficile diagnosi e caratterizzate da esordi e decorsi mutevoli.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Con le ordinanze n. 300 del 2001 e n. 246 del 2003, tale questione fu dichiarata manifestamente inammissibile, sul rilievo che «la scelta di prorogare i termini della domanda per l’una o per l’altra malattia, sulla base di sicuri dati scientifici, appartiene indubbiamente alla discrezionalità del legislatore». Tuttavia, questa Corte osservò, al contempo, che non era stata invece censurata «la scelta del legislatore di far decorrere il termine per la domanda di pensione privilegiata dalla data di cessazione del servizio indipendentemente dalle modalità di manifestazione della malattia» (così ordinanza n. 246 del 2003).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.2. – L’odierno dubbio di costituzionalità muove proprio dalla considerazione che l’art. 169 del d.P.R. n. 1092 del 1973, fissando il dies a quo del termine quinquennale di decadenza al momento della cessazione dal servizio, a prescindere dalle modalità concrete di manifestazione della malattia, comprime del tutto ingiustificatamente il diritto alla pensione privilegiata dei lavoratori per i quali l’insorgenza della manifestazione morbosa, della quale sia accertata la dipendenza dal servizio, sia successiva al decorso di detto termine.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le attuali conoscenze mediche, infatti, hanno messo in luce l’esistenza di malattie in cui, fra la causa della patologia e la relativa manifestazione, intercorre un lungo e non preventivabile periodo di latenza in assenza di alcuna specifica sintomatologia, come ad esempio in quelle provocate dall’esposizione all’amianto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Risulta, pertanto, evidente che quando l’infermità si manifesta successivamente al decorso del termine quinquennale dalla cessazione del servizio, la norma censurata esige irragionevolmente che la domanda di accertamento della dipendenza della infermità dal servizio svolto sia inoltrata entro un termine in cui ancora difetta il presupposto oggettivo (l’infermità) della richiesta medesima. Ne consegue che, in tali casi, in palese violazione sia dell’art. 38, secondo comma, sia dell’art. 3 Cost., l’esercizio del diritto alla pensione privilegiata risulta pregiudicato ancor prima che venga ad esistenza, determinando quella ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti che hanno contratto malattie a normale decorso e lavoratori dipendenti con patologia a lunga latenza denunciata dal giudice rimettente.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.3. – Pertanto, con riferimento ai casi nei quali la malattia insorga allorché siano già decorsi cinque anni dalla cessazione dal servizio – ferma restando la disciplina attuale per le altre ipotesi –, occorre che la norma impugnata sia dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede che, in tale ipotesi, il termine quinquennale di decadenza per l’inoltro della domanda di accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte – ai fini dell’ammissibilità della domanda di trattamento privilegiato – decorra dalla manifestazione della malattia stessa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Giova rimarcare, al riguardo, che, per ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata, l’infermità deve in ogni caso trarre evidenti origini dal servizio, sulla base di una rigorosa verifica della dipendenza dal medesimo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;per questi motivi&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LA CORTE COSTITUZIONALE&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui non prevede che, allorché la malattia insorga dopo i cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza per l’inoltro della domanda di accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte, ai fini dell’ammissibilità della domanda di trattamento privilegiato, decorra dalla manifestazione della malattia stessa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 luglio 2008.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;F.to:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Franco BILE, Presidente&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Maria Rita SAULLE, Redattore&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Depositata in Cancelleria l’1 agosto 2008.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il Direttore della Cancelleria&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;F.to: DI PAOLA&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6452497383526202249-400065919113006863?l=sentenze-decisioni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/feeds/400065919113006863/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6452497383526202249&amp;postID=400065919113006863' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/400065919113006863'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/400065919113006863'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/2010/05/datata-ma-interessante-corte.html' title='Datata ma interessante Corte Costituzionale n. 323 del 1 Agosto 2008'/><author><name>Luciano</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14306344989483934869</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Kt3_XoxsUyw/SWOhlOSSBxI/AAAAAAAAAI8/x-HuuvZXSH0/S220/06-01-09_1430.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6452497383526202249.post-2223255588025515358</id><published>2010-05-08T15:48:00.000+02:00</published><updated>2010-05-08T15:49:21.081+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Decisioni varie del governo'/><title type='text'>Novità sul codice della strada.</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;La mini-riforma del Codice Stradale non è ancora legge dello Stato perché la Camera dei Deputati deve rivotare in terza lettura ma alcuni novità sono ormai assodate: si tratta della targa personale, che il proprietario può trasferire al cambio di autoveicolo, della guida dei ciclomotori da 50 cc, che dal primo gennaio 2011 imporrà il possesso di un patentino che si otterrà dopo una prova pratica di guida. Il nuovo codice della strada recepisce così una Direttiva Comunitaria. I limiti di velocità risultano invariati rispetto alla situazione attuale; obbligo del casco per i ciclisti sino a quattordici anni, mentre i motociclisti che vogliono trasportare individui dai 5 ai 12 anni dovranno dotarsi, secondo quanto imporrà un decreto ministeriale, di un apposito seggiolino da agganciare alla sella. Una buona notizia per i ciclisti che si sono visti sottrarre i punti dalla patente per aver commesso infrazioni, parafrasando la dolcissima canzone di Riccardo Cocciante "pedalando in bicicletta". D'ora in poi pagheranno una multa ma la loro patente è in salvo. Inoltre non c'è nessuna sanzione se si parcheggia la propria bicicletta sul marciapiedi o nelle aree pedonali ove manchino gli apposti parcheggi di prossimità per i velocipedi. Per quanto riguarda la notifica della multe i tempi si sono più che dimezzati. Si passa dai 150 giorni attuali a 60 dì come limite massimo. Infine, è prevista un'agevolazione per i portatori di handicap che godranno sgravi fiscali all'atto dell'acquisto della nuova automobile. E' passato l'emendamento che prevede che la sospensione della patente possa essere revocata temporaneamente dal Prefetto per strette esigenze familiari o lavorative di chi ha sofferto la sanzione, ma in tale eventualità il lasso di tempo della sospensione viene in ogni caso allungato. Si tratta naturalmente di anticipazioni di novità, talché il Portale tornerà ad illustrarle in modo più analitico e compiuto una volta assodato che entreranno in vigore. L'interprete giuridico italiano, si sa, naviga a vista.&lt;br /&gt;Avv. Paolo M. Storani (civilista e penalista, dedito in particolare alla materia della responsabilità civile) &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6452497383526202249-2223255588025515358?l=sentenze-decisioni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/feeds/2223255588025515358/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6452497383526202249&amp;postID=2223255588025515358' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/2223255588025515358'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/2223255588025515358'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/2010/05/novita-sul-codice-della-strada.html' title='Novità sul codice della strada.'/><author><name>Luciano</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14306344989483934869</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Kt3_XoxsUyw/SWOhlOSSBxI/AAAAAAAAAI8/x-HuuvZXSH0/S220/06-01-09_1430.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6452497383526202249.post-1572491374806044207</id><published>2010-05-02T14:43:00.003+02:00</published><updated>2010-05-02T14:47:29.522+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Sentenze corte di cassazione'/><title type='text'>Non è evasione dagli arresti domicliari per chi fugge dalla famiglia.</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Curiosa la sentenza della Corte di cassazione.&lt;br /&gt;Secondo i giudici della legittimità non è evasione abbandonare gli arresti domiciliari per evitare un’impossibile convivenza con la famiglia.&lt;br /&gt;Lo ha stabilito con la sentenza n. 16673 del 30 aprile 2010 decidendo sul ricorso di un uomo di Nocera Inferiore (Salerno) che era intenzionalmente uscito dalla sua abitazione dove era relegato agli arresti domiciliari per consegnarsi alla polizia.&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6452497383526202249-1572491374806044207?l=sentenze-decisioni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/feeds/1572491374806044207/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6452497383526202249&amp;postID=1572491374806044207' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/1572491374806044207'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/1572491374806044207'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/2010/05/non-e-evasione-dagli-arresti-domicliari.html' title='Non è evasione dagli arresti domicliari per chi fugge dalla famiglia.'/><author><name>Luciano</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14306344989483934869</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Kt3_XoxsUyw/SWOhlOSSBxI/AAAAAAAAAI8/x-HuuvZXSH0/S220/06-01-09_1430.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6452497383526202249.post-8139053128635637747</id><published>2010-04-26T21:57:00.001+02:00</published><updated>2010-04-26T22:00:12.442+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Sentenze corte di cassazione'/><title type='text'>Materiale incustodito sulla strada? Sotto processo l'appaltatore</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Con sentenza n. 15081 depositata il 19 aprile, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha stabilito che grava sull’appaltatore la responsabilità del materiale caustico abbandonato per strada e non custodito nei cantieri.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;La Corte ha poi precisato che in particolari casi tale responsabilità grava anche sul committente. Secondo la ricostruzione della vicenda, i tre imputati (dirigente, datore di lavoro e committente dei lavori eseguiti) erano stati tratti a giudizio perché, mentre eseguivano lavori presso la casa della parte lesa, avevano omesso di porre in essere misure idonee di sicurezza finalizzate a custodire in appositi recipienti, sostanze caustiche. Dall'omisione era derivata la lesione grave a un bambino mentre giocava a pallone con un altro minore. L'amichetto gli aveva lanciato della polvere raccolta in strada (polvere formata da sostanze caustiche), facendogli perdere l'occhio destro. In primo e secondo grado, erano stati condannati per lesioni colpose, avendo violato la normativa antinfortunistica e per colpa generica. Erano stati inoltre condannati al risarcimento del danno in favore del padre del minore, costituitosi parte civile. Su ricorso proposto dai tre imputati, per quanto riguarda la loro convinzione dell’inesistenza del nesso causale tra l’evento criminoso e la loro responsabilità, gli ermellini hanno stabilito che “in tema di rapporto di causalità, ai sensi dell’ultimo comma dell’’art.41 c.p., secondo cui le disposizione precedenti si applicano anche quando la causa preesiste, simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto lesivo altrui”, il nesso di causalità non resta escluso dal fatto volontario altrui, cioè quando l’evento è dovuto anche all’imprudenza di un terzo o dello stesso offeso, poiché il fatto umano, involontario o volontario, realizza anch’esso un fattore causale, al pari degli altri fattori accidentali o naturali”. Inoltre, la Corte ha precisato che in ambito di reati colposi per l’esclusione del nesso causale rispetto alla condotta dell’agente “non è sufficiente che nella produzione dell’evento sia intervenuto un fatto illecito altrui, ma è necessario che tale fatto configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l’evento”. Pertanto, “appare di tutta evidenza che la condotta (degli imputati) nella valutazione unitaria del complessivo determinismo eziologico dell’evento che ne occupa, non può in alcun modo ritenersi fatto imprevedibile ed eccezionale”. La Corte ha infine precisato che, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in generale grava sull’appaltatore la responsabilità nell’esecuzione dei lavori ma che anche il committente rimane destinatario degli obblighi assunti dall’appaltatore nel caso in cui assuma una partecipazione attiva nella realizzazione dei lavori e quando l’omissione dell’appaltatore sia immediatamente percepibile. &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6452497383526202249-8139053128635637747?l=sentenze-decisioni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/feeds/8139053128635637747/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6452497383526202249&amp;postID=8139053128635637747' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/8139053128635637747'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/8139053128635637747'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/2010/04/materiale-incustodito-sulla-strada.html' title='Materiale incustodito sulla strada? Sotto processo l&apos;appaltatore'/><author><name>Luciano</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14306344989483934869</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Kt3_XoxsUyw/SWOhlOSSBxI/AAAAAAAAAI8/x-HuuvZXSH0/S220/06-01-09_1430.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6452497383526202249.post-5797303941232806029</id><published>2010-04-26T21:49:00.000+02:00</published><updated>2010-04-26T21:50:30.992+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Garante della privacy'/><title type='text'>Chiedere l’autorizzazione scritta ai propri dipendenti per andare in bagno è una violazione della dignità</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Il Garante della protezione dati personali, con nota del 7 aprile 2010, n. 337, ha statuito che viola la dignità e la riservatezza delle persone il datore di lavoro che obbliga i dipendenti a richiedere l'autorizzazione scritta per andare in bagno o, comunque, per allontanarsi temporaneamente dalla postazione di lavoro. Secondo il Garante privacy è infatti illecito il trattamento dei dati effettuato con queste modalità da parte di un'azienda nei confronti dei propri operai.&lt;br /&gt;Autore: Francesca Bertinelli)&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6452497383526202249-5797303941232806029?l=sentenze-decisioni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/feeds/5797303941232806029/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6452497383526202249&amp;postID=5797303941232806029' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/5797303941232806029'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/5797303941232806029'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/2010/04/chiedere-lautorizzazione-scritta-ai.html' title='Chiedere l’autorizzazione scritta ai propri dipendenti per andare in bagno è una violazione della dignità'/><author><name>Luciano</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14306344989483934869</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Kt3_XoxsUyw/SWOhlOSSBxI/AAAAAAAAAI8/x-HuuvZXSH0/S220/06-01-09_1430.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6452497383526202249.post-3991079606970655528</id><published>2010-04-19T16:34:00.004+02:00</published><updated>2010-04-19T17:13:37.739+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Decisioni varie'/><title type='text'>Finalmente ad armi pari.</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Era da un pò di tempo che si attendeva una decisione simile finalmente sarà "guerra" ad armi pari. Per la notifica di una multa ben presto la pubblica amministrazione avrà a disposizione solo 30 giorni di tempo e non più 150. Anche perchè alla pubblica amministrazione occorrono 5 secondi per conoscere i dati dell'automobilista. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Ebbene la decisione è quella approvata il 15 aprile u.s. (atto senato 1667) dalla Commissione dei Lavori Pubblici con la quale si spera va a modificare l'art. 201 del Codice della Strada.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Finalmente ad armi pari?&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Questo il testo presentato dal Senatore MUSSO&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;DISEGNO DI LEGGE&lt;br /&gt;Articolo 1&lt;br /&gt;1. Al comma 1 dell'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e&lt;br /&gt;successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:&lt;br /&gt;a) al primo periodo, le parole "centocinquanta giorni" sono sostituite con le parole&lt;br /&gt;"trenta giorni";&lt;br /&gt;b) al quarto periodo le parole "centocinquanta giorni" sono sostituite con le parole&lt;br /&gt;"trenta giorni";&lt;br /&gt;c) all'ultimo periodo, le parole "trecentosessanta giorni" sono sostituite con le&lt;br /&gt;parole "sessanta giorni".&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6452497383526202249-3991079606970655528?l=sentenze-decisioni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/feeds/3991079606970655528/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6452497383526202249&amp;postID=3991079606970655528' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/3991079606970655528'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/3991079606970655528'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/2010/04/finalmente-ad-armi-pari.html' title='Finalmente ad armi pari.'/><author><name>Luciano</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14306344989483934869</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Kt3_XoxsUyw/SWOhlOSSBxI/AAAAAAAAAI8/x-HuuvZXSH0/S220/06-01-09_1430.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6452497383526202249.post-3747064034141082495</id><published>2010-04-18T15:28:00.002+02:00</published><updated>2010-04-18T15:34:09.835+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Sentenze corte di cassazione'/><title type='text'>Giusta sentenza.</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Se il nostro amico a quattro zampe morde qualcuno si dovrà risarcire il danno. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Io sono sempre stato del parere che gli animali devono essere "educati" dal proprio padrone e farli socializzare con altri simili ma soprattutto con le persone e avendo avuto dei cani sono convinto che se "educati" in tal senso non arrivano mai a mordere un uomo. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Altro discorso se l'animale viene tenuto legato per sempre con grosse catene.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Ebbene son d'accordo sul fatto che chi è proprietario di un animale dovrà pagare anche se ha fatto tutto il possibile per evitare il danno. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Secondo la Corte di cassazione non basta neppure averlo legato alla catena ed aver apposto il cartello "attenti al cane" per scagionarsi dalla responsabilità. L'avvertimento arriva con la sentenza n. 9037/10 che sottolinea come per liberarsi da responsabilità non basta "la prova di avere usato la comune diligenza nella custodia del'animale". Insomma solo un evento improvviso tale da superare "ogni possibilità di resistenza o contrasto da parte dell'uomo", potrebbe eventualmente scagionare i proprietari. La decisione è della terza sezione civile della Corte che ha accolto il ricorso di un 80enne che dopo essere entrato per ragioni di lavoro in un edificio era stato assalito dal un pitbull ch eil padrone aveva legato con una catena di tre metri e lontano dall'ingresso. La responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. spiega la Corte "prevista a carico del proprietario o di chi si serve dell'animale per il periodo in cui lo ha in uso, in relazione ai danni cagionati dallo stesso, trova un limite solo nel caso fortuito, ossia nell'intervento di un fattore esterno alla causazione del danno, che presenti i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità". &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6452497383526202249-3747064034141082495?l=sentenze-decisioni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/feeds/3747064034141082495/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6452497383526202249&amp;postID=3747064034141082495' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/3747064034141082495'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/3747064034141082495'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/2010/04/giusta-sentenza.html' title='Giusta sentenza.'/><author><name>Luciano</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14306344989483934869</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Kt3_XoxsUyw/SWOhlOSSBxI/AAAAAAAAAI8/x-HuuvZXSH0/S220/06-01-09_1430.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6452497383526202249.post-6921093233816359094</id><published>2010-04-15T20:10:00.002+02:00</published><updated>2010-04-15T20:14:13.136+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Sentenze Corte costituzionale'/><title type='text'>Una sentenza lunghissima che dimostra che la questione non è di facile soluzione.</title><content type='html'>SENTENZA N. 138&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ANNO 2010&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;REPUBBLICA ITALIANA&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;IN NOME DEL POPOLO ITALIANO&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LA CORTE COSTITUZIONALE&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ha pronunciato la seguente&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;SENTENZA&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis e 156-bis del codice civile, promossi dal Tribunale di Venezia con ordinanza del 3 aprile 2009 e dalla Corte d’appello di Trento con ordinanza del 29 luglio 2009, iscritte ai nn. 177 e 248 del registro ordinanze 2009 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 26 e 41, prima serie speciale, dell’anno 2009.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Visti gli atti di costituzione di G. M. ed altro, di E. O. ed altri nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, dell’Associazione radicale Certi Diritti, e di C. M. ed altri (fuori termine);&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;udito nell’udienza pubblica del 23 marzo 2010 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;uditi gli avvocati Alessandro Giadrossi per l’Associazione radicale Certi Diritti e per M. G. ed altro, Ileana Alesso e Massimo Clara per l’Associazione radicale Certi Diritti, per G. M. ed altro e per C. M. ed altri, Vittorio Angiolini, Vincenzo Zeno-Zencovich e Marilisa D’Amico per l’Associazione radicale Certi Diritti, per G. M. ed altro e per E. O. ed altri e l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ritenuto in fatto&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1.- Il Tribunale di Venezia in composizione collegiale, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3, 29 e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis del codice civile, «nella parte in cui, sistematicamente interpretati, non consentono che le persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il giudice a quo premette di essere chiamato a pronunciare in un giudizio promosso dai signori G. M. ed S. G., entrambi di sesso maschile, in opposizione, ai sensi dell’art. 98 di detto codice, avverso l’atto del 3 luglio 2008, col quale l’ufficiale di stato civile del Comune di Venezia ha rifiutato di procedere alla pubblicazione di matrimonio dagli stessi richiesta.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il funzionario, infatti, ha ritenuto illegittima la pubblicazione, perché in contrasto con la normativa vigente, costituzionale e ordinaria, in quanto l’istituto del matrimonio nell’ordinamento giuridico italiano «è inequivocabilmente incentrato sulla diversità di sesso dei coniugi», come dovrebbe desumersi dall’insieme delle disposizioni che disciplinano l’istituto medesimo, del quale tale diversità «costituisce presupposto indispensabile, requisito fondamentale, a tal punto che l’ipotesi contraria, relativa a persone dello stesso sesso, è giuridicamente inesistente e certamente estranea alla definizione del matrimonio, almeno secondo l’insieme delle normative tuttora vigenti», anche secondo l’orientamento della giurisprudenza. L’atto oggetto dell’opposizione cita anche un parere del Ministero dell’interno, in data 28 luglio 2004, nel quale si legge che «in merito alla possi bilità di trascrivere un atto di matrimonio contratto all’estero tra persone dello stesso sesso, si precisa che in Italia tale atto non è trascrivibile in quanto nel nostro ordinamento non è previsto il matrimonio tra soggetti dello stesso sesso in quanto contrario all’ordine pubblico»; affermazione ribadita con circolare dello stesso Ministero in data 18 ottobre 2007.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il Tribunale veneziano richiama gli argomenti svolti dai ricorrenti, i quali hanno rilevato che nel nostro ordinamento non esisterebbe una nozione di matrimonio, né un divieto espresso di matrimonio tra persone dello stesso sesso. Inoltre, i citati atti del Ministero dell’interno si riferirebbero all’ordine pubblico internazionale e non a quello pubblico interno e, comunque, sarebbero contrari alla Costituzione e alla Carta di Nizza, sicché andrebbero disapplicati. In ogni caso, l’interpretazione letterale delle norme del codice civile, posta a fondamento del diniego delle pubblicazioni, sarebbe in contrasto con la Costituzione italiana ed, in particolare, con gli artt. 2, 3, 10, secondo comma, 13 e 29 di questa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il rimettente prosegue osservando che, sulla base di tali argomenti, gli istanti hanno chiesto al Tribunale, in via principale, di ordinare all’ufficiale di stato civile del Comune di Venezia di procedere alla pubblicazione del matrimonio; in via subordinata, di sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 107, 108, 143, 143-bis e 156-bis cod. civ., in riferimento agli artt. 2, 3, 10, secondo comma, 13 e 29 Cost.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tanto premesso, il Tribunale di Venezia rileva che, nell’ordinamento vigente, il matrimonio tra persone dello stesso sesso non è né previsto né vietato espressamente. È certo, tuttavia, che sia il legislatore del 1942, sia quello riformatore del 1975 non si sono posti la questione del matrimonio omosessuale, all’epoca ancora non dibattuta, almeno in Italia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Peraltro, «pur non esistendo una norma definitoria espressa, l’istituto del matrimonio, così come previsto nell’attuale ordinamento italiano, si riferisce indiscutibilmente solo al matrimonio tra persone di sesso diverso. Se è vero che il codice civile non indica espressamente la differenza di sesso tra i requisiti per contrarre matrimonio, diverse sue norme, fra cui quelle menzionate nel ricorso e sospettate d’incostituzionalità, si riferiscono al marito e alla moglie come “attori” della celebrazione (artt. 107 e 108), protagonisti del rapporto coniugale (artt. 143 e ss.) e autori della generazione (artt. 231 e ss.)».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ad avviso del Tribunale, proprio per il chiaro tenore delle norme indicate non è possibile, allo stato delle disposizioni vigenti, operare un’estensione dell’istituto del matrimonio anche a persone dello stesso sesso. Si tratterebbe di una forzatura non consentita ai giudici (diversi da quello costituzionale), «a fronte di una consolidata e ultramillenaria nozione di matrimonio come unione di un uomo e di una donna».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;D’altra parte, prosegue il rimettente, «non si può ignorare il rapido trasformarsi della società e dei costumi avvenuto negli ultimi decenni, nel corso dei quali si è assistito al superamento del monopolio detenuto dal modello di famiglia normale, tradizionale e al contestuale sorgere spontaneo di forme diverse, seppur minoritarie, di convivenza, che chiedono protezione, si ispirano al modello tradizionale e, come quello, mirano ad essere considerate e disciplinate. Nuovi bisogni, legati anche all’evoluzione della cultura e della civiltà, chiedono tutela, imponendo un’attenta meditazione sulla persistente compatibilità dell’interpretazione tradizionale con i principi costituzionali».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Secondo il Giudice di Venezia, il primo parametro è quello di cui all’art. 2 Cost., nella parte in cui riconosce i diritti inviolabili dell’uomo, non soltanto nella sua sfera individuale ma anche, e forse soprattutto, nella sua sfera sociale, cioè «nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità», delle quali la famiglia deve essere considerata la prima e fondamentale espressione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Infatti, la famiglia è la formazione sociale primaria nella quale si esplica la personalità dell’individuo e vengono quindi tutelati i suoi diritti inviolabili, conferendogli uno status (quello di persona coniugata), che assurge a segno caratteristico all’interno della società e che attribuisce un insieme di diritti e di doveri del tutto peculiari e non sostituibili mediante l’esercizio dell’autonomia negoziale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il diritto di sposarsi configura un diritto fondamentale della persona, riconosciuto a livello sopranazionale (artt. 12 e 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948, artt. 8 e 12 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952 – artt. 7 e 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000), nonché in ambito nazionale (art. 2 Cost.). La libertà di sposarsi o di non sposarsi, e di scegliere il coniuge autonomamente, riguarda la sfera dell’autonomia e dell’individualità, sicché si risolve in una sc elta sulla quale lo Stato non può interferire, se non sussistono interessi prevalenti incompatibili, nella fattispecie non ravvisabili.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L’unico importante diritto, in relazione al quale un contrasto si potrebbe ipotizzare, sarebbe quello, spettante ai figli, di crescere in un ambiente familiare idoneo, diritto corrispondente anche ad un interesse sociale. Tale interesse, tuttavia, potrebbe incidere soltanto sul diritto delle coppie omosessuali coniugate di avere figli adottivi. Si tratterebbe, però, di un diritto distinto rispetto a quello di contrarre matrimonio, tanto che alcuni ordinamenti, pur introducendo il matrimonio tra omosessuali, hanno escluso il diritto di adozione. In ogni caso, la disciplina di tale istituto nell’ordinamento italiano, ponendo l’accento sulla necessità di valutare l’interesse del minore adottando, rimette al giudice ogni decisione al riguardo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il rimettente, poi, prende in esame l’art. 3 Cost., rilevando che, poiché il diritto di contrarre matrimonio è un momento essenziale di espressione della dignità umana, esso deve essere garantito a tutti, senza discriminazioni derivanti dal sesso o dalle condizioni personali, come l’orientamento sessuale, con conseguente obbligo per lo Stato d’intervenire in caso d’impedimenti al relativo esercizio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pertanto, se la finalità perseguita dall’art. 3 Cost. è quella di vietare irragionevoli disparità di trattamento, la norma implicita che esclude gli omosessuali dal diritto di contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso, così seguendo il proprio orientamento sessuale (non patologico né illegale), non ha alcuna giustificazione razionale, soprattutto se posta a confronto con l’analoga situazione delle persone transessuali che, ottenuta la rettifica dell’attribuzione del sesso ai sensi della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), possono contrarre matrimonio con persone del proprio sesso di nascita (il Tribunale ricorda che la conformità a Costituzione della citata normativa è stata riconosciuta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 165 del 1985).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Secondo il rimettente, le affermazioni contenute in tale pronuncia ben potrebbero ritenersi applicabili anche agli omosessuali. Comunque, la legge n. 164 del 1982 avrebbe «profondamente mutato i connotati dell’istituto del matrimonio civile, consentendone la celebrazione tra soggetti dello stesso sesso biologico ed incapaci di procreare, valorizzando così l’orientamento psicosessuale della persona». In questo quadro, non sarebbe giustificabile la discriminazione tra omosessuali che non vogliono effettuare alcun intervento chirurgico di adattamento, ai quali il matrimonio è precluso, ed i transessuali che sono ammessi al matrimonio pur appartenendo allo stesso sesso biologico ed essendo incapaci di procreare.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le opinioni contrarie al riconoscimento della libertà matrimoniale tra persone dello stesso sesso sulla base di ragioni etiche, legate alla tradizione o alla natura, non potrebbero essere condivise, sia per le radicali trasformazioni intervenute nei costumi familiari, sia perché si tratterebbe di tesi pericolose, in passato utilizzate per difendere gravi discriminazioni poi riconosciute illegittime, come le disuguaglianze tra i coniugi nel diritto matrimoniale italiano anteriore alla riforma o le discriminazioni in danno delle donne.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Del resto, «per i diritti degli omosessuali, così come per quelli dei transessuali, vi sono fortissime spinte, provenienti dal contesto europeo e sopranazionale, a superare le discriminazioni di ogni tipo, compresa quella che impedisce di formalizzare le unioni affettive».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il Tribunale di Venezia, in relazione all’art. 29, primo comma, Cost., osserva che il significato della norma non è quello di riconoscere il fondamento della famiglia in una sorta di “diritto naturale”, bensì quello di affermare la preesistenza e l’autonomia della famiglia rispetto allo Stato, così imponendo dei limiti al potere del legislatore statale, come emerge dagli atti relativi al dibattito svolto in seno all’Assemblea costituente, nel ricordo degli abusi in precedenza compiuti a difesa di una certa tipologia di famiglia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Peraltro, che la tutela della tradizione non rientri nelle finalità dell’art. 29 Cost. e che famiglia e matrimonio siano istituti aperti alle trasformazioni, sarebbe dimostrato dall’evoluzione che ne ha interessato la disciplina dal 1948 ad oggi. Il rimettente procede ad una ricognizione della normativa in materia, ricorda gli interventi di questa Corte a tutela dell’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, nonché la riforma attuata con la legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia), e rileva che il significato costituzionale di famiglia, lungi dall’essere ancorato ad una conformazione tipica ed inalterabile, si è al contrario dimostrato permeabile ai mutamenti sociali, con le relative ripercussioni sul regime giuridico familiare.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sarebbero prive di fondamento, quindi, le tesi che giustificano l’implicito divieto di matrimonio tra persone dello stesso sesso ricorrendo ad argomenti correlati alla capacità procreativa della coppia ed alla tutela della procreazione. Al riguardo, sarebbe sufficiente sottolineare che la Costituzione e il diritto civile non prevedono la capacità di avere figli come condizione per contrarre matrimonio, ovvero l’assenza di tale capacità come condizione d’invalidità o causa di scioglimento del matrimonio, sicché quest’ultimo e la filiazione sarebbero istituti nettamente distinti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Una volta escluso che il trattamento differenziato delle coppie omosessuali rispetto a quelle eterosessuali possa trovare fondamento nel dettato dell’art. 29 Cost., tale norma, nel momento in cui attribuisce tutela costituzionale alla famiglia legittima, non costituirebbe un ostacolo al riconoscimento giuridico del matrimonio tra persone dello stesso sesso, ma anzi dovrebbe assurgere ad ulteriore parametro in base al quale valutare la costituzionalità del divieto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Infine, il rimettente richiama l’art. 117, primo comma, Cost., che impone al legislatore il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Richiama al riguardo, quali norme interposte, gli artt. 8, 12 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). In particolare, con riferimento all’art. 8, la Corte europea dei diritti dell’uomo avrebbe accolto una nozione di “vita privata” e di tutela dell’identità personale non limitata alla sfera individuale bensì estesa alla vita di relazione, arrivando a configurare un dovere di positivo intervento degli Stati per rimediare alle lacune suscettibili d’impedire la piena realizzazione personale. È citata la sentenza Goodwin c. Regno Unito in data 17 luglio 2002, con la quale la Corte di Strasburgo ha dichiarato contrario alla Convenzione il divieto di matrimonio del transessuale con persona del suo stesso sesso originario.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il Tribunale di Venezia pone l’accento sul fatto che anche la Carta di Nizza sancisce i diritti al rispetto della vita privata e familiare (art. 7), a sposarsi e a costituire una famiglia (art. 9), a non essere discriminati (art. 21), collocandoli tra i diritti fondamentali dell’Unione Europea. Non andrebbero trascurati, poi, gli atti delle Istituzioni europee, che da tempo invitano gli Stati a rimuovere gli ostacoli che si frappongono al matrimonio di coppie omosessuali, ovvero al riconoscimento di istituti giuridici equivalenti, atti che rappresentano, a prescindere dal loro valore giuridico, una presa di posizione a favore del riconoscimento del diritto al matrimonio, o comunque alla unificazione legislativa, nell’ambito degli Stati membri, della disciplina dettata per la famiglia legittima, da estendere alle unioni omosessuali (tali atti sono richiamati nell’ordinanza).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Da ultimo, il rimettente rileva che, negli ordinamenti di molte nazioni con civiltà giuridica affine a quella italiana, si va delineando una nozione di relazioni familiari tale da includere le coppie omosessuali. Infatti, in alcuni Stati (Olanda, Belgio, Spagna) il divieto di sposare persone dello stesso sesso è stato rimosso, mentre altri Paesi prevedono istituti riservati alle unioni omosessuali con disciplina analoga a quella del matrimonio, a volte con esclusione delle disposizioni relative alla potestà sui figli e all’adozione. Fra i Paesi che ancora non hanno introdotto il matrimonio o forme di tutela paramatrimoniale, molti prevedono forme di registrazione pubblica delle famiglie di fatto, comprese quelle omosessuali.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sulla base delle considerazioni esposte, il Tribunale veneziano perviene al convincimento sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, che inoltre giudica rilevante perché l’applicazione delle norme censurate non è superabile nel percorso logico-giuridico da compiere per pervenire alla decisione della causa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. - I signori G. M. e S. G., si sono costituiti nel giudizio di legittimità costituzionale, con ampia memoria depositata il 20 luglio 2009.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dopo avere esposto i fatti da cui la vicenda prende le mosse ed aver riportato il contenuto dell’ordinanza di rimessione, le parti private, sottolineata la rilevanza della questione proposta, osservano che il rimettente ha riconosciuto un dato incontrovertibile, cioè che nel vigente ordinamento non sussiste alcun divieto espresso che impedisca a due persone dello stesso sesso di contrarre matrimonio. La necessaria eterosessualità dello stesso nascerebbe da una tradizione interpretativa, sorta in un contesto sociale del tutto diverso dall’attuale e tramandata in modo tralaticio, anche per i riflessi della disciplina canonistica dell’istituto sul sistema civilistico.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La dimensione storica del fenomeno, tuttavia, non potrebbe essere di ostacolo ad una rivisitazione della fattispecie, come hanno fatto altre Corti costituzionali straniere. Né si potrebbe dedurre che l’eterosessualità sia un carattere indefettibile dell’istituto matrimoniale interpretando l’art. 29 Cost. a partire dalla lettera del codice civile vigente, perché quell’articolo non costituzionalizza i caratteri dell’istituto matrimoniale previsti dalla legge ordinaria o emergenti dalla sua costante interpretazione. Il codice civile sarebbe oggetto e non parametro del giudizio e, in ogni caso, «non potrebbe divenire cifra per leggere il dato costituzionale. Sarebbe, infatti, una petizione di principio affermare che il codice non viola il diritto a contrarre matrimonio ex art. 29 poiché tale disposizione, alla luce del codice stesso, prevede l’unione solo fra persone di sesso diverso. Con un aprioristico rin vio per presupposizione, infatti, si attuerebbe una sovversione della gerarchia delle fonti».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pertanto, alla luce del principio personalistico che pervade l’intera Carta costituzionale, bisognerebbe individuare il significato delle parole “matrimonio” e “famiglia”, utilizzate nel citato art. 29. Detta norma privilegia la famiglia fondata sul matrimonio. Ad avviso degli esponenti, da ciò deriva che, se nella nostra società anche due persone dello stesso sesso possono formare una famiglia, escluderle dal vincolo matrimoniale non soltanto crea una discriminazione priva di qualsiasi razionalità, ma fa sì che migliaia di cittadini si vedano negate dallo Stato quelle tutele che altrimenti spetterebbero loro in virtù della norma costituzionale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La fattispecie non sarebbe assimilabile alle unioni di fatto eterosessuali, che trovano altrove copertura costituzionale (art. 2 Cost.), perché nelle unioni di fatto vi è una chiara scelta delle parti di non rendere giuridico il progetto di vita che lega i conviventi, mentre per le coppie formate da persone dello stesso sesso tale libertà non sussiste nella misura in cui non possono scegliere se sposarsi oppure no.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Richiamata la nozione di famiglia come “società naturale”, contenuta nell’ordinanza di rimessione, gli esponenti osservano che l’interesse protetto dall’art. 29 Cost. è, in primo luogo, il diritto all’autodeterminazione dell’individuo, al riparo da indebite ingerenze dello Stato, tutte le volte in cui una persona decida di realizzare se stessa in una relazione familiare. Per le persone omosessuali tale diritto risulterebbe, attualmente, del tutto conculcato.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Non sarebbe possibile sostenere che i costituenti abbiano eletto l’eterosessualità a caratteristica indefettibile della famiglia, i cui diritti sono riconosciuti e garantiti dall’art. 29 Cost., tanto da escludere dall’ambito applicativo di tale norma le coppie formate da persone dello stesso sesso. Per le parti private sarebbe certo che il fenomeno sussistesse anche ai tempi della Assemblea costituente, ma, in quanto socialmente non rilevante, non poteva allora essere preso in alcuna considerazione. Ciò vorrebbe dire che non si è optato per la famiglia eterosessuale a scapito di quella omosessuale, riservando a questa una minore dignità sociale e giuridica.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tale stato di cose, però, non potrebbe impedire una rilettura del sistema, in considerazione delle mutate condizioni sociali e giuridiche, stante la rilevanza, sotto questo profilo, del diritto comunitario, ai sensi dell’art. 117, primo comma, Cost., e soprattutto dei principi supremi dell’ordinamento, quali l’eguaglianza (e quindi la non discriminazione) e la tutela dei diritti fondamentali.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le parti private proseguono osservando che il diritto vivente connota l’istituto matrimoniale di una caratteristica (l’eterosessualità), che l’art. 29 Cost. non suggerisce affatto, così impedendo alle persone omosessuali di godere pienamente della loro cittadinanza e del diritto a realizzare se stesse affettivamente e socialmente nell’ambito della famiglia legittima.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Né sarebbe possibile che “società naturale” sia intesa come luogo della procreazione, in quanto il matrimonio civile non sarebbe più istituzionalmente orientato a tale finalità. Dal 1975 l’impotenza non costituisce causa d’invalidità del matrimonio, se non quando sia materia di errore in cui sia incorso l’altro coniuge (art. 122 cod. civ.). Inoltre, possono contrarre matrimonio anche le persone che, avendo cambiato sesso, sono inidonee alla generazione e quelle che, a causa dell’età, tale attitudine più non hanno.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In definitiva, la procreazione sarebbe soltanto un elemento eventuale nel rapporto coniugale e ciò dimostrerebbe quanto lontano sia il concetto di famiglia da accogliere nell’ambito dell’art. 29 Cost. rispetto a quello della tradizione giudaico-cristiana. Il matrimonio sarebbe, senza dubbio, l’unione di due esistenze, i cui fini fondamentali coincidono con i diritti e i doveri che i coniugi assumono al momento della celebrazione in base all’art. 143 cod. civ., fini ai quali è estranea la prospettiva, soltanto eventuale, della procreazione, altrimenti si dovrebbe considerare impossibile la celebrazione di un matrimonio tutte le volte in cui sia naturalisticamente impossibile per i nubendi procreare.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gli esponenti passano, poi, a trattare del diritto al matrimonio come diritto fondamentale della persona, richiamando (tra l’altro) la giurisprudenza di questa Corte, che ha declinato il diritto stesso sia sotto il profilo della libertà di contrarre il matrimonio con la persona prescelta (sentenza n. 445 del 2002), sia sotto quello della libertà di non sposarsi e di unirsi in altro modo (sentenza n. 166 del 1998), e rilevando che i cittadini omosessuali non possono godere di queste due libertà.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dopo avere illustrato gli aspetti e le finalità di quel diritto, nonché le prospettive correlate al suo esercizio anche nel quadro della tutela delle minoranze discriminate, essi pongono l’accento sull’esigenza che il citato diritto fondamentale sia garantito a tutti senza alcuna distinzione, anche nel caso in cui un cittadino si trovi in quella particolare condizione personale che è l’omosessualità. E ciò non in astratto, secondo la tesi di quanti ritengono che sarebbe rimessa al legislatore ordinario la scelta sull’ammissione o meno al matrimonio delle coppie formate da persone dello stesso sesso. In presenza di un diritto fondamentale spetta alla Corte costituzionale, o al giudice di merito in via interpretativa, rimuovere gli ostacoli che ne impediscono il godimento a tutti, tanto più se si considera che non si sta parlando di un divieto normativo bensì di una mera prassi interpretativa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nel caso in esame, «realizzarsi pienamente come persona significa poter vivere fino in fondo il proprio orientamento sessuale, scegliendo come partner di vita, all’interno di una relazione giuridica qualificata qual è il matrimonio, una persona del proprio sesso».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pertanto l’interpretazione che esclude le coppie formate da persone dello stesso sesso dal matrimonio, ad avviso degli esponenti, costituisce un limite irragionevole all’esercizio della libertà personale, disconoscendo la capacità della persona di scegliere ciò che è meglio per sé in una dimensione relazionale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le parti private richiamano, poi, la tesi secondo cui l’art. 29 Cost. escluderebbe la riconoscibilità giuridica delle coppie omosessuali, anche soltanto attraverso un istituto alternativo al matrimonio, e ne sostengono l’infondatezza, rilevando che il detto articolo non può essere interpretato in modo da violare uno dei principii fondamentali dell’ordinamento costituzionale, ossia il principio di eguaglianza. Dopo avere argomentato diffusamente sul punto, anche in ordine ai profili economici dell’estensione del matrimonio alle coppie omosessuali, gli esponenti osservano che nella nostra società, non più caratterizzata da un’omogeneità sul piano culturale, il principio di eguaglianza deve assumere una dimensione nuova, volta a favorire il pluralismo e l’inclusione sociale. Con tale concezione contrasta un uso del diritto che abbia come effetto di escludere un soggetto dal godimento di un diritto o li bertà fondamentale in virtù di una sua condizione personale. E ciò senza considerare la contemporanea violazione dell’art. 2 Cost., perché in tal modo s’impedisce l’esercizio del diritto alla piena realizzazione di sé.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Inoltre, le parti private pongono l’accento sulla normativa comunitaria e internazionale già richiamata nell’ordinanza di rimessione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Esse, poi, criticano la tesi secondo cui un giudice, fosse anche la Corte costituzionale, non potrebbe spingersi fino al punto di accogliere la richiesta dei ricorrenti diretta ad ottenere le pubblicazioni matrimoniali sul presupposto del riconoscimento del loro diritto a sposarsi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ribadito che si è in presenza di una prassi interpretativa, derivante da elementi testuali della legislazione ordinaria, risalente a ben prima dell’entrata in vigore della Costituzione, e che tale prassi contrasta (per quanto detto in precedenza) con norme e principi supremi di rango costituzionale, gli esponenti sostengono che, nel caso in esame, non si tratta di creare un istituto nuovo, o di affermare l’esistenza di un nuovo diritto (operazioni precluse al potere giudiziario), perché il diritto al matrimonio sussiste già ed ha chiari connotati, ma, pur essendo un diritto fondamentale, ne viene concesso il godimento soltanto alle persone eterosessuali.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Infine, sono richiamati alcuni passaggi argomentativi di Corti straniere, che si sono occupate della tenuta costituzionale, nei rispettivi sistemi, del divieto di matrimonio tra persone dello stesso sesso.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In chiusura, si chiede a questa Corte di acquisire un’adeguata base informativa sul numero di coppie formate da persone dello stesso sesso, che vivono sul territorio italiano, e sull’impatto dell’attuale prassi interpretativa, che esclude le persone dello stesso sesso dal matrimonio, sul loro benessere psicosociale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, ha spiegato intervento nel presente giudizio di legittimità costituzionale con atto depositato il 21 luglio 2009, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, comunque, manifestamente infondata.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La difesa dello Stato prende le mosse dal rilievo che la normativa riguardante l’istituto del matrimonio, sia quella prevista dal diritto civile, sia quella di rango costituzionale, si riferisce senz’altro all’unione fra persone di sesso diverso.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il requisito della diversità del sesso, che si ricava direttamente dall’art. 107 cod. civ., nonché da altre numerose disposizioni dello stesso codice, è tradizionalmente e costantemente annoverato dalla dottrina e dalla giurisprudenza tra i requisiti indispensabili per l’esistenza del matrimonio. Infatti, ad avviso dell’Avvocatura generale, l’istituto del matrimonio nel nostro ordinamento si configura come un istituto pubblicistico diretto a disciplinare determinati effetti, che il legislatore tutela come diretta conseguenza di un rapporto di convivenza tra persone di sesso diverso (filiazione, diritti successori, legge in tema di adozione).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il richiamo all’art. 2 Cost., operato dal rimettente, non sarebbe decisivo né conferente.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tale disposto, per costante interpretazione di questa Corte, «deve essere ricollegato alle norme costituzionali concernenti singoli diritti e garanzie fondamentali, quando meno nel senso che non esistono altri diritti fondamentali inviolabili che non siano necessariamente conseguenti a quelli costituzionalmente previsti» (sentenza n. 98 del 1979), tra i quali non sarebbe compresa la pretesa azionata dai ricorrenti nel giudizio a quo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La collocazione dell’art. 2 Cost. fra i “principi fondamentali” ed invece la collocazione dell’art. 29 nel titolo II tra i “rapporti etico-sociali” costituirebbero non soltanto l’argomentazione testuale, ma anche l’argomentazione più significativa per escludere la fondatezza dell’assunto contenuto nell’ordinanza di rimessione, non essendo ovviamente vietata nel nostro ordinamento la convivenza tra persone dello stesso sesso. Infatti, la dottrina più recente tende a ricondurre la tutela delle coppie omosessuali nell’ambito della tutela delle coppie di fatto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Non sussisterebbe alcuna violazione del principio di eguaglianza, di cui all’art. 3 Cost., perché questo impone un uguale trattamento per situazioni uguali e trattamento differenziato per situazioni di fatto difformi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La difesa dello Stato osserva che la dottrina, nel commentare il citato art. 3, ha ritenuto il divieto di discriminazione in base al sesso «in qualche misura meno rigido rispetto ad altri», sia sul piano della correlazione di alcune distinzioni ad obiettive differenze tra i sessi, sia sul piano normativo, nella misura in cui in Costituzione si rinvengono norme idonee a giustificare, entro certi limiti, distinzioni fondate sul sesso, «in particolare, gli articoli 29, 37 e 51».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La dottrina avrebbe anche ritenuto il richiamo al principio di ragionevolezza, espresso nel medesimo art. 3 Cost., non pertinente nel caso in esame, perché un trattamento normativo differenziato potrebbe ritenersi “ragionevole”, in quanto diretto a realizzare altri e prevalenti valori costituzionali.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Neppure sarebbe pertinente il riferimento alla giurisprudenza in tema di illegittime discriminazioni subite in precedenza dalle persone transessuali, perché il problema della “identità di sesso biologico” in quell’ipotesi avrebbe assunto una rilevanza diversa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quanto all’art. 29 Cost., detta norma, stabilendo che «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio», delinea una “relazione biunivoca” tra le nozioni in essa richiamate e, altresì, «vincola il legislatore a tenere distinte la disciplina dell’istituzione familiare da quelle eventualmente dedicate a qualsiasi altro tipo di formazione sociale, ancorché avente caratteri analoghi».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ad avviso dell’Avvocatura, in esito al dibattito sviluppatosi nell’Assemblea costituente in sede di elaborazione dell’art. 29, si sarebbero delineate due ricostruzioni circa il significato di tale norma.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La prima sottolinea il carattere pregiuridico dell’istituto familiare, identificando un solo modello univoco e stabile; la seconda attribuisce all’art. 29 un contenuto mutevole con l’evoluzione dei costumi sociali. Parte della dottrina, invece, ha superato tale dicotomia, ritenendo che la norma faccia riferimento ad un modello di famiglia che, per quanto suscettibile di sviluppi e cambiamenti, sia però caratterizzato “da un nucleo duro”, che trova «il suo contenuto minimo e imprescindibile nell’elemento della diversità di sesso fra i coniugi» e perciò mantiene il significato originario fissato nella Carta, senza mutarlo in maniera differente e distante dall’iniziale formulazione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Infine, non sarebbe ravvisabile contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione ai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La difesa dello Stato premette che l’ordinamento comunitario non ha legiferato in materia matrimoniale, ma si è limitato in varie risoluzioni ad indicare criteri e principi, lasciando ai singoli Paesi membri la facoltà di adeguamento delle legislazioni nazionali.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La libertà lasciata ai legislatori europei ha dato luogo, perciò, a molteplici forme di tutela delle coppie omosessuali.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Non vi sarebbe contrasto con gli artt. 7, 9 e 21 della Carta di Nizza, parte integrante del Trattato di Lisbona, in quanto proprio l’art. 9, che riconosce il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia, rinvia alla legge nazionale per la determinazione delle condizioni per l’esercizio di tale diritto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Per quel che riguarda gli obblighi internazionali e, in particolare, il rispetto della CEDU, la citata normativa del codice civile italiano non appare in contrasto con gli artt. 8 (diritto al rispetto della vita familiare), 12 (diritto al matrimonio) e 14 (divieto di discriminazione) della CEDU, dal momento che proprio l’art. 12 non solo riafferma che l’istituto del matrimonio riguarda persone di sesso diverso, ma rinvia alle leggi nazionali per la determinazione delle condizioni per l’esercizio del relativo diritto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In definitiva, al di là del carattere eterogeneo dei modelli di riconoscimento adottati dagli Stati europei, l’elemento che li accomuna sarebbe la “centralità del legislatore” nel processo d’inclusione delle coppie omosessuali nell’ambito degli effetti legali delle discipline di tutela.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Peraltro, un intervento della Corte costituzionale di tipo manipolativo non sarebbe realizzabile attraverso un’operazione lessicale di mera sostituzione delle parole “marito” e “moglie”, con la parola “coniugi”, perché in realtà si tratterebbe di operare un nuovo disegno del tessuto normativo codicistico, alla luce di una norma costituzionale che proprio ad esso rimanda; e tale compito sarebbe necessariamente riservato al legislatore.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4. - La Corte di appello di Trento, con l’altra ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis cod. civ., nella parte in cui, complessivamente valutati, non consentono agli individui di contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Corte territoriale premette di essere stata adita in sede di reclamo, ai sensi dell’art. 739 del codice di procedura civile, proposto da due coppie (ciascuna formata da persone dello stesso sesso) avverso un decreto del Tribunale di Trento, che aveva respinto l’opposizione formulata dai reclamanti nei confronti di un provvedimento dell’ufficiale di stato civile del Comune di Trento. Con tale provvedimento il detto funzionario aveva rifiutato di procedere alle pubblicazioni di matrimonio richieste dagli opponenti, non ritenendo ammissibile nell’ordinamento italiano il matrimonio tra persone del medesimo sesso; e il rifiuto era stato giudicato legittimo dal Tribunale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Corte rimettente, dopo aver ritenuto infondata la domanda principale diretta ad ottenere l’ordine all’ufficiale di stato civile di procedere alle pubblicazioni, esamina la questione di legittimità costituzionale, in via subordinata proposta dai reclamanti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dopo aver ricordato l’ordinanza del Tribunale di Venezia, la rimettente osserva che, rispetto all’epoca nella quale sono state emanate le norme disciplinanti il matrimonio, «si è verificata un’inarrestabile trasformazione della società e dei costumi che ha portato al superamento del monopolio detenuto dal modello di famiglia tradizionale ed al contestuale spontaneo sorgere di forme diverse di convivenza che chiedono (talora a gran voce) di essere tutelate e disciplinate».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In questo quadro, ad avviso della Corte trentina è necessario chiedersi se l’istituto del matrimonio, nell’attuale disciplina, sia o meno in contrasto con i principii costituzionali.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L’interrogativo si porrebbe, in particolare, rispetto al principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. In sostanza, poiché il diritto di contrarre matrimonio costituisce «un momento essenziale di espressione della dignità umana (garantito costituzionalmente dall’art. 2 Cost. e, a livello sopranazionale, dagli artt. 12 e 16 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo del 1948, dagli artt. 8 e 12 CEDU e dagli artt. 7 e 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000), vi è da chiedersi se sia legittimo impedire quello tra omosessuali ovvero se, invece, esso debba essere garantito a tutti, senza discriminazioni derivanti dal sesso o dalle condizioni personali (quali l’orientamento sessuale), con conseguente obbligo dello Stato di intervenire in caso di impedimenti all’esercizio di esso».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sarebbe innegabile che la questione sia rilevante ai fini della decisione, perché la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme disciplinanti il matrimonio, nella parte in cui non consentono il matrimonio tra omosessuali, influirebbe in modo determinante sull’esito del giudizio a quo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Inoltre, non si potrebbe sostenere che la questione sia manifestamente infondata, perché «quanto sopra osservato non può essere superato da un’interpretazione secondo cui il matrimonio deve e può essere consentito solo a coppie eterosessuali a ragione della sua funzione sociale, principio secondo taluni ricavabile dall’art. 29 Cost. (norma che riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio). Detto principio, infatti, si limita a riconoscere alla famiglia un suo ruolo naturale, nel senso che da un lato lo Stato non può prescindere da tale realtà sociale a cui tende per natura la stragrande maggioranza degli individui e, dall’altro, afferma che la famiglia è fondata sul matrimonio; ma certo esso non giunge ad escludere la tutela della famiglia di fatto (che prescinde dal matrimonio) o ad affermare la funzione della famiglia come granaio dello Stato».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ad avviso della rimettente, «l’evoluzione legislativa e giurisprudenziale, molto ben ricordata dal Tribunale di Venezia nell’ordinanza sopra citata, restituisce oggi un concetto di famiglia che porta ad escludere che in forza dell’art. 29 Cost. possa darsi rilevanza solo alla famiglia legittima funzionalmente finalizzata alla capacità procreativa dei coniugi sicché, semmai, è anche in relazione a tale norma di rango costituzionale che la questione sollevata deve essere giudicata meritevole di attenzione da parte del Giudice delle leggi».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio di legittimità costituzionale con atto depositato il 3 novembre 2009, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, comunque, infondata. La difesa dello Stato svolge argomenti analoghi a quelli esposti nel giudizio promosso con l’ordinanza del Tribunale di Venezia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6. - Si sono altresì costituite, con atto depositato il 2 novembre 2009, le parti private nel giudizio promosso con l’ordinanza della Corte di appello di Trento, signori O. E. e L. L. e signore Z. E. e O. M., dichiarando di ritenere ammissibile e fondata la questione sollevata e chiedendone l’accoglimento.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7. - In quest’ultimo giudizio ha spiegato intervento, con atto depositato il 3 novembre 2009, l’Associazione radicale Certi Diritti, in persona del segretario e legale rappresentante pro-tempore, che, richiamando gli obiettivi statutari dell’Associazione medesima, ha dichiarato di ritenersi legittimata ad intervenire e di ritenere ammissibili e fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte d’appello di Trento, riservandosi ogni ulteriore opportuna illustrazione delle proprie difese e il deposito di ogni eventuale documentazione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8.- Con atto depositato il 25 febbraio 2010 nel giudizio di legittimità costituzionale promosso con la citata ordinanza della Corte di appello di Trento, hanno spiegato intervento i signori C. M. e G. V., P. G. B. e C. G. R., R. F. R. P. C. e R. Z.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gli intervenienti, tutti di sesso maschile, premettono che, con tre atti in pari data 5 novembre 2009, comunicati con lettere inviate l’11 novembre 2009, l’ufficiale di stato civile del Comune di Milano ha reso noto il rifiuto di procedere alle pubblicazioni di matrimonio da loro richieste.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Essi osservano che l’interesse proprio e diretto ad intervenire è sorto in data successiva alla scadenza degli ordinari termini del giudizio costituzionale e per questo motivo l’atto di intervento è depositato nel termine di venti giorni antecedenti la data dell’udienza fissata per la discussione. Considerato che si tratta di circostanza temporale indipendente dalla volontà dei ricorrenti e comprovata da documenti formati dalla pubblica amministrazione, richiamato per quanto occorra in via analogica il disposto dell’art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., essi affermano che l’intervento deve essere ritenuto tempestivo e chiedono, comunque, di essere rimessi in termini.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Inoltre, essi affermano che l’intervento deve essere ritenuto ammissibile, alla luce delle innovazioni introdotte dalla Corte costituzionale, che ha espresso negli ultimi anni un orientamento progressivamente favorevole all’ammissibilità, caso per caso, «soprattutto laddove soggetti singoli o associazioni vantassero un rapporto diretto con la questione di legittimità costituzionale in un processo che ha ad oggetto un interesse pubblico: quello alla decisione sulla legittimità costituzionale della legge».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In questo quadro, l’interesse diretto, specifico e concreto degli intervenienti alla pronuncia di questa Corte non potrebbe essere posto in dubbio, perché la declaratoria di fondatezza della questione consentirebbe di ottenere le pubblicazioni di matrimonio già richieste e rifiutate dall’ufficiale di stato civile in base al rilievo dell’inammissibilità, nel vigente ordinamento, di matrimoni tra persone dello stesso sesso.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nel merito, gli intervenienti svolgono considerazioni analoghe a quelle già in precedenza richiamate a sostegno della fondatezza della questione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;9. - In prossimità dell’udienza di discussione le parti private nei due giudizi di legittimità costituzionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Associazione radicale Certi Diritti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive richieste.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Considerato in diritto&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. - Il Tribunale di Venezia, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3, 29 e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis del codice civile, «nella parte in cui, sistematicamente interpretati, non consentono che le persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il giudice a quo premette di essere chiamato a pronunciare in un giudizio promosso da due persone di sesso maschile, in opposizione, ai sensi dell’art. 98 di detto codice, avverso l’atto col quale l’ufficiale di stato civile del Comune di Venezia ha rifiutato di procedere alla pubblicazione di matrimonio dagli stessi richiesta, ritenendola in contrasto con la normativa vigente, costituzionale e ordinaria, in quanto l’istituto del matrimonio, nell’ordinamento giuridico italiano, sarebbe incentrato sulla diversità di sesso tra i coniugi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il Tribunale veneziano riferisce gli argomenti svolti dai ricorrenti, i quali hanno rilevato che, nel vigente ordinamento, non esisterebbe una nozione di matrimonio, né un suo divieto espresso tra persone dello stesso sesso. Essi si richiamano alla Costituzione e alla Carta di Nizza, rimarcando che l’interpretazione letterale delle norme del codice civile, posta a fondamento del diniego delle pubblicazioni, sarebbe costituzionalmente illegittima con particolare riguardo agli artt. 2, 3, 10, secondo comma, e 29 Cost.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tanto premesso, il rimettente rileva che, nell’ordinamento italiano, il matrimonio tra persone dello stesso sesso non è previsto né vietato in modo espresso. Peraltro, pure in assenza di una norma definitoria, «l’istituto del matrimonio, così come previsto nell’attuale ordinamento italiano, si riferisce indiscutibilmente solo al matrimonio tra persone di sesso diverso». Ad avviso del Tribunale, il chiaro tenore delle disposizioni del codice, regolatrici dell’istituto in questione, non consentirebbe di estenderlo anche a persone dello stesso sesso. Si tratterebbe di una forzatura non consentita ai giudici (diversi da quello costituzionale), «a fronte di una consolidata e ultramillenaria nozione di matrimonio come unione di un uomo e di una donna».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;D’altra parte, secondo il Tribunale non si possono ignorare le rapide trasformazioni della società e dei costumi, il superamento del monopolio detenuto dal modello di famiglia tradizionale, la nascita spontanea di forme diverse (seppur minoritarie) di convivenza, che chiedono protezione, si ispirano al modello tradizionale e, come quello, mirano ad essere considerate e disciplinate. Nuovi bisogni, legati anche all’evoluzione della cultura e della civiltà, chiedono tutela, imponendo un’attenta meditazione sulla persistente compatibilità dell’interpretazione tradizionale con i princìpi costituzionali.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ciò posto, il Tribunale di Venezia, prendendo le mosse dal rilievo che il diritto di sposarsi costituisce un diritto fondamentale della persona, riconosciuto a livello sopranazionale ed in ambito nazionale (art. 2 Cost.), illustra le censure riferite ai diversi parametri costituzionali evocati, pervenendo al convincimento sulla non manifesta infondatezza della questione promossa, che inoltre giudica rilevante perché l’applicazione delle norme censurate non è superabile nel percorso logico-giuridico da compiere al fine di pervenire alla decisione della causa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. - La Corte di appello di Trento, con l’altra ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis cod. civ., nella parte in cui, complessivamente valutati, non consentono agli individui di contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Corte territoriale premette di essere stata adita in sede di reclamo, ai sensi dell’articolo 739 del codice di procedura civile, proposto da due coppie (ciascuna formata da persone dello stesso sesso) avverso il decreto del Tribunale di Trento, che aveva respinto l’opposizione formulata dai reclamanti nei confronti di un provvedimento dell’ufficiale di stato civile del Comune di Trento. Con tale provvedimento il detto funzionario aveva rifiutato di procedere alle pubblicazioni di matrimonio richieste dagli opponenti, non ritenendo ammissibile nell’ordinamento italiano il matrimonio tra persone del medesimo sesso; ed il rifiuto era stato giudicato legittimo dal Tribunale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Corte rimettente, dopo aver ritenuto infondata la domanda principale diretta ad ottenere l’ordine all’ufficiale di stato civile di procedere alle pubblicazioni, passa all’esame della questione di legittimità costituzionale, in via subordinata proposta dai reclamanti, svolgendo, in relazione alle censure prospettate, considerazioni analoghe a quelle esposte dal Tribunale di Venezia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. - I due giudizi di legittimità costituzionale, avendo ad oggetto la medesima questione, vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4. - In via preliminare, deve essere confermata l’ordinanza, adottata nel corso dell’udienza pubblica ed allegata alla presente sentenza, con la quale sono stati dichiarati inammissibili gli interventi dell’Associazione radicale Certi Diritti e dei signori C. M. e G. V., P. G. B. e C. G. R., R. F. R. P. C. e R. Z. Ciò in applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, richiamato nell’ordinanza, secondo cui non sono ammissibili gli interventi, nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, di soggetti che non siano parti nel giudizio a quo, né siano titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in causa e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura, avuto altresì riguardo al rilievo che l’ammissibilità dell’intervento ad opera di un terzo, t itolare di un interesse soltanto analogo a quello dedotto nel giudizio principale, contrasterebbe con il carattere incidentale del detto giudizio di legittimità.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5. - La questione, sollevata dalle due ordinanze di rimessione, in riferimento all’art. 2 Cost., deve essere dichiarata inammissibile, perché diretta ad ottenere una pronunzia additiva non costituzionalmente obbligata (ex plurimis: ordinanze n. 243 del 2009, n. 316 del 2008, n. 185 del 2007, n. 463 del 2002).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6. - Le dette ordinanze muovono entrambe dal presupposto che l’istituto del matrimonio civile, come previsto nel vigente ordinamento italiano, si riferisce soltanto all’unione stabile tra un uomo e una donna. Questo dato emerge non soltanto dalle norme censurate, ma anche dalla disciplina della filiazione legittima (artt. 231 e ss. cod. civ. e, con particolare riguardo all’azione di disconoscimento, artt. 235, 244 e ss. dello stesso codice), e da altre norme, tra le quali, a titolo di esempio, si può menzionare l’art. 5, primo e secondo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nonché dalla normativa in materia di ordinamento dello stato civile.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In sostanza, l’intera disciplina dell’istituto, contenuta nel codice civile e nella legislazione speciale, postula la diversità di sesso dei coniugi, nel quadro di «una consolidata ed ultramillenaria nozione di matrimonio», come rileva l’ordinanza del Tribunale veneziano.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nello stesso senso è la dottrina, in maggioranza orientata a ritenere che l’identità di sesso sia causa d’inesistenza del matrimonio, anche se una parte parla di invalidità. La rara giurisprudenza di legittimità, che (peraltro, come obiter dicta) si è occupata della questione, ha considerato la diversità di sesso dei coniugi tra i requisiti minimi indispensabili per ravvisare l’esistenza del matrimonio (Corte di cassazione, sentenze n. 7877 del 2000, n. 1304 del 1990 e n. 1808 del 1976).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7. - Ferme le considerazioni che precedono, si deve dunque stabilire se il parametro costituzionale evocato dai rimettenti imponga di pervenire ad una declaratoria d’illegittimità della normativa censurata (con eventuale applicazione dell’art. 27, ultima parte, della legge 11 marzo 1953, n. 87 – Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), estendendo alle unioni omosessuali la disciplina del matrimonio civile, in guisa da colmare il vuoto conseguente al fatto che il legislatore non si è posto il problema del matrimonio omosessuale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8. - L’art. 2 Cost. dispone che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Orbene, per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si deve escludere, tuttavia, che l’aspirazione a tale riconoscimento – che necessariamente postula una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia – possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio. È sufficiente l’esame, anche non esaustivo, delle legislazioni dei Paesi che finora hanno riconosciuto le unioni suddette per verificare la diversità delle scelte operate.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ne deriva, dunque, che, nell’ambito applicativo dell’art. 2 Cost., spetta al Parlamento, nell’esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette, restando riservata alla Corte costituzionale la possibilità d’intervenire a tutela di specifiche situazioni (come è avvenuto per le convivenze more uxorio: sentenze n. 559 del 1989 e n. 404 del 1988). Può accadere, infatti, che, in relazione ad ipotesi particolari, sia riscontrabile la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale, trattamento che questa Corte può garantire con il controllo di ragionevolezza.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;9. - La questione sollevata con riferimento ai parametri individuati negli artt. 3 e 29 Cost. non è fondata.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Occorre prendere le mosse, per ragioni di ordine logico, da quest’ultima disposizione. Essa stabilisce, nel primo comma, che «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio», e nel secondo comma aggiunge che «Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La norma, che ha dato luogo ad un vivace confronto dottrinale tuttora aperto, pone il matrimonio a fondamento della famiglia legittima, definita “società naturale” (con tale espressione, come si desume dai lavori preparatori dell’Assemblea costituente, si volle sottolineare che la famiglia contemplata dalla norma aveva dei diritti originari e preesistenti allo Stato, che questo doveva riconoscere).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ciò posto, è vero che i concetti di famiglia e di matrimonio non si possono ritenere “cristallizzati” con riferimento all’epoca in cui la Costituzione entrò in vigore, perché sono dotati della duttilità propria dei princìpi costituzionali e, quindi, vanno interpretati tenendo conto non soltanto delle trasformazioni dell’ordinamento, ma anche dell’evoluzione della società e dei costumi. Detta interpretazione, però, non può spingersi fino al punto d’incidere sul nucleo della norma, modificandola in modo tale da includere in essa fenomeni e problematiche non considerati in alcun modo quando fu emanata.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Infatti, come risulta dai citati lavori preparatori, la questione delle unioni omosessuali rimase del tutto estranea al dibattito svoltosi in sede di Assemblea, benché la condizione omosessuale non fosse certo sconosciuta. I costituenti, elaborando l’art. 29 Cost., discussero di un istituto che aveva una precisa conformazione ed un’articolata disciplina nell’ordinamento civile. Pertanto, in assenza di diversi riferimenti, è inevitabile concludere che essi tennero presente la nozione di matrimonio definita dal codice civile entrato in vigore nel 1942, che, come sopra si è visto, stabiliva (e tuttora stabilisce) che i coniugi dovessero essere persone di sesso diverso. In tal senso orienta anche il secondo comma della disposizione che, affermando il principio dell’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, ebbe riguardo proprio alla posizione della donna cui intendeva attribuire pari dignità e diritti nel rapporto con iugale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Questo significato del precetto costituzionale non può essere superato per via ermeneutica, perché non si tratterebbe di una semplice rilettura del sistema o di abbandonare una mera prassi interpretativa, bensì di procedere ad un’interpretazione creativa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si deve ribadire, dunque, che la norma non prese in considerazione le unioni omosessuali, bensì intese riferirsi al matrimonio nel significato tradizionale di detto istituto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Non è casuale, del resto, che la Carta costituzionale, dopo aver trattato del matrimonio, abbia ritenuto necessario occuparsi della tutela dei figli (art. 30), assicurando parità di trattamento anche a quelli nati fuori dal matrimonio, sia pur compatibilmente con i membri della famiglia legittima. La giusta e doverosa tutela, garantita ai figli naturali, nulla toglie al rilievo costituzionale attribuito alla famiglia legittima ed alla (potenziale) finalità procreativa del matrimonio che vale a differenziarlo dall’unione omosessuale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In questo quadro, con riferimento all’art. 3 Cost., la censurata normativa del codice civile che, per quanto sopra detto, contempla esclusivamente il matrimonio tra uomo e donna, non può considerarsi illegittima sul piano costituzionale. Ciò sia perché essa trova fondamento nel citato art. 29 Cost., sia perché la normativa medesima non dà luogo ad una irragionevole discriminazione, in quanto le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il richiamo, contenuto nell’ordinanza di rimessione del Tribunale di Venezia, alla legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), non è pertinente.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La normativa ora citata – sottoposta a scrutinio da questa Corte che, con sentenza n. 161 del 1985, dichiarò inammissibili o non fondate le questioni di legittimità costituzionale all’epoca promosse – prevede la rettificazione dell’attribuzione di sesso in forza di sentenza del tribunale, passata in giudicato, che attribuisca ad una persona un sesso diverso da quello enunciato dall’atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali (art. 1).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Come si vede, si tratta di una condizione del tutto differente da quella omosessuale e, perciò, inidonea a fungere da tertium comparationis. Nel transessuale, infatti, l’esigenza fondamentale da soddisfare è quella di far coincidere il soma con la psiche ed a questo effetto è indispensabile, di regola, l’intervento chirurgico che, con la conseguente rettificazione anagrafica, riesce in genere a realizzare tale coincidenza (sentenza n. 161 del 1985, punto tre del Considerato in diritto). La persona è ammessa al matrimonio per l’avvenuto intervento di modificazione del sesso, autorizzato dal tribunale. Il riconoscimento del diritto di sposarsi a coloro che hanno cambiato sesso, quindi, costituisce semmai un argomento per confermare il carattere eterosessuale del matrimonio, quale previsto nel vigente ordinamento.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;10. - Resta da esaminare il parametro riferito all’art. 117, primo comma, Cost. (prospettato soltanto nell’ordinanza del Tribunale di Venezia).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il rimettente in primo luogo evoca, quali norme interposte, gli artt. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), 12 (diritto al matrimonio) e 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952); pone l’accento su una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (in causa C. Goodwin c. Regno Unito, 11 luglio 2002), che dichiarò contrario alla Convenzione il divieto di matrimonio del transessuale (dopo l’operazione) con persona del suo stesso sesso originario, sostenendo l’analogia della fattispecie con quella del ma trimonio omosessuale; evoca altresì la Carta di Nizza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea) e, in particolare, l’art. 7 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), l’art. 9 (diritto a sposarsi ed a costituire una famiglia), l’art. 21 (diritto a non essere discriminati); menziona varie risoluzioni delle Istituzioni europee, «che da tempo invitano gli Stati a rimuovere gli ostacoli che si frappongono al matrimonio di coppie omosessuali ovvero al riconoscimento di istituti giuridici equivalenti»; infine, segnala che nell’ordinamento di molti Stati, aventi civiltà giuridica affine a quella italiana, si sta delineando una nozione di relazioni familiari tale da includere le coppie omosessuali.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ciò posto, si deve osservare che: a) il richiamo alla citata sentenza della Corte europea non è pertinente, perché essa riguarda una fattispecie, disciplinata dal diritto inglese, concernente il caso di un transessuale che, dopo l’operazione, avendo acquisito caratteri femminili (sentenza cit., punti 12-13) aveva avviato una relazione con un uomo, col quale però non poteva sposarsi «perché la legge l’ha considerata come uomo» (punto 95). Tale fattispecie, nel diritto italiano, avrebbe trovato disciplina e soluzione nell’ambito della legge n. 164 del 1982. E, comunque, già si è notato che le posizioni dei transessuali e degli omosessuali non sono omogenee (v. precedente paragrafo 9); b) sia gli artt. 8 e 14 della CEDU, sia gli artt. 7 e 21 della Carta di Nizza contengono disposizioni a carattere generale in ordine al diritto al rispetto della vita privata e familiare e al divieto di discriminazione, peraltro in larga parte analoghe. Invece gli articoli 12 della CEDU e 9 della Carta di Nizza prevedono specificamente il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia. Per il principio di specialità, dunque, sono queste ultime le norme cui occorre fare riferimento nel caso in esame.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Orbene, l’art. 12 dispone che «Uomini e donne in età maritale hanno diritto di sposarsi e di formare una famiglia secondo le leggi nazionali regolanti l’esercizio di tale diritto».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A sua volta l’art. 9 stabilisce che «Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In ordine a quest’ultima disposizione va premesso che la Carta di Nizza è stata recepita dal Trattato di Lisbona, modificativo del Trattato sull’Unione europea e del Trattato che istituisce la Comunità europea, entrato in vigore il 1° dicembre 2009. Infatti, il nuovo testo dell’art. 6, comma 1, del Trattato sull’Unione europea, introdotto dal Trattato di Lisbona, prevede che «1. L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i princìpi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Non occorre, ai fini del presente giudizio, affrontare i problemi che l’entrata in vigore del Trattato pone nell’ambito dell’ordinamento dell’Unione e degli ordinamenti nazionali, specialmente con riguardo all’art. 51 della Carta, che ne disciplina l’ambito di applicazione. Ai fini della presente pronuncia si deve rilevare che l’art. 9 della Carta (come, del resto, l’art. 12 della CEDU), nell’affermare il diritto di sposarsi rinvia alle leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio. Si deve aggiungere che le spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali, elaborate sotto l’autorità del praesidium della Convenzione che l’aveva redatta (e che, pur non avendo status di legge, rappresentano un indubbio strumento di interpretazione), con riferimento al detto art. 9 chiariscono (tra l’altro) che «L’articolo non vieta né impone la concessione dello status matrim oniale a unioni tra persone dello stesso sesso».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pertanto, a parte il riferimento esplicito agli uomini ed alle donne, è comunque decisivo il rilievo che anche la citata normativa non impone la piena equiparazione alle unioni omosessuali delle regole previste per le unioni matrimoniali tra uomo e donna.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ancora una volta, con il rinvio alle leggi nazionali, si ha la conferma che la materia è affidata alla discrezionalità del Parlamento.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ulteriore riscontro di ciò si desume, come già si è accennato, dall’esame delle scelte e delle soluzioni adottate da numerosi Paesi che hanno introdotto, in alcuni casi, una vera e propria estensione alle unioni omosessuali della disciplina prevista per il matrimonio civile oppure, più frequentemente, forme di tutela molto differenziate e che vanno, dalla tendenziale assimilabilità al matrimonio delle dette unioni, fino alla chiara distinzione, sul piano degli effetti, rispetto allo stesso.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sulla base delle suddette considerazioni si deve pervenire ad una declaratoria d’inammissibilità della questione proposta dai rimettenti, con riferimento all’art. 117, primo comma, Cost.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;per questi motivi&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LA CORTE COSTITUZIONALE&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;riuniti i giudizi:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;a) dichiara inammissibile, in riferimento agli articoli 2 e 117, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis del codice civile, sollevata dal Tribunale di Venezia e dalla Corte di appello di Trento con le ordinanze indicate in epigrafe;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;b) dichiara non fondata, in riferimento agli articoli 3 e 29 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale degli articoli sopra indicati del codice civile sollevata dal Tribunale di Venezia e dalla Corte di appello di Trento con le medesime ordinanze.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2010.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;F.to:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Francesco AMIRANTE, Presidente&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alessandro CRISCUOLO, Redattore&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Depositata in Cancelleria il 15 aprile 2010.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il Direttore della Cancelleria&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;F.to: DI PAOLA&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Allegato:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ordinanza letta all'udienza del 23 marzo 2010&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ORDINANZA&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Visti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale introdotto con ordinanza della Corte di appello di Trento depositata il 29 luglio 2009 (n. 248 R.O. del 2009);&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;rilevato che in tale giudizio è intervenuta l'Associazione Radicale Certi Diritti, in persona del Segretario e legale rappresentante p.t., con atto depositato il 3 novembre 2009;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;che nel medesimo giudizio sono intervenuti, con atto depositato il 25 febbraio 2010, i signori C. M. e G. V., P. G. B. e C. G. R., R. F. R. P. C. e R. Z., tutti di sesso maschile;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;che né l'Associazione Radicale, né i signori di cui all'intervento in data 25 febbraio 2010 sono stati parti nel giudizio a quo;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;che, per costante giurisprudenza di questa Corte, sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (oltre al Presidente del Consiglio dei Ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale), le sole parti del giudizio principale, mentre l'intervento di soggetti estranei a questo è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (ex plurimis: ordinanza letta all'udienza del 31 marzo 2009, confermata con sentenza n. 151 del 2009; sentenze n. 94 del 2009, n. 96 del 2008, n. 245 del 2007; ordinanza n. 414 del 2007);&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;che l'ammissibilità dell'intervento ad opera di un terzo, titolare di un interesse soltanto analogo a quello dedotto nel giudizio principale contrasterebbe con il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto l'accesso delle parti a detto giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione da parte del giudice a quo;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;che, pertanto, sia l'intervento dell'Associazione Radicale Certi Diritti sia quello spiegato con l'atto depositato il 25 febbraio 2010 devono essere dichiarati inammissibili, indipendentemente dal carattere tardivo di quest'ultimo (ordinanza n. 119 del 2008).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;per questi motivi&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LA CORTE COSTITUZIONALE&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;dichiara inammissibili gli interventi dell'Associazione Radicale Certi Diritti e dei signori C. M. e G. V., P. G. B. e C. G. R., R. F. R. P. C. e R. Z.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;F.to:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Francesco AMIRANTE, Presidente&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6452497383526202249-6921093233816359094?l=sentenze-decisioni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/feeds/6921093233816359094/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6452497383526202249&amp;postID=6921093233816359094' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/6921093233816359094'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/6921093233816359094'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/2010/04/una-sentenza-lunghissima-che-dimostra.html' title='Una sentenza lunghissima che dimostra che la questione non è di facile soluzione.'/><author><name>Luciano</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14306344989483934869</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Kt3_XoxsUyw/SWOhlOSSBxI/AAAAAAAAAI8/x-HuuvZXSH0/S220/06-01-09_1430.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6452497383526202249.post-8824724037739187841</id><published>2010-03-15T16:22:00.002+01:00</published><updated>2010-03-15T16:32:31.650+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Sentenze corte di cassazione'/><title type='text'>Sentenza assurda: se sono clandestini anche i bambini come hanno fatto ad iscriverli a scuola?</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Trovo assurda la decisione della Corte di Cassazione (sent. n. 5856/10 - I sez. civile)con la quale ha stabilito che i clandestini possono essere allontanati dal territorio italiano anche se hanno dei figli che vanno a scuola.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Qualcosa non mi torna in questa vicenda. Almeno che gli istituti scolastici non accettano a scuola anche i bambini clandestini.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Comunque secondo gli Ermellini la scolarizzazione rientrerebbe in una situazione "ordinaria" che non legittima la permanenza degli irregolari. Una decisione che si pone in contrasto con quanto la stessa Corte aveva in precedenza affermato consentendo invece la permanenza nel territorio italiano dei clandestini con figli in età scolare.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Ma che giustizia è questa cosi ballerina?&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Nella precedente decisione la Corte aveva fatto riferimento al bisogno di garantire una "crescita armonica" ai minori. Ora con un evidente dietrofront la Corte afferma che la scuola non può essere un motivo "straordinario" per usare tolleranza nei confronti degli irregolari.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;La decisione nella parte motiva afferma che diversamente si "finirebbe col legittimare l'inserimento di famiglie di stranieri strumentalizzando l'infanzia". Piazza Cavour ha così respinto il ricorso di un extracomunitario padre di due figli in età scolare. L'uomo oltretutto aveva una moglie a Milano titolare di permesso di soggiorno e in attesa della cittadinanza italiana.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Il padre dei due bambini aveva anche evidenziato che un suo allontanamento avrebbe comportato per i piccoli "un vero e proprio depauperamento sentimentale" che avrebbe inciso negativamente sul loro futuro. Commentando la decisione, Navi Pillay, alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, ha espresso viva preoccupazione. E ti credo.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;"Come giudice - afferma - non posso esprimermi su una sentenza senza averla prima letta. Tuttavia se è cosi' è una decisione preoccupante. [...]&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Devo comunque confrontare tale sentenza con la giurisprudenza già esistente sulla difesa e la tutela dei diritti dei bambini". &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Resta comunque il fatto che la giurisprudenza italiana sta diventando troppo ma troppo ballerina..... &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6452497383526202249-8824724037739187841?l=sentenze-decisioni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/feeds/8824724037739187841/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6452497383526202249&amp;postID=8824724037739187841' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/8824724037739187841'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/8824724037739187841'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/2010/03/sentenza-assurda-se-sono-clandestini.html' title='Sentenza assurda: se sono clandestini anche i bambini come hanno fatto ad iscriverli a scuola?'/><author><name>Luciano</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14306344989483934869</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Kt3_XoxsUyw/SWOhlOSSBxI/AAAAAAAAAI8/x-HuuvZXSH0/S220/06-01-09_1430.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6452497383526202249.post-6256884349447443961</id><published>2010-03-14T18:47:00.002+01:00</published><updated>2010-03-14T18:50:11.699+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Sentenze corte di cassazione'/><title type='text'>Cassazione: lavoratore in malattia va a trovare mamma malata. L'assenza è giustificata</title><content type='html'>&lt;div style="text-align: justify;"&gt;ll lavoratore in malattia che non viene trovato in casa al momento della visita fiscale, può essere giustificato dal fatto di essersi recato a trovare la mamma malata.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Esistono infatti esigenze di solidarietà e vicinanza familiare che legittimano la non reperibilità fiscale. &lt;a href="http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_8149.asp"&gt;Parola di Cassazione&lt;/a&gt;. &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;La Corte spiega che tali esigenze di "solidarietà e di vicinanza familiare" sono senz'altro meritevoli di tutela "nell'ambito dei rapporti etico sociali garantiti dalla Costituzione". Piazza Cavour (sent. 5718/10) ha così respinto un ricorso dell'INPS che non voleva invece riconoscere l'indennità di malattia per il fatto che il lavoratore, essendo in malattia, avrebbe dovuto farsi trovare in casa.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Sta di fatto che il lavoratore si era dovuto recare a fare visita alla madre ricoverata in un centro specialistico di riabilitazione a seguito di un intervento cardiochirurgico. Era però rimasto intrappolato nel traffico e non era rientrato in tempo per la visita fiscale.&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6452497383526202249-6256884349447443961?l=sentenze-decisioni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/feeds/6256884349447443961/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6452497383526202249&amp;postID=6256884349447443961' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/6256884349447443961'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/6256884349447443961'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/2010/03/cassazione-lavoratore-in-malattia-va.html' title='Cassazione: lavoratore in malattia va a trovare mamma malata. L&apos;assenza è giustificata'/><author><name>Luciano</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14306344989483934869</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Kt3_XoxsUyw/SWOhlOSSBxI/AAAAAAAAAI8/x-HuuvZXSH0/S220/06-01-09_1430.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6452497383526202249.post-2830839504501360499</id><published>2010-03-06T22:19:00.000+01:00</published><updated>2010-03-06T22:20:47.484+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Sentenze corte di cassazione'/><title type='text'>Bella gatta ... da pelare... per tanti ...</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;In materia di danni da vacanza rovinata la Corte di Cassazione ha ora riconosciuto nuove possibilità per i turisti di essere risarciti. Anche spiaggia e mare puliti sono una legittima aspettativa di chi va in vacanza. Con la sentenza n. 5189/10 la Terza Sezione Civile della Corte ha infatti respinto il ricorso di un tour operator che i giudici di merito avevano condannato a risarcire il danno ad una coppia di Pordenone che aveva trascorso una vacanza in Grecia. La coppia aveva acquistato un pacchetto vacanza che prevedeva l'alloggio in un club di Creta. Il depliant era senza dubbio invitante anche perchè riproduceva una spiaggia molto bella e un mare cristallino. All'arrivo la coppia aveva però constatato che non solo la spiaggia era sporca ma che il mare era inquinato da idrocarburi. In primo grado il Tribunale dava torto alla coppia sostenendo che la pulizia della spiaggia e la purezza del mare "non dipendevano dalla responsabilita' dell'albergo". Diverso il verdetto della Corte d'appello che condannava il tour operator a risarcire un danno di oltre mille euro per la settimana di vacanza rovinata. Ora anche la Cassazione ha confermato la condanna spiegando che "l'organizzatore o il venditore" di un pacchetto turistico "assumono specifici obblighi soprattutto di tipo qualitativo, riguardo a modalita' di viaggio, sistemazione alberghiera, livello dei servizi che vanno esattamente adempiuti" sulla base di quanto il turista vede sui "depliant illustrativi". &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6452497383526202249-2830839504501360499?l=sentenze-decisioni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/feeds/2830839504501360499/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6452497383526202249&amp;postID=2830839504501360499' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/2830839504501360499'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/2830839504501360499'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/2010/03/bella-gatta-da-pelare-per-tanti.html' title='Bella gatta ... da pelare... per tanti ...'/><author><name>Luciano</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14306344989483934869</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Kt3_XoxsUyw/SWOhlOSSBxI/AAAAAAAAAI8/x-HuuvZXSH0/S220/06-01-09_1430.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6452497383526202249.post-2327132237501493923</id><published>2010-02-25T21:50:00.000+01:00</published><updated>2010-02-25T21:51:04.644+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Sentenze T.a.r.'/><title type='text'>Sui punti della patente</title><content type='html'>REPUBBLICA ITALIANA&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;IN NOME DEL POPOLO ITALIANO&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(Sezione Seconda)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ha pronunciato la presente&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;SENTENZA&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,&lt;br /&gt;Sul ricorso numero di registro generale 1314 del 2009, proposto da:&lt;br /&gt;**, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Ceccanti, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Principe Tommaso, 2;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;contro&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino presso la quale domicilia in corso Stati Uniti n. 45;&lt;br /&gt;MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre, Ufficio Provinciale di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;per l'annullamento&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;previa sospensione dell'efficacia,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;del seguente atto:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- provvedimento del Direttore dell'Ufficio Provinciale di Torino, prot. N. 2036/R/A, del 16/07/2009, comunicato con raccomandata con avviso di ricevimento, in data 05/08/2009 (data ritiro plico), con il quale veniva disposta la revisione della patente di guida della ricorrente, mediante nuovo esame di idoneità tecnica, ai sensi dell'art. 126 bis, del D.Lgs. 285/92;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- di tutti gli atti precedenti e consequenziali, presupposti o, comunque, connessi, con particolare riferimento, in quanto occorra, per la pendenza di ricorsi amministrativi alle infrazioni (per cui è stata effettuata la variazione dei punti patente), nonchè alla mancata comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con cui si sarebbe notificata la decurtazione di altri punti della patente di guida, per ulteriori sanzioni.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Visto il ricorso con i relativi allegati;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Visti tutti gli atti della causa;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Relatore nella camera di consiglio del giorno 12/01/2010 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ritenuto che, con rituale ricorso a questo TAR, la signora ** ha impugnato il provvedimento n. 2036/RA del 16 luglio 2009 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la Motorizzazione – Ufficio Provinciale di Torino ha disposto la revisione della sua patente di guida, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;che l’impugnato provvedimento prende le mosse dalla “comunicazione dell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida in data 22/05/2009, dalla quale risulta che è esaurito il punteggio di 20 punti attribuito” alla ricorrente, ed ha quindi disposto la misura della revisione in applicazione dell’art. 126-bis, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;che, nell’atto introduttivo, la ricorrente riferisce di aver subito un primo verbale di contestazione in data 26 giugno 2008, per la quale è seguita rituale comunicazione da parte del Ministero, in data 22 gennaio 2009, concernente l’avvenuta decurtazione di n. 5 punti dalla patente di guida;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;che, con tale comunicazione, la ricorrente veniva edotta unicamente della decurtazione dei suddetti 5 punti, con variazione del proprio punteggio complessivo da punti 24 a punti 19;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;che altri due verbali notificati alla ricorrente (elevati in data 17 dicembre 2008 e 20 febbraio 2009), nei confronti dei quali ella ha anche presentato reclamo (rimasto, tuttavia, senza risposta), non sono stati seguiti dalla rituale comunicazione dell’avvenuta decurtazione del punteggio;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;che, dopo aver iniziato il corso di recupero per i 5 punti già decurtati a seguito della prima infrazione, la ricorrente si è vista notificare l’impugnato provvedimento di revisione per avvenuto esaurimento di tutto il punteggio attribuito alla sua patente di guida;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;che avverso l’atto di revisione la ricorrente deduce un unico motivo di gravame, così rubricato: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 126 bis, comma 2 e 3, del D.Lgs. 285/92 e dell’art. 6, comma 1, del D.M. 29/07/2003, nonché dei principi generali in materia di decurtazione dei punti della patente di guida”;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;che si è costituito in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, depositando documenti e chiedendo il rigetto del ricorso, senza tuttavia illustrare alcuna argomentazione difensiva;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Considerato che il ricorso è manifestamente fondato;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;che, infatti, come rilevato dalla ricorrente, la mancata comunicazione della decurtazione che avrebbe dovuto seguire alle infrazioni del 17 dicembre 2008 e del 20 febbraio 2009 non ha consentito alla sig.ra ** di venire a conoscenza della progressiva diminuzione del suo punteggio complessivo, in modo da poter frequentare i corsi di recupero appositamente istituiti con d.m. 29 luglio 2003;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;che, nel sistema delineato dall’art. 126-bis del d.lgs. n. 285 del 1992, ad ogni violazione del codice della strada deve seguire, nei tempi dettati dalla legge, sia la relativa decurtazione di punteggio sia una specifica ed autonoma comunicazione al contravventore, così da consentire a quest’ultimo di “riparare” alla violazione commessa frequentando gli appositi corsi, allo stesso tempo alimentando il circuito educativo alla conoscenza ed al rispetto del codice della strada;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;che, pertanto, il comportamento tenuto dall’amministrazione, nel non consentire alla ricorrente di frequentare per tempo i corsi di recupero al fine di evitare il totale azzeramento del punteggio, è in contrasto con la ratio dell’istituto della patente a punti, in violazione dell’art. 126-bis del codice della strada (cfr. TAR Piemonte, sez. II, nn. 188 e 189 del 2010; nn. 1591, 3176 e 3181 del 2009);&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;che, quindi, il presente ricorso può essere deciso, essendo state sentite sul punto le parti costituite, con sentenza succintamente motivata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all’art. 21, comma 10, della legge n. 1034 del 1971;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;che le spese seguono la soccombenza e sono da liquidarsi, equitativamente, in Euro 2.000,00 (duemila/00);&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;P.Q.M.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sez. II, definitivamente pronunciando con sentenza succintamente motivata,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Accoglie&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento n. 2036/RA del 16 luglio 2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la Motorizzazione – Ufficio Provinciale di Torino.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 12/01/2010 con l'intervento dei Magistrati:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Giuseppe Calvo, Presidente&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ofelia Fratamico, Referendario&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Antonino Masaracchia, Referendario, Estensore&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'ESTENSORE IL PRESIDENTE&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;DEPOSITATA IN SEGRETERIA&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il 05/02/2010&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;IL SEGRETARIO&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6452497383526202249-2327132237501493923?l=sentenze-decisioni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/feeds/2327132237501493923/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6452497383526202249&amp;postID=2327132237501493923' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/2327132237501493923'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/2327132237501493923'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/2010/02/sui-punti-della-patente.html' title='Sui punti della patente'/><author><name>Luciano</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14306344989483934869</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Kt3_XoxsUyw/SWOhlOSSBxI/AAAAAAAAAI8/x-HuuvZXSH0/S220/06-01-09_1430.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6452497383526202249.post-5669343370074736238</id><published>2010-02-14T15:40:00.002+01:00</published><updated>2010-02-14T15:45:59.850+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Sentenze corte di cassazione'/><title type='text'>Non spetta al giudice disporre la rateizzazione delle multe</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Condivido la decisione della Corte di cassazione secondo la quale il beneficio di rateizzare la multa può essere accordato solo a chi è povero.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;La decisione è della II sez. civile (sent. n. 26932/09).&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Con la stessa la Corte ha ricordato come il ricorso alle rateizzazioni deve essere limitato a chi si trova in "condizioni realmente disagiate". Nella parte motiva gli Ermellni ricordano peraltro che a decidere sulle rate è il Comune che ha inflitto la sanzione per violazione del codice della strada e queste non devono mai essere inferiori a 15 euro al mese per un totale massimo di trenta rate.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;La Corte ha così accolto il ricorso contro una decisione del Giudice di Pace che aveva concesso ad un automobilista, in debito per diverse contravvenzioni, la possibilita' di rateizzarle, pagando 10 euro al mese. Piazza Cavour ha ricordato che non è certo il Giudice a poter stabilire le rate mettendo in chiaro peraltro che "il potere di suddivisione in rate è legato all'esistenza di condizioni economiche disagiate dell'obbligato e non può essere stabilito secondo equita'". L'automobilista aveva ricevuto diverse contravvenzioni per aver circolato in corsie riservate ad altri veicoli ed aveva collezionato multe per un totale di ben 2.777 euro. Il giudice di Pace aveva così deciso di autorizzare la rateizzazione in 278 rate da 10 euro al mese. Il Comune naturalmente si è rivolto alla Suprema Corte che accogliendo il ricorso ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la rateizzazione del pagamento ed ha ricordato che "la rateizzazione" è appannaggio esclusivo del Comune e che "non puo' essere inferiore a 15 euro" così come non puo' superare le trenta rate. Ora l'automobilista dovrà pagare oltre alle multe anche ulteriori 400 euro per rifondere il Comune delle spese processuali. &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6452497383526202249-5669343370074736238?l=sentenze-decisioni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/feeds/5669343370074736238/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6452497383526202249&amp;postID=5669343370074736238' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/5669343370074736238'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/5669343370074736238'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/2010/02/non-spetta-al-giudice-disporre-la.html' title='Non spetta al giudice disporre la rateizzazione delle multe'/><author><name>Luciano</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14306344989483934869</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Kt3_XoxsUyw/SWOhlOSSBxI/AAAAAAAAAI8/x-HuuvZXSH0/S220/06-01-09_1430.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6452497383526202249.post-5501110366541178508</id><published>2010-02-07T20:39:00.002+01:00</published><updated>2010-02-07T20:43:02.343+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Sentenze corte di cassazione'/><title type='text'>Sentenza o barzelletta?</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Non lo so se definire quanto ho letto una sentenza o una barzelletta.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Secondo la Corte di cassazione il giornalista che sottrae temporanemente un fascicolo dal Tribunale per dimostrare l'inefficienza dei sistemi di sicurezza non commette reato.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Quello che normalmente dovrebbe considerarsi un comportamento sanzionabile a norma dell'art. 351 del codice penale (Violazione della pubblica custodia di cose), non è applicabile se il fatto è compiuto con estrema rapidità.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;La decisione è della VI sezione penale della Corte (sentenza n. 4699/10) che nella motivazione chiarisce come non può configurare reato la condotta del giornalista che per scrivere un pezzo di cronaca, si introduca in un Tribunale e prelevi atti dagli armadietti per poi ricollocarli al loro posto dopo averli consultati.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Si tratta secondo la Corte di una condotta che data la sua "assoluta immediatezza" (apertura , asportazione, uscita e rientro nel palazzo) non può ricondursi alla nozione di sottrazione. Mancherebbe in sostanza l'elemento oggettivo del reato giacché, spiega la Corte, nella fattispecie non vi sarebbe stata neppure quella "temporanea rimozione" che richiede quanto meno un apprezzabile mantenimento del bene nell'esclusiva disponibilità di chi lo sottrae. Nel caso esaminato dalla Corte una giornalista aveva scritto un articolo su un quotidiano locale dando conto del suo gesto per denunciare i disservizi della giustizia. Un fotografo aveva anche documentato l'accaduto. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;A Voi il giudizio.&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6452497383526202249-5501110366541178508?l=sentenze-decisioni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/feeds/5501110366541178508/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6452497383526202249&amp;postID=5501110366541178508' title='2 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/5501110366541178508'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/5501110366541178508'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/2010/02/sentenza-o-barzelletta.html' title='Sentenza o barzelletta?'/><author><name>Luciano</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14306344989483934869</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Kt3_XoxsUyw/SWOhlOSSBxI/AAAAAAAAAI8/x-HuuvZXSH0/S220/06-01-09_1430.jpg'/></author><thr:total>2</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6452497383526202249.post-8386118098527088558</id><published>2010-02-06T20:02:00.003+01:00</published><updated>2010-02-06T20:05:26.020+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Sentenze corte di cassazione'/><title type='text'>In Italia bisogna affidarsi al Giudice di turno.</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;La II sez. penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 4804/10 ha stabilito che il Giudice penale ha l'obbligo di esaminare l'istanza di rinvio eventualmente presentata dal difensore perchè impegnato in altri uffici giudiziari.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Se il magistrato omette di pronunciarsi su tale istanza limitandosi a nominare in sua vece un difensore d'ufficio e proseguendo il dibattimento, detemina un difetto di assistenza dell'imputato che comporta la nullità assoluta della sentenza. Nella parte motiva la Corte richiama anche alcuni precedenti decisioni come la n. 2875/04 e 2850/99.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Insomma in Italia bisogna affidarsi al Giudice di turno. La Cassazione con questa sentenza si contraddice sul punto con altre sentenze simili. Insomma è nullità assoluta o relativa?&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;La Giustizia non è uguale per tutti.&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6452497383526202249-8386118098527088558?l=sentenze-decisioni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/feeds/8386118098527088558/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6452497383526202249&amp;postID=8386118098527088558' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/8386118098527088558'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/8386118098527088558'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/2010/02/in-italia-bisogna-affidarsi-al-giudice.html' title='In Italia bisogna affidarsi al Giudice di turno.'/><author><name>Luciano</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14306344989483934869</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Kt3_XoxsUyw/SWOhlOSSBxI/AAAAAAAAAI8/x-HuuvZXSH0/S220/06-01-09_1430.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6452497383526202249.post-7896780588836894805</id><published>2010-02-06T19:54:00.002+01:00</published><updated>2010-02-06T19:58:04.869+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Sentenze corte di cassazione'/><title type='text'>Senza parole.</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Secondo la non condivisa sentenza della Corte di cassazione il portatore di handicap che sosta all’interno delle aree assoggettate a tariffa deve sostenere il costo del parcheggio, pur munito dello speciale contrassegno esposto sul parabrezza del veicolo: il principio (ma quale principio esistono ancora?) è stato affermato dalla Corte di Cassazione – Sezione 2^ Civile, che ha respinto il ricorso presentato dal disabile, già risultato soccombente nell’ambito della procedura di opposizione alla sanzione amministrativa promossa avanti al Giudice di Pace di Palermo.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;I Giudici di Piazza Cavour evidenziano nella parte motiva che l’esonero dal pagamento del ticket non è previsto da alcuna norma, quantunque venga teorizzato all’interno di circolari della Pubblica Amministrazione, prive del rango di norme di diritto.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Oltretutto, aggiungono gli Ermellini, non ha fondamento invocare a sostegno di un’interpretazione ipoteticamente difforme l’esigenza di favorire la mobilità delle persone disabili; “dalla gratuità, anziché onerosità come per gli altri utenti, della sosta deriva, infatti, un vantaggio meramente economico, non un vantaggio in termini di mobilità”.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Talché, anche nell’indisponibilità degli apposti spazi riservati alla categoria dei disabili, mancanti o già occupati da altri portatori di handicap, costoro non possono fruire della sosta gratuita negli stalli a pagamento. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;La pronuncia, recante il n° 21271 e depositata il 5 ottobre 2009, fa riflettere su come i Giudici di questo Stato giudicano i casi .... che riguardano le persone comuni... per non andare oltre.&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6452497383526202249-7896780588836894805?l=sentenze-decisioni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/feeds/7896780588836894805/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6452497383526202249&amp;postID=7896780588836894805' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/7896780588836894805'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/7896780588836894805'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/2010/02/senza-parole.html' title='Senza parole.'/><author><name>Luciano</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14306344989483934869</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Kt3_XoxsUyw/SWOhlOSSBxI/AAAAAAAAAI8/x-HuuvZXSH0/S220/06-01-09_1430.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6452497383526202249.post-3607897407422407828</id><published>2010-02-04T23:17:00.002+01:00</published><updated>2010-02-04T23:22:19.292+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Sentenze T.a.r.'/><title type='text'>Tar Lazio: le amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di tutelare l’integrità fisica e la salute dei propri dipendenti.</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Con la sentenza depositata il 29 gennaio 2010, il Tar Lazio ha condannato il Ministero della Giustizia al risarcimento  del danno non patrimoniale (4.000,00 euro complessivi) per non aver adottato le misure di sicurezza idonee a preservare l’integrità fisica e la salute dei dipendenti.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Secondo la ricostruzione della vicenda, un agente scelto del Corpo della polizia penitenziaria aveva adito il Tar Lazio per l’accertamento della mancata adozione da parte del Ministero della Giustizia delle misure di sicurezza delle condizioni di lavoro presso la Casa Circondariale presso cui prestava servizio (il riferimento specifico era al fumo passivo derivante da tabacco). &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;L’agente chiedeva pertanto la condanna dell’amministrazione all’adozione delle misure specifiche per la tutela della salute e al risarcimento del danno non patrimoniale. Il tribunale amministrativo, in seguito ad un excursus relativo al quadro normativo vigente all’epoca dei fatti (legge n.584/1975 sul divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico), dopo aver citato la sentenza della Consulta n.399 del 20 dicembre 1996 e dopo le varie testimonianze (da cui emergeva che la prevenzione del divieto di fumo non era stata affiancata da altre attività se non dalla semplice apposizione di cartelli di divieto), ha accertato che gravava sul Ministero intimato l’obbligo di “adottare misure organizzative idonee a prevenire il rischio per i dipendenti derivante dall’esposizione a fumo passivo” e ha inoltre ritenuto fondata la domanda, (proposta sulla base dell’art.2087 sull’obbligo contrattuale di sicurezza sul lavoro) di risarcimento del danno non patrimoniale identificato dal ricorrente nella “violazione della propria serenità e tranquillità”. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;A sostegno dell’accoglimento della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, il Tribunale ha infine citato l’ultimo orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione secondo cui il danno non patrimoniale si identifica con “il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica”. La tutela di tale danno è riconosciuta non solo nei casi espressamente previsti dalla legge ma anche “in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, (…) ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione”. &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6452497383526202249-3607897407422407828?l=sentenze-decisioni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/feeds/3607897407422407828/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6452497383526202249&amp;postID=3607897407422407828' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/3607897407422407828'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/3607897407422407828'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/2010/02/tar-lazio-le-amministrazioni-pubbliche.html' title='Tar Lazio: le amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di tutelare l’integrità fisica e la salute dei propri dipendenti.'/><author><name>Luciano</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14306344989483934869</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Kt3_XoxsUyw/SWOhlOSSBxI/AAAAAAAAAI8/x-HuuvZXSH0/S220/06-01-09_1430.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6452497383526202249.post-2680670917826300586</id><published>2010-02-03T17:22:00.002+01:00</published><updated>2010-02-03T17:34:19.586+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Sentenze corte di cassazione'/><title type='text'>La Corte di Cassazione avverte tutti gli automobilisti sui rischi che si corrono ad ospitare a bordo della propria auto un passeggero che non vuole me</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Secondo gli Ermellini, con la sentenza che non condivido, bisogna far scendere i passeggeri perchè in caso di incidente mortale scatta la condanna per omicidio colposo.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Come più volte ho sostenuto esistono anche situazioni in cui proprio le cinture di sicurezza hanno portato alla morte di un passeggero o di un conducente e allora come la mettiamo?&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;La cassazzione non si dovrebbe forse fermare al solo invito di allacciare le cinture di sicurezza e lasciare al conducente la eventuale responsabilità civile e penale per eventuali danni ai passeggeri?&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Ora la Corte è invece categorica: bisogna pretendere che i trasportati indossino le cinture di sicurezza e a fronte di persone ostinate, bisogna farle scendere senza esitazione.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Ma insomma se uno si mette alla guida ed è consapevole che deve andare piano rispettare il codice della strada e la segnaletica stradale laddove esistente non basta? A maggior ragione se il conducente come si sostiene nella sentenza n. 3585/10 è "titolare di una posizione di garanzia" e deve quindi "prevedere e prevenire le altrui imprudenze e avventatezze".&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Vi è mai capitato di vedere un conducente di una autovettura che dopo un incidente tentava invano di salvare i propri passeggeri rimasti intrappolati e schiacciati nell'auto?&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Io sono del parere che bisogna lasciare la facoltà alle persone di allacciare o meno le cinture.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Salvo appunto ad assumersi le proprie responsabilità che non vuole dire che bisogna obbligarli a morire anche per aver tenuto allacciato le cinture.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;A nulla rileva infatti che nel caso di specie a seguito di un incidente il trasportato perdeva la vita e ciò è costato all'automobilista una condanna per il resto previsto e punito dall'art. 589 del codice penale. Evidentemente non rispettava le altre norme del codice della strada.&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6452497383526202249-2680670917826300586?l=sentenze-decisioni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/feeds/2680670917826300586/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6452497383526202249&amp;postID=2680670917826300586' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/2680670917826300586'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/2680670917826300586'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/2010/02/la-corte-di-cassazione-avverte-tutti.html' title='La Corte di Cassazione avverte tutti gli automobilisti sui rischi che si corrono ad ospitare a bordo della propria auto un passeggero che non vuole me'/><author><name>Luciano</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14306344989483934869</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Kt3_XoxsUyw/SWOhlOSSBxI/AAAAAAAAAI8/x-HuuvZXSH0/S220/06-01-09_1430.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6452497383526202249.post-3817016933901048520</id><published>2010-02-03T16:40:00.002+01:00</published><updated>2010-02-03T16:49:41.454+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Sentenze Tribunale'/><title type='text'>Mantenimento dei figli: anche i nonni sono obbligati a concorrere.</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;La disposizione dell’art. 148 c.c., nel testo modificato dalla riforma del diritto di famiglia (L. 151/1975), sancisce l’obbligo primario di mantenimento dei figli minori da parte di entrambi i genitori e quello sussidiario degli ascendenti “quando i genitori non hanno mezzi sufficienti”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nel caso di specie, posto di recente all’attenzione del Tribunale civile di Genova, l’iniziativa giudiziaria era stata assunta dalla madre naturale di una minore in via diretta nei confronti del padre (in costante pregressa inadempienza) ed in via sussidiaria nei confronti degli ascendenti, cui era seguita emissione di decreto di ingiunzione di pagamento di somme di denaro a favore della minore stessa gravanti in parte sul padre (per ciò che si era dichiarato disponibile a pagare) ed in parte sugli avi paterni. L’avo paterno, lamentandosi della eccessività della quota di mantenimento posta a suo carico, promuoveva quindi giudizio di opposizione al decreto esecutivo emesso nei suoi confronti, il che ha fornito occasione al Tribunale, in tal sede, per chiarire che cosa debba intendersi per “sussidiarietà dell’obbligazione degli ascendenti” ai sensi dell’art. 148 c.c..&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.altalex.com/index.php?idu=71995&amp;amp;cmd5=ed0cf36663dd6e107d92234e2f817dc3&amp;amp;idnot=48843"&gt;La Curia genovese &lt;/a&gt;(G.U. dott.ssa Monica Parentini, sentenza 28/10/2009), ha infatti precisato che il riferimento legislativo relativo al non avere i genitori mezzi sufficienti al mantenimento, non vada inteso “in maniera assoluta, perchè l’insufficienza dei mezzi ammette anche un’integrazione parziale e non la sostituzione di una categoria all’altra. Detta obbligazione non dipende dall’oggettiva insufficienza dei redditi effettivi dei genitori, ma dalla loro capacità di provvedere al mantenimento della minore; come è stato rilevato dalla giurisprudenza di merito (Trib. Napoli 15.02.1977) non vale ad esonerare gli ascendenti da tale obbligo il comportamento dei genitori che di fatto non provvedano in maniera adeguata al mantenimento dei figli, essendo appunto la norma in concreto finalizzata a garantire l’adeguato mantenimento della prole”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L’obbligazione degli ascendenti può ben quindi concorrere con quella dei genitori ed essere con loro ripartita in base alle rispettive sostanze: non è necessario, in altri termini, che i genitori non provvedano affatto al mantenimento della prole per far maturare il loro obbligo ex art. 148 c.c., ma è sufficiente che consti un apporto contributivo insufficiente del nucleo genitoriale, perché gli ascendenti debbano essere chiamati al loro intervento economico in via quindi sussidiaria e complementare.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Inoltre il bene oggetto di tutela immediata è il minore, sicchè l’obbligazione ex art. 148 c.c. scatta in presenza di oggettiva inadeguatezza dell’apporto da parte dei genitori (quando non possano o non vogliano) indipendentemente in questa fase dalla accertamento di eventuali responsabilità degli stessi lasciato a diverso ambito di indagine, essendo in questa sede primario assicurare al minore il suo diritto al mantenimento, in modo celere, concreto e fattivo (per spunti in merito, anche Tribunale Taranto, 04/02/2005 in Foro It. 2005, I, 1599).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si evince, inoltre, dalla partecipazione al giudizio dell’ascendente anche materna, che l’obbligazione ex art. 148 c.c. va letta in ampio raggio, potendosi estendere gli obblighi a tutti gli ascendenti del minore, così come già annotato da pregressa giurisprudenza di merito (Tribunale di Reggio Calabria, 11.05.2007) non avendo l’obbligazione in parola carattere fideiussoria ma ancorquì precipuo fine di tutela del minore.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il tutto, va valutato, sancisce infine la sentenza genovese, alla luce della situazione economica singolarmente e complessivamente considerata al fine di assicurare ad ogni componente obbligato uno sforzo contributivo che assicuri, in situazioni di particolare disagio, il diritto di ciascuno di sopportare le primarie esigenze di vita. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Non condivido del tutto questa sentenza nella parte in cui stabilisce che debbano essere i nonni a mantenere i nipoti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il giudice dell’opposizione è quindi pervenuto, tramite analitica disamina e comparazione delle sostanze reddituali, a prospettare un riparto dell’obbligo di contribuzione che nel complesso soddisfa, previamente valutatane l’entità, il concreto diritto della minore ad un suo adeguato mantenimento.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6452497383526202249-3817016933901048520?l=sentenze-decisioni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/feeds/3817016933901048520/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6452497383526202249&amp;postID=3817016933901048520' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/3817016933901048520'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/3817016933901048520'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/2010/02/mantenimento-dei-figli-anche-i-nonni.html' title='Mantenimento dei figli: anche i nonni sono obbligati a concorrere.'/><author><name>Luciano</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14306344989483934869</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Kt3_XoxsUyw/SWOhlOSSBxI/AAAAAAAAAI8/x-HuuvZXSH0/S220/06-01-09_1430.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6452497383526202249.post-264411057367402101</id><published>2010-01-24T20:06:00.002+01:00</published><updated>2010-01-24T20:08:45.874+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Sentenze corte di cassazione'/><title type='text'>Un condomino vittima di soprusi da parte del vicino può anche improvvisarsi sceriffo e risolversi il caso da solo.</title><content type='html'>&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Sono pienamente d'accordo con quanto stabilito con la sentenza depositata in questi giorni, dalla VI sezione penale della Corte (sentenza 2548/10) la quale occupandosi di una lite condominiale nata per questioni di parcheggio ha affermato che "la difesa privata di un proprio diritto di possesso, anche con il ricorso all'uso di una violenza reale, è consentito a chi subisca un fatto vanificante tale diritto (spoglio), allorchè l'autodifesa segua senza soluzione temporale nell'attualità e nell'immediatezza l'azione lesiva" subita.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Insomma ci si può difendere ma occorre farlo subito. Sulla scorta di tale principio la Corte ha annullato una condanna per esercizio arbitrario delle proprie ragioni che i giudici di merito avevano inflitto ad un condomino che trovandosi nell'impossibilità di accedere al parcheggio condominiale per via di un lucchetto (apposto sul cancello d'ingresso) e di un paletto (che il suo rivale aveva apposto per delimitare il suo posto), aveva deciso di risolvere la cosa a modo suo rimuovendo il paletto con le sue mani e senza interessare il Tribunale. Inizialmente il condomino che si era fatto giustizia da solo era stato condannato in primo e in secondo grado per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni punito dall'art. 392 c.p. La Cassazione al contrario ha ribaltato il verdetto riconoscendo che l'imputato rimuovendo paletti e lucchetto aveva esercitato una "legittima difesa" a fronte "a una ingiusta aggressione al libero esercizio del proprio diritto di transito in uno spazio condominiale comune".&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6452497383526202249-264411057367402101?l=sentenze-decisioni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/feeds/264411057367402101/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6452497383526202249&amp;postID=264411057367402101' title='2 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/264411057367402101'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/264411057367402101'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/2010/01/un-condomino-vittima-di-soprusi-da.html' title='Un condomino vittima di soprusi da parte del vicino può anche improvvisarsi sceriffo e risolversi il caso da solo.'/><author><name>Luciano</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14306344989483934869</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Kt3_XoxsUyw/SWOhlOSSBxI/AAAAAAAAAI8/x-HuuvZXSH0/S220/06-01-09_1430.jpg'/></author><thr:total>2</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6452497383526202249.post-6927978605171013387</id><published>2010-01-24T19:58:00.003+01:00</published><updated>2010-01-24T20:00:59.949+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Sentenze corte di cassazione'/><title type='text'>Lecito viaggiare di notte con l'uso contemporaneo di anabbaglianti e fendinebbia anche se non ne ricorrono i presupposti.</title><content type='html'>&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Ha stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n.534/10 con la quale chiarisce che nessuna norma di legge stabilisce quali debbano essere le condizioni a rendere necessario questo tipo di utilizzo. &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Ne consegue secondo la Corte che una sanzione eventualmente irrogata deve ritenersi illegittima.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;In precedenza il Giudice di pace aveva ritenuto che l'uso dei fendinebnbia fosse consentito solo di giorno e in presenza di determinate condizioni metereologiche. La suprema Corte richiamando alla lettura dell'art. 153 del codice della strada fa notare che la norma non stabilisce uno specifico divieto di utilizzo contemporaneo di fendinebbia e fari anabbaglianti in orario notturno.&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6452497383526202249-6927978605171013387?l=sentenze-decisioni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/feeds/6927978605171013387/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6452497383526202249&amp;postID=6927978605171013387' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/6927978605171013387'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/6927978605171013387'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/2010/01/lecito-viaggiare-di-notte-con-luso.html' title='Lecito viaggiare di notte con l&apos;uso contemporaneo di anabbaglianti e fendinebbia anche se non ne ricorrono i presupposti.'/><author><name>Luciano</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14306344989483934869</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Kt3_XoxsUyw/SWOhlOSSBxI/AAAAAAAAAI8/x-HuuvZXSH0/S220/06-01-09_1430.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6452497383526202249.post-4696472069476361362</id><published>2010-01-23T09:58:00.002+01:00</published><updated>2010-01-23T10:03:03.734+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Decisioni varie del governo'/><title type='text'>Dico no a questo tipo di "Processo breve".</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Il processo breve? Un delitto pro delinquenti danarosi.&lt;br /&gt;Per essere una Giusta Legge ... si doveva prevedere la sua applicazione ai reati commessi successivamente alla sua approvazione e pubblicazione ...&lt;br /&gt;Ma si sa che in Italia ci sono solo Cattive Leggi... e i poveracci pagano... sempre e comunque...&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6452497383526202249-4696472069476361362?l=sentenze-decisioni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/feeds/4696472069476361362/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6452497383526202249&amp;postID=4696472069476361362' title='4 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/4696472069476361362'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/4696472069476361362'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/2010/01/dico-no-questo-tipo-di-processo-breve.html' title='Dico no a questo tipo di &quot;Processo breve&quot;.'/><author><name>Luciano</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14306344989483934869</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Kt3_XoxsUyw/SWOhlOSSBxI/AAAAAAAAAI8/x-HuuvZXSH0/S220/06-01-09_1430.jpg'/></author><thr:total>4</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6452497383526202249.post-8797326862197193845</id><published>2010-01-19T16:59:00.005+01:00</published><updated>2010-01-19T17:10:49.144+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Sentenze corte di cassazione'/><title type='text'>Niente decurtazione dei punti se quando si parla al cellulare non vi è la contestazione immediata.</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Chi viene sorpreso a parlare con il cellulare mentre è al volante, senza fare uso dell'auricolare, non può subire la decurtazione di punti dalla patente se non c'è stata la contestazione immediata.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Lo ha stabilito la sentenza n. 232/10 della Corte di Cassazione.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;In sostanza per applicare la sanzione accessoria della decurtazione dei punti al proprietario dell'auto occorre avere certezza sul fatto che fosse proprio lui alla guida del mezzo.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Del resto - ricorda la Corte - la Corte Costituzionale (sent. n. 27/05) aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 126 bis del codice della strada nella parte in cui assoggettava a tale sanzione il proprietario dell'auto in caso di mancata identificazione del conducente o di omessa indicazione dello stesso da parte del proprietario.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Finalmente un pò di giustizia.&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6452497383526202249-8797326862197193845?l=sentenze-decisioni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/feeds/8797326862197193845/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6452497383526202249&amp;postID=8797326862197193845' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/8797326862197193845'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/8797326862197193845'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/2010/01/nulla-la-multa-che-sanziona-quando-si.html' title='Niente decurtazione dei punti se quando si parla al cellulare non vi è la contestazione immediata.'/><author><name>Luciano</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14306344989483934869</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Kt3_XoxsUyw/SWOhlOSSBxI/AAAAAAAAAI8/x-HuuvZXSH0/S220/06-01-09_1430.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6452497383526202249.post-8316394299299181757</id><published>2010-01-07T17:28:00.004+01:00</published><updated>2010-01-07T17:32:04.829+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Sentenze corte di cassazione'/><title type='text'>Interessante sentenza relativa alle spese da attribuire al nuovo condomino che acquista l'appartamento.</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Con sentenza n. 23686 del 9 novembre 2009, la Corte di Cassazione torna a occuparsi di una problematica nota e piuttosto frequente in materia condominiale, inerente alla ripartizione delle spese condominiali fra il condomino che ha venduto il proprio immobile e il soggetto che ha acquistato il detto immobile, divenendo così condomino.&lt;br /&gt;Come noto infatti, ai sensi dell'art. 1123 del Codice Civile, i condomini sono tenuti a sostenere le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, così come per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza. Trattasi di obbligazioni propter rem (costante la giurisprudenza in tal senso) posto che l'obbligo deriva dalla titolarità del diritto reale sull'immobile (ex multis, Cass. Civ. 6323/2003).&lt;br /&gt;E' altresì noto che l'articolo 63 delle disposizioni di attuazione al Codice Civile prevede (al secondo comma) una solidarietà tra il venditore e l'acquirente, nei confronti del condominio, per il pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente, il tutto nell'ottica di agevolare l'amministrazione condominiale al recupero delle spese condominiali.&lt;br /&gt;Senonchè il legislatore nulla dice in ordine al momento del sorgere del contributo condominiale, ossia se quest'ultimo sorga nel momento dell'autorizzazione accordata all'amministratore a compiere la spesa nell'interesse del condominio, ossia al momento della delibera, o al momento in cui sia sorta effettivamente la necessità della spesa ovvero ne sia seguita la concreta attuazione. Il problema è di non poco rilievo, anche in punto di fatto, se si pone attenzione alla circostanza che è assai frequente, nella gestione condominiale, che intercorra un considerevole lasso di tempo tra il sorgere della necessità della spesa o la concreta esecuzione dei lavori di manutenzione e il momento della delibera di approvazione della spesa medesima.&lt;br /&gt;L'orientamento giurisprudenziale prevalente (cfr. Cass. 23345/08, 12013/04, 6323/03) ritiene che l'obbligo del condomino al pagamento dei contributi per le spese di manutenzione delle parti comuni dell'edificio debba ancorarsi al momento in cui sia sorta la necessità della spesa ovvero si sia data concreta attuazione ai lavori di manutenzione, posto che la relativa delibera assembleare di approvazione della spesa ha la funzione di rendere liquido il debito determinando, in sede di ripartizione, la quota a carico di ciascun condomino, ma non costituisce quindi il presupposto dell'esistenza stessa del debito, legata invece, come detto, alla titolarità del diritto reale sul bene. E' agevole altresì osservare che tale prospettazione risponde alla logica di accollare le spese a chi veda effettivamente accresciuto il valore del proprio immobile, circostanza che si verifica evidentemente al momento dell'effettiva esecuzione dei lavori di manutenzione.&lt;br /&gt;Ebbene, i Giudici di legittimità specificano altresì che nel momento in cui il condomino vende il proprio immobile, e rende noto tale trasferimento al condominio, perde il proprio status di condomino, tant'è che non è più legittimato a partecipare direttamente alle assemblee condominiali e può far valere le proprie ragioni in ordine al pagamento dei contributi dovuti (nei limiti di cui al richiamato art. 63 disp. att. c.c., II comma) solo tramite l'acquirente che è subentrato nella posizione di condomino. Ne consegue quindi che se il condomino alienante non è legittimato a partecipare alle assemblee e ad impugnare le delibere condominiali, nei suoi confronti non può essere chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo per la riscossione dei contributi, atteso che solanto nei confronti di colui che rivesta la qualità di condomino può trovare applicazione l'art. 63 primo comma (così Cass. Civ., Sez. II, sentenza 9 settembre 2008, n. 23345).&lt;br /&gt;Il caso che ci occupa nasce dall'opposizione di un condomino innanzi al Giudice di Pace avverso un decreto ingiuntivo emesso per contributi dovuti ex art. 63 disp. att. c.c.; a fondamento dell'opposizione il condomino pone appunto la circostanza di aver venduto l'immobile prima della delibera delle spese oggetto del provvedimento d'ingiunzione; il Giudice di Pace rigetta l'opposizione rilevando in particolare che la trascrizione (e quindi la conoscenza nei terzi) della vendita dell'appartamento de quo era avvenuta successivamente alla delibera di approvazione della spesa di cui al decreto e che l'amministratore non è onerato a verificare i registri immobiliari per accertare la titolarità della proprietà. I Giudici di legittimità, nella sentenza esaminata, cassano però la sentenza del Giudice di Pace (con rinvio ad altro G.d.P.), evidenziando ancora una volta come, stante il rapporto di natura reale che lega il condomino alla proprietà dell'immobile, la vendita del bene comporta la perdita della qualità di condomino dell'ex proprietario (non rilevando la trascrizione del relativo atto, avente solo fini di pubblicità dichiarativa) e l'impossibilità di chiedere nei confronti di quest'ultimo il decreto ingiuntivo di cui al richiamato art. 63 disp. att. c.c., non essendo possibile peraltro configurare, per le medesime ragioni, la figura del condomino “apparente” (ossia di un soggetto che, con comportamenti anche univoci, possa ingenerare nell'amministratore il ragionevole convincimento di essere l'effettivo condomino, cfr. Trib. Bari, Sez. III, 25.7.08; Trib. Napoli, 13.3.06).&lt;br /&gt;(Altalex, 3 dicembre 2009. Nota di &lt;a href="http://www.altalex.com/index.php?idstr=85&amp;amp;idu=7334"&gt;Claudio Vantaggiato&lt;/a&gt;)&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6452497383526202249-8316394299299181757?l=sentenze-decisioni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/feeds/8316394299299181757/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6452497383526202249&amp;postID=8316394299299181757' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/8316394299299181757'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/8316394299299181757'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/2010/01/interessante-sentenza-relativa-alle.html' title='Interessante sentenza relativa alle spese da attribuire al nuovo condomino che acquista l&apos;appartamento.'/><author><name>Luciano</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14306344989483934869</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Kt3_XoxsUyw/SWOhlOSSBxI/AAAAAAAAAI8/x-HuuvZXSH0/S220/06-01-09_1430.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6452497383526202249.post-4919433948912978454</id><published>2010-01-07T17:19:00.000+01:00</published><updated>2010-01-07T17:21:08.423+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Sentenze corte di cassazione'/><title type='text'>Sul condominio.</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Assemblea condominiale, presidente, compiti, precisazioni&lt;br /&gt;Cassazione civile , sez. II, sentenza 13.11.2009 n° 24132&lt;br /&gt;Stampa  Segnala  Condividi&lt;br /&gt;Durante lo svolgimento dell’assemblea condominiale, il presidente, nell’esercizio delle proprie funzioni, può limitare i tempi di intervento dei partecipanti,considerato che lo stesso ha il compito di garantire la verifica della corretta costituzione dell’assemblea, nonchè l’ordinato svolgimento della stessa. (1-3)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(*) Riferimenti normativi: artt. 1129-1135 c.c. e 66 disp. att. c.c..&lt;br /&gt;(1) In tema di assemblea e verifica del quorum, si veda Cassazione civile, sez. II, sentenza 10.08.2009 n° 18192.&lt;br /&gt;(2) In materia di condominio e mancata convocazione, si veda Cassazione civile, sez. II, sentenza 03.11.2008 n° 26408.&lt;br /&gt;(3) Sul condominio si veda il Focus, VIOLA, Il condominio: i recenti orientamenti giurisprudenziali.&lt;br /&gt;Si veda l’ebook (collana Altalex Massimario diretta da Luigi Viola) MOMMO, Le problematiche condominiali alla luce della recente giurisprudenza.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;SEZIONE II CIVILE&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sentenza 29 ottobre - 13 novembre 2009, n. 24132&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(Presidente Triola - Relatore Giusti)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Svolgimento del processo&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. - Con atto di citazione notificato il 26 ottobre 1995, il condomino T.E. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Teramo il Condominio Abruzzo I di Pineto, in persona dell'amministratore pro tempore, per sentire dichiarare l'illegittimità, la nullità o l'annullabilità dei verbali delle assemblee tenute in seduta straordinaria, ed in seconda convocazione, il 6 agosto 1994 ed il 12 agosto 1995, esponendo un dettagliato elenco di molteplici vizi delle deliberazioni adottate e dei comportamenti tenuti dal presidente delle assemblee o dall'amministratore del condominio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il Tribunale adito, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 28 novembre 2000, rigettò integralmente le domande dell'attore, avendo rilevato l'intervenuta decadenza dall'impugnativa dell'assemblea condominiale del 6 agosto 1994 ed avendo peraltro ritenuto che i vizi fatti valere tardivamente erano sostanzialmente coincidenti con quelli, rigettati nel merito, propri della delibera assembleare del 12 agosto 1995.&lt;br /&gt;2. - La Corte d'appello dell'Aquila, con sentenza depositata il 2 novembre 2004, ritenutane l'ammissibilità (atteso che la comunicazione del verbale al condomino E., che non aveva partecipato all'assemblea, era avvenuta irritualmente), ha tuttavia respinto l'impugnazione avverso le deliberazioni dell'assemblea condominiale del 6 agosto 1994, rigettando per il resto l'appello e confermando quindi la pronuncia del Tribunale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.1. - Secondo la Corte territoriale, la circostanza che nel verbale dell'assemblea del 6 agosto 1994 sia stato riportato che i condomini erano 47 anziché 45 è del tutto ininfluente ai fini della regolare costituzione della detta assemblea, sia perché il regolamento non esclude che il numero dei partecipanti al condominio possa variare nel tempo, in aumento o in diminuzione, per qualsiasi causa legittima, sia perché nella specie l'aumento dei condomini è derivato dal fatto che gli alloggi n. 11 e n. 12 del fabbricato “D”, insistenti su due piani diversi, ciascuno con doppio ingresso, sono stati trasformati in due mini appartamenti autonomi e sono stati ceduti dall'unico proprietario ad altri acquirenti, con conseguente aumento di due unità del numero dei condomini (da 45 a 47), senza alcuna incidenza significativa sui millesimi di proprietà, semplicemente ripartiti tra le unità ricavate da quella originaria.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In ordine alla eccepita invalidità dell'assemblea del 12 agosto 1995, derivante dalla mancata indicazione nel verbale del numero totale dei partecipanti al condominio, la Corte d'appello ha rilevato che nessuna prescrizione - a pena di nullità o di annullabilità - è posta dal legislatore in ordine alla necessità dell'attestazione nel verbale di assemblea del raggiungimento, per ogni singola riunione, del quorum per numero dei condomini presenti e per valore, espresso in millesimi, dell'edificio, rimanendo peraltro la sussistenza, in concreto, del quorum costitutivo presupposto di validità dell'assemblea e delle deliberazioni in essa adottate. Il dato formale della mancata trascrizione nel verbale dell'assemblea del numero totale dei condomini - ha proseguito la Corte territoriale - di per sé non integra motivo di invalidità dell'assemblea, mentre dell'effettiva sussistenza del vizio avrebbe dovuto fornire la prova l'attore. E siccome dal contenuto del verbale impugnato risulta che alla verifica preliminare erano intervenuti all'assemblea del 12 agosto 1995 21 condomini per complessivi 462,70 millesimi, l'E., presente all'assemblea, a conoscenza del fatto che il numero dei condomini era di 47 componenti, ben avrebbe potuto contestare, già in quella sede, la validità dell'assemblea, oltre che, successivamente, provare i presupposti della contestazione medesima.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quanto alla denunciata irregolare ed illegittima costituzione delle due assemblee, per non essere stato consentito all'E. di controllare le relative modalità di convocazione, la Corte d'appello ha rilevato, per un verso, che deve presumersi che tutti i condomini abbiano ricevuto comunicazione della convocazione dell'assemblea (sia in prima che in seconda seduta), non essendovi stato reclamo da parte di alcuno degli stessi, consapevoli tutti che il numero totale dei condomini era di 47; e, per l'altro verso, che la mancanza delle sottoscrizioni da parte dei condomini delle tavole annesse al regolamento condominiale non ha alcun riflesso sulla validità del procedimento di costituzione dell'assemblea e neppure sul quorum deliberativo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In ordine al prospettato vizio di illegittima costituzione dell'assemblea del 12 agosto 1995 per mancanza del quorum costitutivo (che si sarebbe svolta in prima, non già in seconda convocazione, giacché all'assemblea convocata alle otto del mattino dell'11 agosto 1995 era presente soltanto l'E. e neppure l'amministratore), la Corte dell'Aquila, nel confermare il rigetto della doglianza pronunciato dal Tribunale, ha rilevato che, in tema di assemblea condominiale, la sua seconda convocazione è condizionata dall'inutile e negativo esperimento della prima, sia per completa assenza dei condomini, sia per insufficiente partecipazione degli stessi in relazione al numero e al valore delle quote, ed ha quindi ritenuto che l'assemblea del 12 agosto 1995 fu tenuta in seconda convocazione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ad avviso della Corte d'appello, la limitazione a 10 minuti, da parte del presidente, della durata di ogni singolo intervento non ha compresso in alcun modo il diritto dell'E. di esprimere il proprio pensiero su ogni punto all'ordine del giorno delle assemblee del 6 agosto 1994 e del 12 agosto 1995.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quanto, infine, ai motivi di appello sub VI, X, XIII, XIV, XV, XVI e XVIII, la Corte territoriale li ha respinti, condividendo la decisione adottata dal primo giudice.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. - Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso l'E., con atto notificato il 14 dicembre 2005, sulla base di sei motivi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il Condominio intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Motivi della decisione&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. - Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1136 e 1137 cod. civ., in relazione all'art. 8 del regolamento condominiale, nonché omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.&lt;br /&gt;Dalla lettura del regolamento condominiale si ricaverebbe che l'interno 11 e l'interno 12 non sono insistenti su piani diversi - come afferma l'impugnata sentenza - ma sono posti entrambi al secondo piano e corrispondono non già ad un'unica unità immobiliare di poi trasformata in due appartamenti autonomi, ma a due unità immobiliari originariamente distinte ed autonome ed aventi eguale consistenza. Il rogito per notaio C. del 7 febbraio 1997, prodotto dal Condominio, dimostrerebbe come in epoca successiva alla approvazione del regolamento condominiale il sottotetto indicato come “appartamento sito al terzo piano”, non considerato ai fini del regolamento stesso per determinazione delle tabelle millesimali, ha acquisito la consistenza di un appartamento. Tale documento smentirebbe l'assunto secondo cui l'aumento del numero dei condomini non comporterebbe alcuna incidenza significativa dei millesimi di proprietà.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1.1. - Il motivo è inammissibile.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il ricorrente si duole che il verbale dell'assemblea del 6 agosto 1994 non abbia considerato che l'aumento a 47 del numero dei condomini corrisponde, in realtà, ad un mutamento, in senso ampliativo, dell'edificio “D” e che l'inserimento di essi nell'elenco dei condomini avrebbe dovuto essere preceduto da una modifica del regolamento e delle pertinenti tabelle millesimali, modifica da praticarsi con il consenso unanime dei condomini o con una azione giudiziaria da proporsi in contraddittorio con tutti i condomini.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;È esatta la premessa in diritto da cui muove il ricorrente: che cioè, per un verso, in base all'art. 69 disp. att. cod. civ., i valori proporzionali dei vari piani o porzioni di piano possono essere riveduti o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, è notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano; e, per l'altro verso, che le tabelle millesimali allegate ad un regolamento condominiale contrattuale non possono essere modificate se non con il consenso di tutti i condomini (che, sotto il profilo dell'impegno e del vincolo, equivale all'accordo iniziale) ovvero per atto dell'autorità giudiziaria ex art. 69 cit., il quale contempla i presupposti, e non già il quorum di validità, della relativa deliberazione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sennonché, nella specie non si censura che l'assemblea abbia proceduto, a maggioranza, ad adottare nuove tabelle millesimali a modifica di quelle allegate al regolamento contrattuale, ma semplicemente ci si duole che il relativo verbale abbia erroneamente attestato in 47, anziché in 45, il numero totale dei partecipanti al condominio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sotto questo profilo, il ricorrente non solo non precisa come tale (pur in ipotesi erronea) attestazione del verbale abbia influito sulla validità della costituzione dell'assemblea e delle deliberazioni in essa assunte, ma neppure indica se il proprietario dell'unità immobiliare non ancora contemplato nelle tabelle in questione abbia partecipato all'assemblea e (in ipotesi affermativa) se abbia inciso sulla formazione della maggioranza.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. - Con il secondo mezzo, il ricorrente censura violazione e falsa applicazione degli artt. 1136 e 1137 cod. civ., in relazione all'art. 8 del regolamento condominiale, nonché omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Erroneamente non sarebbe stata dichiarata l'invalidità del verbale dell'assemblea del 12 agosto 1995, nonostante in esso manchi l'indicazione del numero totale dei condomini.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.1. - Il motivo è infondato.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il verbale dell'assemblea condominiale rappresenta la descrizione di quanto è avvenuto in una determinata riunione e da esso devono risultare tutte le condizioni di validità della deliberazione, senza incertezze o dubbi, non essendo consentito fare ricorso a presunzioni per colmarne le lacune.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il verbale deve pertanto contenere l'elenco nominativo dei partecipanti intervenuti di persona o per delega, indicando i nomi dei condomini assenzienti e di quelli dissenzienti, con i rispettivi valori millesimali, perché tale individuazione è indispensabile per la verifica della esistenza dei quorum prescritti dall'art. 1136 cod. civ.&lt;br /&gt;In questo senso è orientata la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha affermato: (a) che non è conforme alla disciplina indicata omettere di riprodurre nel verbale l'indicazione nominativa dei singoli condomini favorevoli e contrari e le loro quote di partecipazione al condominio, limitandosi a prendere atto del risultato della votazione, in concreto espresso con la locuzione “l'assemblea, a maggioranza, ha deliberato” (Sez. II, 19 ottobre 1998, n. 10329; Sez. II, 29 gennaio 1999, n. 810); (b) che la mancata verbalizzazione del numero dei condomini votanti a favore o contro la delibera approvata, oltre che dei millesimi da ciascuno di essi rappresentati, invalida la delibera stessa, impedendo il controllo sulla sussistenza di una delle maggioranze richieste dall'art. 1136 cod. civ., né potendo essere attribuita efficacia sanante alla mancata contestazione, in sede di assemblea, della inesistenza di tale quorum da parte del condomino dissenziente, a carico del quale non è stabilito, al riguardo, alcun onere a pena di decadenza (Sez. II, 22 gennaio 2000, n. 697); (c) che è annullabile la delibera il cui verbale contenga omissioni relative alla individuazione dei singoli condomini assenzienti o dissenzienti o al valore delle rispettive quote (Sez. Un., 7 marzo 2005, n. 4806).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ma poiché il verbale è narrazione dei fatti nei quali si concreta la storicità di un'azione, esso deve attestare o “fotografare” quanto avviene in assemblea; pertanto, non incide sulla validità del verbale la mancata indicazione, in esso, del totale dei partecipanti al condominio, se a tale ricognizione e rilevazione non ha proceduto l'assemblea stessa, nel corso dei suoi lavori, giacché questa incompletezza non diminuisce la possibilità di controllo aliunde della regolarità del procedimento e delle deliberazioni assunte.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. - Il terzo motivo è rubricato “violazione e falsa applicazione degli artt. 1136 e 1137 cod. civ., in relazione agli artt. 10 e 11 del regolamento condominiale”, nonché “omessa o insufficiente motivazione su più punti decisivi della controversia”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ad avviso del ricorrente, dal fatto che da parte dei condomini presenti all'assemblea non siano stati sollevati reclami in ordine alla convocazione di tutti i condomini non può inferirsi, alla stregua dei canoni della normalità causale e della ragionevole probabilità, che tutti i condomini fossero stati regolarmente convocati. La sentenza impugnata non avrebbe considerato che, nell'atto di appello, era stato lamentato non solo che non erano state poste a disposizione dell'attore le convocazioni dei condomini, ma anche che il presidente aveva omesso di dare atto a verbale della regolarità della convocazione dell'assemblea, in violazione, oltre che dell'art. 1136 cod. civ., dell'art. 10 del regolamento condominiale. Nel verbale il presidente ha dichiarato validamente costituita l'assemblea: ma un conto sarebbe la dichiarazione di validità dell'assemblea, altro la regolarità della sua convocazione, il cui accertamento manca del tutto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3.1. - Il motivo è fondato, nei termini di seguito precisati.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'onere di provare che tutti i condomini sono stati tempestivamente convocati incombe al condominio, non potendosi addossare al condomino che deduca l'invalidità dell'assemblea la prova negativa dell'inosservanza di tale obbligo (Cass., Sez. II, 25 marzo 1999, n. 2837). E sebbene tale prova possa essere desunta anche da presunzioni, non si può attribuire al comportamento dei condomini partecipanti ad un'assemblea non totalitaria, i quali nulla abbiano eccepito al riguardo, valore di prova presuntiva univoca della ricezione dell'avviso di convocazione anche da parte di quei condomini che a tale seduta non abbiano preso parte.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4. - Con il quarto motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 1136 e 1137 cod. civ.) il ricorrente sostiene che l'assemblea del 12 agosto 1995, sebbene tenutasi in seconda convocazione, doveva considerarsi tenuta in prima convocazione, con la necessità del quorum deliberativo di cui al secondo comma dell'art. 1136, dato che l'assemblea di prima convocazione era andata completamente deserta. Il caso di completa diserzione dell'assemblea - si afferma - non può essere equiparato a quello di assemblea che non si è potuta tenere per insufficiente partecipazione dei condomini. Quando, invece, non si verifichi il fenomeno fattuale della riunione di due o più condomini nel giorno, luogo ed ora della convocazione, l'assemblea tenuta alla data successiva indicata nell'avviso come di seconda convocazione è, in realtà, di prima convocazione e soggiace alle condizioni di validità di costituzione e di deliberazione previste nell'art. 1136, primo comma, cod. civ..&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4.1. - La doglianza è priva di fondamento.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In tema di assemblea condominiale, la sua seconda convocazione è condizionata dall'inutile e negativo esperimento della prima, sia per completa assenza dei condomini, sia per insufficiente partecipazione degli stessi in relazione al numero ed al valore delle quote. La verifica di tale condizione va espletata nella seconda convocazione, sulla base delle informazioni orali rese dall'amministratore, il cui controllo può essere svolto dagli stessi condomini, che o sono stati assenti alla prima convocazione, o, essendo stati presenti, sono in grado di contestare tali informazioni (Cass., Sez. II, 24 aprile 1996, n. 3862).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5. - Il quinto mezzo (violazione e falsa applicazione degli artt. 1136 e 1137 cod. civ., in relazione all'art. 67 disp. att.) lamenta che la Corte d'appello abbia respinto la censura di invalidità delle deliberazioni, nonostante il presidente dell'assemblea abbia - in mancanza di ogni e qualsiasi norma attributiva del relativo potere - limitato la durata degli interventi dei condomini a dieci minuti. Il punto non è quello di stabilire se la limitazione degli interventi a 10 minuti sia tale da comprimere, in concreto, il diritto di ciascun condomino ad intervenire in assemblea, ma se il potere di introdurre limiti temporali agli interventi dei condomini sia nella disponibilità del presidente ovvero se esso debba trovare la propria fonte in una disposizione regolamentare (che nel caso manca) ovvero in una deliberazione della stessa assemblea.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5.1. - Il motivo non è fondato.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il presidente dell'assemblea condominiale - tenuto conto del fatto che la sua funzione consiste nel garantire l'ordinato svolgimento della riunione - ha il potere di dirigere la discussione, assicurando, da un lato, la possibilità a tutti i partecipanti di esprimere, nel corso del dibattito, la loro opinione su argomenti indicati nell'avviso di convocazione e curando, dall'altro, che gli interventi siano contenuti entro limiti ragionevoli. Ne consegue che il presidente, pur in mancanza di una espressa disposizione del regolamento condominiale che lo abiliti in tal senso, può stabilire la durata di ciascun intervento, purché la relativa misura sia tale da assicurare ad ogni condomino la possibilità di esprimere le proprie ragioni su tutti i punti in discussione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6. - L'ultimo motivo prospetta “nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.”. La motivazione contenuta nella sentenza impugnata per rispondere al VI, al X, al XIII, al XIV, al XV, al XVI e al XVIII motivo di appello, sarebbe una tipica motivazione per relationem. La Corte territoriale si sarebbe limitata a dichiarare la propria condivisione alle soluzioni delle questioni controverse fornite dalla sentenza di primo grado “nonostante le argomentazioni dell'appellante” che, però, non sono minimamente esaminate. Risulterebbero pertanto non individuabili né le ragioni per cui sono state condivise le decisioni del primo giudice né le ragioni per cui sono stati disattesi i motivi di impugnazione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6.1. - La doglianza è meritevole di accoglimento.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quanto ai motivi di appello sub VI, X, XIII, XIV, XV, XVI e XVIII, la Corte territoriale li ha respinti sulla base della seguente argomentazione: è condivisa, “nonostante le argomentazioni dell'appellante”, “la decisione adottata dal primo giudice sui rilievi mossi, con l'atto introduttivo del giudizio, in ordine alla delega rilasciata dal condomino Dante Castagnetta, alla valida partecipazione all'assemblea del 12 agosto 1995 della moglie di Lucio K., alla pretesa violazione dell'art. 10 del regolamento condominiale, alla validità del voto (unico) espresso dai coniugi C. - M., alla determinazione dei millesimi della condomina S., alla sufficiente individuazione del condomino attraverso la trascrizione nel verbale di assemblea del solo cognome, non essendovi casi di omonimia, alla declaratoria di inammissibilità dei rilievi inerenti scelte di merito dell'assemblea condominiale, non sindacabili - come tali - dall'autorità giudiziaria”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consente in alcun modo di ritenere che all'affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice d'appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (cfr. Cass., Sez. III, 2 febbraio 2006, n. 2268; Cass., Sez. III, 11 giugno 2008, n. 15483).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7. - La sentenza è cassata in relazione alle censure accolte.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La causa deve essere rinviata ad una diversa Corte dr appello, che si designa nella Corte d'appello di Roma.&lt;br /&gt;Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;P.Q.M.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Corte accoglie il terzo ed il sesto motivo di ricorso, rigettati il primo, il secondo, il quarto ed il quinto; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Roma.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6452497383526202249-4919433948912978454?l=sentenze-decisioni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/feeds/4919433948912978454/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6452497383526202249&amp;postID=4919433948912978454' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/4919433948912978454'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/4919433948912978454'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/2010/01/sul-condominio.html' title='Sul condominio.'/><author><name>Luciano</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14306344989483934869</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Kt3_XoxsUyw/SWOhlOSSBxI/AAAAAAAAAI8/x-HuuvZXSH0/S220/06-01-09_1430.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6452497383526202249.post-3408128373128446364</id><published>2010-01-07T16:46:00.004+01:00</published><updated>2010-01-07T16:56:50.687+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Sentenze corte di cassazione'/><title type='text'>Se l'airbag non funziona la vittima in caso di sinistro soprattutto mortale deve essere risarcita dal costruttore.</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Condivido pienamente quanto stabilito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 2010/09 la quale ha affermato che in caso di incidente, se l'airbag non funziona, chi lo ha prodotto deve risarcire il danno alla vittima o ai parenti della vittima.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Molti potrebbero pensare ad un caso raro ma cosi non è perchè proprio alcuni giorni fa un avvocato del posto è stato vittima di un brutto tamponamento e guarda anche in questa occasione gli airbag non si sono aperti. Ma non solo a detta dello stesso avvocato nella circostanza anche la cintura di sicurezza non ne voleva sapere di sganciarsi dalla sua sede con tutti i rischi possibili e immaginabili qualora l'autovettura avesse preso fuoco.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Ebbene ora finalmente la Corte di Cassazione ha stabilito che se il dispositivo di sicurezza è difettoso i danneggiati potranno ottenere il risarcimento semplicemente dimostrando "il collegamento causale tra le lesioni subite e l'omesso funzionamento dell'airbag".&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;La decisione è della III sezione civile che ha confermato la condanna nei confronti di Opel la nota casa automobilistica al risarcimento dei danni in favore dei prossimi congiunti di un uomo deceduto in un incidente stradale.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;La morte era stata causata appunto dalla mancata apertura dell'airbag sull'autovettura in cui viaggiava. In precedenza i giudici di merito avevano riconosciuto il diritto al risaricmento ai familiari della vittima per la mancata apertura del dispositivo di sicurezza.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Ricorrendo in Cassazione la casa automobilistica ha contestato un presunto ''vizio di motivazione'' delle decisioni dei precedenti gradi di giudizio. Nel respingere il ricorso Piazza Cavour ha evidenziato che il giudice di merito ''ha spiegato con motivazione congrua e logica priva di vizi giuridici'' che giustamente la casa automobilistica era colpevole in quanto ''l'onere del danneggiato si esaurisce nella dimostrazione di aver subito un danno causalmente connesso con l'uso del prodotto''. In conclusione, hanno evidenziato i supremi giudici, è stato provato ''il collegamento causale tra le lesioni subite dalla vittima e l'omesso funzionamento dell'airbag''.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;La Opel, oltre a risarcire i familiari dell'automobilista morto nell'incidente, è stata anche condannata a pagare ai familiari della vittima 5.200 euro di spese processuali.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;A quando ora una sentenza che riguarda anche il non corretto funzionamento delle cinture di sicurezza? Ovvero una sentenza che riconosca la facoltà del loro uso? &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6452497383526202249-3408128373128446364?l=sentenze-decisioni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/feeds/3408128373128446364/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6452497383526202249&amp;postID=3408128373128446364' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/3408128373128446364'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/3408128373128446364'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/2010/01/se-lairbag-non-funziona-la-vittima-in.html' title='Se l&apos;airbag non funziona la vittima in caso di sinistro soprattutto mortale deve essere risarcita dal costruttore.'/><author><name>Luciano</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14306344989483934869</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Kt3_XoxsUyw/SWOhlOSSBxI/AAAAAAAAAI8/x-HuuvZXSH0/S220/06-01-09_1430.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6452497383526202249.post-6541255565964451963</id><published>2010-01-02T13:50:00.003+01:00</published><updated>2010-01-02T14:57:22.578+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Decisioni varie del governo'/><title type='text'>La stangata agli Italiani. A qualcuno piace distrarre l'attenzione dei cittadini verso argomenti diversi.</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Ci si lamentava delle troppi leggi ad personam finalmente siamo stati accontentati.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Ecco a Voi una legge che riguarda tutti. Ma proprio tutti anche se non tocca chi viene scarrozzato di qua e di là con l'auto blu.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Trovo davvero vergognosa la "stangata" di questo Governo che con continue richieste di fiducia e con una finanziaria ha stabilito che per fare ricorso al Giudice di Pace per una multa dal 1° Gennaio 2010 dovrà "nuovamente" pagare un contributo unificato anticipatamente. Ma questo Governo si è forse dimenticato che il contributo è stato ritenuto incostituzionale?&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;E per fortuna che il Governo ha sempre detto e dice che "non mette le mani nelle tasche degli italiani". Questa invece è una vera è propria rapina oltre che in-giustizia.&lt;br /&gt;Ebbene d'ora in avanti in attesa di un sicuro ripensamento o abrogazione della norma (con perdita di tempo e caos) chi intende impugnare una multa ingiusta e vuole ricorrere al Giudice di pace dal 1° gennaio 2010 dovrà pagare un minimo di 38 euro.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;In pratica si torna indietro di qualche anno.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;A stabirlo è la Finanziaria. In sostanza il pagamento del contributo unificato introdotto dalla legge 115/2002 viene esteso alle cause in materia di lavoro, famiglia e sanzioni amministrative.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Il ricorrente deve versare il contributo unificato minimo di 30 e la marca da 8 per il rimborso forfettario dei diritti di cancelleria: in tutto 38 euro.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Con questa manovra si vorrebbe raggiungere lo scopo di diminuire i contenziosi invece secondo me aumenteranno. Basti pensare che ora aumenteranno i ricorsi dinanzi al Prefetto (art. 203 C.d.s.) con tutte le conseguenze immaginabili e il rischio che non si prenda un solo euro.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Addio allo stato di "diritto".&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;D'ora in avanti, se non si porrà rimedio, chi ricorrerà in prima persona (in base alla legge 689/81), contro i verbali senza l’ausilio di un avvocato, difficilmente si vedrà rimborsate le spese.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;La decisione di questo Governa comporta per l'ennesima volta certamente ad una contrazione del diritto alla difesa (art. 24 cost.) senza contare le serie difficoltà di chi deve difendersi a distanza.  &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Un consiglio spassionato ai parlamentari: abbassare le multe come hanno fatto negli Stati Uniti d'America, far tornare tutti gli agenti al blocchetto e alla penna e soprattutto alla "contestazione immediata" di una multa pena la sua illegittimità.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6452497383526202249-6541255565964451963?l=sentenze-decisioni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/feeds/6541255565964451963/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6452497383526202249&amp;postID=6541255565964451963' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/6541255565964451963'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/6541255565964451963'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/2010/01/la-stangata-agli-italiani-qualcuno.html' title='La stangata agli Italiani. A qualcuno piace distrarre l&apos;attenzione dei cittadini verso argomenti diversi.'/><author><name>Luciano</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14306344989483934869</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Kt3_XoxsUyw/SWOhlOSSBxI/AAAAAAAAAI8/x-HuuvZXSH0/S220/06-01-09_1430.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6452497383526202249.post-3905083041459018381</id><published>2010-01-01T16:09:00.001+01:00</published><updated>2010-01-01T16:25:47.217+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Sentenze corte di cassazione'/><title type='text'>Sulle insidie stradali</title><content type='html'>&lt;div style="text-align: justify;"&gt;In materia di insidie stradali la Corte di Cassazione ha ribadito che in linea generale non si può escludere l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. nei confronti dell'ente proprietario della strada, se tali beni hanno una notevole estensione tale da non consentire una idonea vigilanza per evitare situazioni di pericolo. &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;La Corte con la sentenza n. 24529/09, richiamando un orientamento precedentemente espresso (Cass., n. 20427/08) ricorda di aver superato il precedente indirizzo, secondo cui l'art. 2051 c.c., sarebbe "applicabile nei confronti della P.A., per le categorie di beni demaniali quali le strade pubbliche, solamente quando, per le ridotte dimensioni, ne è possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della P.A., tale da impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti".&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Il nuovo orientamento è ora nel senso di dover affermare il diverso principio per cui "la responsabilità da cosa in custodia presuppone che il soggetto al quale la si imputa sia in grado di esplicare riguardo alla cosa stessa un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apporti modifiche". Nella motivazione la Corte chiarisce:&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;a) che per le strade aperte al traffico l'ente proprietario si trova in questa situazione una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa (e l'onere probatorio di tale dimostrazione grava, palesemente, sul danneggiato); &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;b) che è comunque configurabile la responsabilità dell'ente pubblico custode, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno; &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;c) che l'ente proprietario non può far nulla quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest'ultima (al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto) integra il caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c., quale scriminante della responsabilità del custode". &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;In sostanza, conclude la Corte, "agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale è applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione" Ribaltando la precedente decisione dei giudici di Merito la Corte spiega che l'errore della sentenza impugnata è stao quello appunto di aver escluso "l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., in ragione della estensione del bene demaniale".&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Per quanto riguarda poi "l'indagine sulla diligenza dell'ente proprietario e sull'adeguatezza del suo intervento" si tratta di profili che rilevano nell'ambito dell'accertamento della responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. e non in relazione all'art. 2051. "La P.A. per escludere la responsabilità che su di essa fa capo a norma dell'art. 2051 c.c., deve infatti provare che il danno si e verificato per caso fortuito, non ravvisabile come conseguenza della mancata prova da parte del danneggiato dell'esistenza dell'insidia". Chi è stato vittima dell'incidente, infatti, "non deve provare quest'ultima, così come non ha l'onere di provare la condotta commissiva od omissiva del custode, essendo sufficiente che provi l'evento danno ed il nesso di causalità con la cosa".&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6452497383526202249-3905083041459018381?l=sentenze-decisioni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/feeds/3905083041459018381/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6452497383526202249&amp;postID=3905083041459018381' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/3905083041459018381'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/3905083041459018381'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/2010/01/sulle-insidie-stradali.html' title='Sulle insidie stradali'/><author><name>Luciano</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14306344989483934869</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Kt3_XoxsUyw/SWOhlOSSBxI/AAAAAAAAAI8/x-HuuvZXSH0/S220/06-01-09_1430.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6452497383526202249.post-1766731711665539858</id><published>2009-12-31T15:28:00.002+01:00</published><updated>2009-12-31T15:34:57.259+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Sentenze corte di cassazione'/><title type='text'>Basta con le sentenze scritte a mano.</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Sono pienamente d'accordo con la bacchettata che i Giudici della Corte di Cassazione hanno rivolto ad alcuni dei loro colleghi che ancora oggi scrivono le sentenze a mano e che risultano ostilli all'utilizzo delle nuove tecnologie.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;La decisione la condivido in quanto alcune volte le sentenze scritte a mano risultano incomprensibili. Decisione che io estenderei anche ai verbali di udienza.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;La Corte di Cassazione ha chiarito che non è vietato scrivere a mano una sentenza ma tuttavia la scelta di redigere le sentenze dimostra "attenzione ridotta da parte del magistrato amanuense alla manifestazione formale della funzione giurisdizionale" e mette "in secondo piano le esigenze del lettore e in particolare di chi, avendo riportata condanna, pretende di conoscere agilmente le ragioni''.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Gli ermellini considerano insomma "obsoleto" il giudice che continua a scrivere di suo pugno.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;L'invito della Corte a "modernizzarsi" è nato in relazione all'esame di una sentenza relativa a due persone condannate per concorso in tentata rapina impropria. Ricorrendo in Cassazione i due imputati hanno cercato di annullare la sentenza che i Giudici della Corte di Appello avevano scritto a mano e con una grafia poco leggibile.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Esaminando il caso la Suprema Corte ha rilevato che "la lettura del testo non era impedita da grafia ostile al punto da precluderne la comprensione al di là di ogni ragionevole dubbio".&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Ma dopo questa considerazione hanno dato una tirata di orecchie ai colleghi della Corte territoriale che continuano a scrivere le sentenze con la penna. Si tratta di una modalità obsoleta - rimarca la Cassazione - segno, appunto, "di attenzione ridotta'' anche nei confronti degli imputati. &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6452497383526202249-1766731711665539858?l=sentenze-decisioni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/feeds/1766731711665539858/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6452497383526202249&amp;postID=1766731711665539858' title='2 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/1766731711665539858'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/1766731711665539858'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/2009/12/basta-con-le-sentenze-scritte-mano.html' title='Basta con le sentenze scritte a mano.'/><author><name>Luciano</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14306344989483934869</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Kt3_XoxsUyw/SWOhlOSSBxI/AAAAAAAAAI8/x-HuuvZXSH0/S220/06-01-09_1430.jpg'/></author><thr:total>2</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6452497383526202249.post-6294909035335424819</id><published>2009-12-26T15:24:00.004+01:00</published><updated>2009-12-26T15:27:53.790+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Sentenze corte di cassazione'/><title type='text'>Avvertimento a tutti gli amanti.</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;L'avvertimento arriva dalla Corte di Cassazione secondo la quale una relazione clandestina deve restare tale perchè se si minaccia di rivelarla si rischia una condanna per il reato di estorsione.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;D'accordissimo con questa decisione.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Una simile minaccia, infatti, spiegano gli Ermellini, determina quella condizione di assoggettamento della volontà che costituisce il presupposto di tale reato.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;E a nulla rileva che "il fatto minacciato possa assumere, in sè, risalto soltanto sul piano dei costumi e delle regole sociali".&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;La vicenda presa in esame dal Palazzaccio riguarda il caso di un uomo di 33 anni che aveva minacciato di rivelare alla madre della sua amante la loro relazione. Dopo la minaccia il caso finiva nelle aule di giustizia e ne scaturiva una doppia codanna in primo e in secondo grado per tentata violenza privata e per estorsione a due anni, 4 mesi e 20 giorni di reclusione con l'aggiunta di una multa di 320 euro.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;In Cassazione l'uomo si è difeso sostenendo che il fatto di minacciare di togliere dalla clandestinità una relazione segreta poteva solo incidere sul "piano morale" ma non certo avere rilevanza sotto il profilo penale. Il ricorso è stato respinto dalla suprema Corte che nella parte motiva della sentenza sottolinea come "in tema di estorsione, la minaccia diviene 'contra ius' quando, pur non essendo antigiuridico il male prospettato, si faccia uso di mezzi giuridici legittimi per ottenere scopi non consentiti o risultati non dovuti, come quando la minaccia sia fatta con il proposito di coartare la volontà di altri per soddisfare scopi non consentiti o risultati non dovuti, per soddisfare scopi personali non conformi a giustizia". &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6452497383526202249-6294909035335424819?l=sentenze-decisioni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/feeds/6294909035335424819/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6452497383526202249&amp;postID=6294909035335424819' title='1 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/6294909035335424819'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/6294909035335424819'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/2009/12/avvertimento-tutti-gli-amanti.html' title='Avvertimento a tutti gli amanti.'/><author><name>Luciano</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14306344989483934869</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Kt3_XoxsUyw/SWOhlOSSBxI/AAAAAAAAAI8/x-HuuvZXSH0/S220/06-01-09_1430.jpg'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6452497383526202249.post-3268794993887494093</id><published>2009-12-26T15:07:00.002+01:00</published><updated>2009-12-26T15:19:09.989+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Sentenze corte di cassazione'/><title type='text'>Ammessa l'opposizione al verbale che costa all'automobilista ben 6 punti.</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;E’ ammissibile l’opposizione avverso la sanzione "accessoria" della decurtazione dei punti da parte dell’automobilista multato per aver attraversato col semaforo rosso. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza 21 ottobre 2009, n. 22235.&lt;br /&gt;La questione ha riguardato un automobilista, multato per essere passato col rosso, senza contestazione immediata dell’infrazione, al quale è stata comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una determinata somma e la sanzione accessoria della decurtazione di sei punti sulla patente. L’interessato ha proposto ricorso per vedersi riconoscere l’annullamento del verbale, ma la sua richiesta è stata rigettata con la conseguenza di essere soggetto per l’infrazione accertata al pagamento della sanzione amministrativa e alla decurtazione dei punti sulla patente.&lt;br /&gt;Proprio quest’ultimo aspetto, tra gli altri, è stato portato all’attenzione della Suprema Corte che ha assegnato la decisione alle Sezioni Unite.&lt;br /&gt;Gli ermellini, al riguardo, hanno innanzitutto richiamato la loro precedente giurisprudenza (Cass., SS.UU., sentenza 29 luglio 2008, n. 20544) secondo cui la decurtazione dei punti, che ha natura di sanzione accessoria, non può essere sottratta al mezzo di opposizione in sede giurisdizionale, poiché ciò risulterebbe privo di ogni ragionevole giustificazione e non compatibile con i principi stabiliti dagli artt. 3 e 24 Costituzione.&lt;br /&gt;Inoltre, addentrandosi nella fattispecie in argomento, le Sezioni Unite hanno ricordato che la Corte Costituzionale (Corte Cost., sentenza 21 gennaio 2005, n. 27) era già intervenuta in merito cancellando la decurtazione dei punti per il proprietario non individuato come responsabile dell’infrazione o per omessa comunicazione da parte di quest’ultimo dell’identità del conducente.&lt;br /&gt;Sulla base di quest’ultima decisione, in attuazione al divieto di applicazione delle norme dichiarate illegittime previsto dall’art. 136 Cost, le Sezioni Unite hanno accolto il ricorso dell’automobilista, cassando la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto. &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;Per la sentenza cliccate &lt;a href="http://www.altalex.com/index.php?idu=71995&amp;amp;cmd5=ed0cf36663dd6e107d92234e2f817dc3&amp;amp;idnot=48402"&gt;qui&lt;/a&gt;.&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6452497383526202249-3268794993887494093?l=sentenze-decisioni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/feeds/3268794993887494093/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6452497383526202249&amp;postID=3268794993887494093' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/3268794993887494093'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/3268794993887494093'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/2009/12/ammessa-lopposizione-al-verbale-che.html' title='Ammessa l&apos;opposizione al verbale che costa all&apos;automobilista ben 6 punti.'/><author><name>Luciano</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14306344989483934869</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Kt3_XoxsUyw/SWOhlOSSBxI/AAAAAAAAAI8/x-HuuvZXSH0/S220/06-01-09_1430.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6452497383526202249.post-2904645450250669377</id><published>2009-12-26T14:41:00.002+01:00</published><updated>2009-12-26T14:47:47.671+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Sentenze corte di cassazione'/><title type='text'>Interessante decisione in materia di intersezioni della Corte di cassazione.</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Intervenendo in materia di circolazione stradale, la II sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 25769/09 ha stabilito che la valutazione relativa alla velocità di un mezzo, per stabilire se sia da considerarsi eccessiva, deve essere condotta con riferimento alle condizioni dei luoghi, del traffico e della strada.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Un principio questo quasi sempre trascurato dalle Polizie locali anche in caso di sinistri nei centri urbani ed in particolare in prossimità delle intersezioni (mancato rispetto della precedenza) dove viene sottovalutata la velocità dei conducenti favoriti.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Secondo la Corte non assume valore decisivo l'eventuale osservanza dei limiti imposti in via generale dal codice della strada. La decisione della Corte va riferita all'art. 141 del codice della strada che tra le altre cose dispone che "È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione".&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Il caso era stato affrontato dal Giudice di Pace in relazione ad una contravvenzione elevata a un automobilista che aveva attraversato un incrocio mentre il semaforo segnalava la luce gialla.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Il giudice di pace aveva ritenuto che il tempo di quattro secondi di accensione della luce gialla fosse sufficiente per consentire all'automobilista di fermarsi al semaforo.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Nella valutazione il giudice aveva preso in considerazione la velocità da tenere in relazione allo stato dei luoghi. &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6452497383526202249-2904645450250669377?l=sentenze-decisioni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/feeds/2904645450250669377/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6452497383526202249&amp;postID=2904645450250669377' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/2904645450250669377'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/2904645450250669377'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/2009/12/interessante-decisione-in-materia-di.html' title='Interessante decisione in materia di intersezioni della Corte di cassazione.'/><author><name>Luciano</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14306344989483934869</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Kt3_XoxsUyw/SWOhlOSSBxI/AAAAAAAAAI8/x-HuuvZXSH0/S220/06-01-09_1430.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6452497383526202249.post-8803173683346194793</id><published>2009-12-26T14:29:00.002+01:00</published><updated>2009-12-26T14:33:40.165+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Sentenze corte di cassazione'/><title type='text'>Sentenza sul grattino scaduto</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Non condivido la sentenza della Cassazione II sezione civile del 5.11.09 n. 23543 per il semplice fatto  che ritengo illegittima la richiesta di pagamento anticipata senza poter poi essere risarcito per il tempo di sosta non goduto.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;FATTO E DIRITTO &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Il Prefetto di Lecce impugna la sentenza n. 2262 del 2005 del Giudice di Pace di Lecce, depositata il 10 ottobre 2005, che aveva accolto l'opposizione proposta dall'odierna intimata, snc avverso ordinanza ingiunzione 3564/02 del Prefetto di Lecce che la ingiungeva il pagamento di Euro 38,00, a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 7 C.d.S., avendo lasciato in sosta il proprio veicolo in area di sosta regolamentata a pagamento oltre i limiti di orario segnalato sullo scontrino.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il Giudice di Pace accoglieva il ricorso, affermando che si era realizzato "un rapporto di natura privata che prevede da una parte le offerte di un servizio agli automobilisti e dall'altra il pagamento del servizio stesso", concludendo che si trattava di un inadempimento contrattuale di natura privata. Ricorre l'amministrazione che formula due motivi di ricorso.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nessuna attività in questa sede ha svolto l'intimata.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Col primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione le la falsa applicazione dell'art. 7 C.d.S., comma 5, poichè tale norma prevede che il sindaco possa determinare l'area destinata a parcheggio su cui autorizzare la sosta, subordinando al pagamento della somma determinata, da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta stessa e il successivo quindicesimo comma de lo stesso art. 7 stabiliva poi la sanzione pecuniaria nel caso di violazione delle disposizioni sulla sosta regolamentata.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Col secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 3, posto che nessun rilievo poteva avere la circostanza, dedotta dal Giudice di Pace, secondo la quale "nessuno dei cartelli stradali predisposti dal Comune di Lecce recavano indicato l'avviso che in caso di scadenza del titolo si procederà a sanzionare il comportamento con l'applicazione dell'art. 7 C.d.S.".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nel caso in questione, infatti, anche in relazione alla norma citata, non risultava scusabile l'ignoranza della norma giuridica. Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude con richiesta di accoglimento del ricorso per la sua manifesta fondatezza.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tale richiesta va accolta. Il ricorso è fondato e va accolto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quale che sia la natura (se di corrispettivo, tassa ect.) del pagamento imposto per la sosta a "tempo", è certo che l'omesso pagamento di quanto dovuto in ragione della protrazione della stessa oltre il periodo indicato nel titolo esposto, configuri l'inosservanza di una prescrizione o limitazione attenente alla relativa "durata" (espressamente contemplata dall'art. 7 C.d.S., comma 1, lett. f) con conseguente sanzionabilità della relativa inosservanza ai sensi dello stesso art. 7, comma 14, indipendentemente dalla sussistenza di possibilità d' intralcio o di pericolo alla circolazione. D'altra parte le modalità, legittimamente prescritte, di regolamentazione della sosta "onerosa" in relazione al tempo, comportano "in re ipsa" l'onere per l'utente di prevederne la durata e regolare il pagamento anticipato in relazione alla relativa previsione con conseguente abusività, non necessitante di alcun espressa e pubblicizzata comminatoria (derivando la liceità della relativa condotta dall'osservanza delle regole menzionate) di "penali" e simili, non essendo prevista siffatta pubblicità da alcuna specifica disposizione codicistica o regolamentare.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A tal riguardo, questa Corte ha già avuto occasione di affermare che: "in tema di violazioni al codice della strada , l'irrogazione, da parte del Comune, di una sanzione amministrativa in caso di parcheggio dell'autovettura senza esposizione del tagliando comprovante il prescritto pagamento non è preclusa dal fatto che il parcheggio sia gestito in concessione da un privato e che per il mancato pagamento del posteggio sia prevista dal concessionario una specifica penale, la quale attiene esclusivamente al rapporto privatistico fra utente e concessionario e non costituisce una alternativa al potere sanzionatorio dell'ente pubblico" (Cass. 2006 n. 14736).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato cassato.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sussistendone i presupposti, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., questa Corte può pronunciare sul merito, rigettando l'opposizione originariamente proposta.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le spese seguono la soccombenza.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;P.Q.M. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione originariamente proposta dalla parte intimata.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Condanna la parte intimata alle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 400,00, per onorari oltre spese prenotate a debito e accessori come per legge. &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6452497383526202249-8803173683346194793?l=sentenze-decisioni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/feeds/8803173683346194793/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6452497383526202249&amp;postID=8803173683346194793' title='1 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/8803173683346194793'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/8803173683346194793'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/2009/12/sentenza-sul-grattino-scaduto.html' title='Sentenza sul grattino scaduto'/><author><name>Luciano</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14306344989483934869</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Kt3_XoxsUyw/SWOhlOSSBxI/AAAAAAAAAI8/x-HuuvZXSH0/S220/06-01-09_1430.jpg'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6452497383526202249.post-8654533431892332723</id><published>2009-12-26T14:17:00.002+01:00</published><updated>2009-12-26T14:23:17.113+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Sentenze corte di cassazione'/><title type='text'>Limitata la rateizzazione delle multe.</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;D'ora in avanti sarà più difficile ottenere la rateizzazione per il pagamento delle multe.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;A stabilirlo è la sentenza 26932/09 della Corte di Cassazione (II sezione) che ha precisato che il beneficio può essere accordato solo a chi è povero e comunque le rate non possono essere più di trenta.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;La stessa Corte ha ricordato come il ricorso alle rateizzazioni deve essere limitato a chi si trova in "condizioni realmente disagiate". Nella parte motiva gli Ermellni ricordano peraltro che a decidere sulle rate è il Comune che ha inflitto la sanzione per violazione del codice della strada e queste non devono mai essere inferiori a 15 euro al mese per un totale massimo di trenta rate.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;La Corte ha così accolto il ricorso contro una decisione del Giudice di Pace che aveva concesso ad un automobilista, in debito per diverse contravvenzioni, la possibilità di rateizzarle, pagando 10 euro al mese. Piazza Cavour ha ricordato che non è certo il Giudice a poter stabilire le rate mettendo in chiaro peraltro che "il potere di suddivisione in rate è legato all'esistenza di condizioni economiche disagiate dell'obbligato e non può essere stabilito secondo equità". L'automobilista aveva ricevuto diverse contravvenzioni per aver circolato in corsie riservate ad altri veicoli ed aveva collezionato multe per un totale di ben 2.777,00 euro.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Il giudice di Pace aveva così deciso di autorizzare la rateizzazione in 278 rate da 10 euro al mese. Il Comune naturalmente si è rivolto alla Suprema Corte che accogliendo il ricorso ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la rateizzazione del pagamento ed ha ricordato che "la rateizzazione" è appannaggio esclusivo del Comune e che "non puo' essere inferiore a 15 euro" così come non può superare le trenta rate.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Ora l'automobilista dovrà pagare oltre alle multe anche ulteriori 400 euro per rifondere il Comune delle spese processuali. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Bhè come dice il proverbio chi troppo vuole nulla stringe.&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6452497383526202249-8654533431892332723?l=sentenze-decisioni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/feeds/8654533431892332723/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6452497383526202249&amp;postID=8654533431892332723' title='1 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/8654533431892332723'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/8654533431892332723'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/2009/12/limitata-la-rateizzazione-delle-multe.html' title='Limitata la rateizzazione delle multe.'/><author><name>Luciano</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14306344989483934869</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Kt3_XoxsUyw/SWOhlOSSBxI/AAAAAAAAAI8/x-HuuvZXSH0/S220/06-01-09_1430.jpg'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6452497383526202249.post-5843171340035938446</id><published>2009-12-19T15:58:00.002+01:00</published><updated>2009-12-19T16:03:16.206+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Sentenze corte di cassazione'/><title type='text'>Ora mi sembra esagerato ritenere reato la linguaccia.</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;D'ora in avanti bisognerà fare molta attenzione anche alle smorfie del viso perchè anche fare le linguacce può costituire un ingiuria ed integrare così la fattispecie di reato prevista e punita dall'art. 594 del codice penale. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;A me francamente pare una esagerazione questa. Anche il solo fatto di arrivare ad un processo per una liguaccia.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;In ogni modo a stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 48306/09 che ha confermato una condanna inflitta ad un 41enne che aveva fatto le linguacce ad un vicino di casa.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Secondo gli ermellini quella smorfia è da considerarsi "idonea ad incidere sul decoro e sull'onore della vittima". E non c'è solo la condanna penale perchè la persona offesa ha diritto anche al risarcimento del danno. Già in primo grado il Giudice di pace aveva emesso sentenza di condanna per quello sberleffo che la persona offesa era riuscita persino a fotografare. Il caso è finito poi davanti alla Cassazione dove l'imputato ha tentato di sostenere che il suo gesto non poteva avere "una oggettiva valenza dispregiativa idonea ad incidere sull'onore della vittima". &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Niente da fare però: La V sezione penale ha respinto il ricorso. Sarà ora il giudice civile a dover dererminare la misura del risarcimento del danno. &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6452497383526202249-5843171340035938446?l=sentenze-decisioni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/feeds/5843171340035938446/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6452497383526202249&amp;postID=5843171340035938446' title='2 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/5843171340035938446'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/5843171340035938446'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/2009/12/ora-mi-sembra-esagerato-ritenere-reato.html' title='Ora mi sembra esagerato ritenere reato la linguaccia.'/><author><name>Luciano</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14306344989483934869</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Kt3_XoxsUyw/SWOhlOSSBxI/AAAAAAAAAI8/x-HuuvZXSH0/S220/06-01-09_1430.jpg'/></author><thr:total>2</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6452497383526202249.post-4675719324160404477</id><published>2009-12-19T15:21:00.002+01:00</published><updated>2009-12-19T15:32:42.590+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Sentenze corte di cassazione'/><title type='text'>Finalmente un giro di vite contro l'affissione selvaggia sui muri delle città.</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Finalmente una sentenza su un aspetto che ho sempre odiato.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Arrivata infatti la linea dura della Cassazione contro chi affigge volantini sui muri della città. In special modo se l'affissione avviene nei centri storici. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Il giro di vite arriva dalla II sezione penale della Corte di cassazione che promette multe salate per il reato di imbrattamento. E le condanne - chiarisce la Corte - prescinderanno dalla precedente condizione estetica del muro. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Gli Ermellini (sent. n. 47184/09) hanno convalidato una multa di 300 euro ciascuno inflitta a tre ragazzi che avevano affisso volantini pubblicitari relativi a eventi musicali e cinematografici.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Il reato contestato è quello previsto e punito dall'art. 639 del codice penale. Contro la decisione presa inizialmente dal Giudice di Pace, i tre ragazzi si erano rivolti alla suprema Corte deducendo che si sarebbe dovuto tenere conto dello "stato antecedente dei luoghi".&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Deducevano inoltre che non vi sarebbe stata la prova che gli edifici su cui avevano apposto i volantini fossero ricompresi nel centro storico della città. La Corte, respingendo i ricorsi, ha osservato che "la condotta di 'imbrattamento' quale quella di affissione di volantini sul muro previa spennellatura di colla sullo stesso, prescinde dalla preesistente condizione estetica del muro stesso, perche' l'atto di imbrattare lede comunque l'interesse giuridicamente protetto".&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Per questo "ai fini della verifica della sussistenza dell'elemento oggettivo del reato punito dall'art. 639 c.p. non e' necessario accertare la previa condizione dell'oggetto danneggiato".&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6452497383526202249-4675719324160404477?l=sentenze-decisioni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/feeds/4675719324160404477/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6452497383526202249&amp;postID=4675719324160404477' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/4675719324160404477'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/4675719324160404477'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/2009/12/finalmente-un-giro-di-vite-contro.html' title='Finalmente un giro di vite contro l&apos;affissione selvaggia sui muri delle città.'/><author><name>Luciano</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14306344989483934869</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Kt3_XoxsUyw/SWOhlOSSBxI/AAAAAAAAAI8/x-HuuvZXSH0/S220/06-01-09_1430.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6452497383526202249.post-1164105102176259834</id><published>2009-12-11T22:05:00.003+01:00</published><updated>2009-12-11T22:12:34.856+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Decisioni varie del governo'/><title type='text'>A pagare sono sempre i pesci piccoli.</title><content type='html'>Scompare la figura del difensore civico comunale.&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;A stabilirlo è un emendamento governativo alla Finanziaria 2010 presentato in Commissione Bilancio, con cui viene disposta l'abrogazione dell'articolo 11 del D.Lgs. 267/2000 T.U. enti locali. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Le funzioni dei difensori civici comunali potranno essere attribuite ai difensori civici della Provincia ove ricade il Comune; costoro assumeranno la denominazione di difensori civici territoriali. Eccezioni saranno previste per realtà metropolitane, tipo Roma, Milano, Torino , Napoli . Nato nell'esperienza costituzionale svedese quale ombudsman di raccordo tra parlamento e potere del sovrano, il difensore del cittadino scandinavo venne munito di penetranti poteri di verifica.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Marginale ed incolore, invece, la figura del difensore civico italiano che non lascia traccia nel panorama giuridico, oltretutto di fatto impossibilitato a svolgere in modo penetrante le funzioni di cane da guardia del cittadino nei confronti dell'Amministrazione Comunale, di cui talora, nella pratica politica e partitica, appare una diretta emanazione.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Tant'è che gli interventi, peraltro numericamente sporadici, del Difensore Civico si limitano a bagatellari vicende, prive di incisività per il cittadino.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Un inutile orpello ed un palliativo oltre che un cospicuo costo dal momento che il Difensore Civico percepisce più o meno l'identico compenso dell'assessore comunale e comporta il distacco di vari impiegati comunali. In realtà, la miglior tutela è sempre e comunque quella apprestata dai tanto bistrattati avvocati, purché seri, lineari nelle modalità di applicazione della tariffa, aggiornati e qualificati. Ciò vale finanche nelle forme accattivanti dei legali on the road, pronti, nel loro negozio aperto per strada, a forme di consultazione veloce, semplificata e deformalizzata. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Bhe che dire probabilmente questa figura non serve.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Giusto allora eliminarla.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt; &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6452497383526202249-1164105102176259834?l=sentenze-decisioni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/feeds/1164105102176259834/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6452497383526202249&amp;postID=1164105102176259834' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/1164105102176259834'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/1164105102176259834'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/2009/12/pagare-sono-sempre-i-pesci-piccoli.html' title='A pagare sono sempre i pesci piccoli.'/><author><name>Luciano</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14306344989483934869</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Kt3_XoxsUyw/SWOhlOSSBxI/AAAAAAAAAI8/x-HuuvZXSH0/S220/06-01-09_1430.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6452497383526202249.post-8138410010516527862</id><published>2009-12-05T22:01:00.003+01:00</published><updated>2009-12-05T22:12:07.049+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Sentenze corte di cassazione'/><title type='text'>Non sempre in caso di sinistro è colpa di chi guida l'auto.</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;La Corte di cassazione con la sentenza che segue e che condivido sembra aver posto fine ad un principio che deve essere sempre l'automobilista ad usare maggiore prudenza.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Infatti, la Corte di cassazione, IV sezione, con la sentenza n. 46741/09 convalidando l'assoluzione di un automobilista che in primo grado era stato condannato per lesioni personali avendo investito una donna che, alla guida di un motorino, lo aveva superato a destra tagliandogli la strada, ha fatto presente che sulla strada ci sono ''troppe condotte imprudenti'' e che per questo non si può pretendere da un automobilista di prevedere anche la condotta indisciplinata altrui.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Nella sentenza si spiega che chi è al volante deve potersi affidare agli altri un pò come un medico che lavora in equipe, diversamente, non solo si arriverebbe a soluzioni irrealistiche ma si ''condurrebbe a risultati non conformi al principio di personalità della responsabilità, prescrivendo obblighi talvolta inesigibili e votando l'utente della strada al destino del colpevole per definizione o, se si vuole, del capro espiatorio''.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Il Tribunale di Ancona aveva ritenuto invece che l'automobilista avrebbe dovuto prevedere anche una manovra irregolare della conducente del ciclomotore.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Ora la Corte ha assolto l'automobilista sottolineato come ''non può esercitare un'influenza contraria il fatto che gli altrui comportamenti imprudenti siano tanto gravi quanto diffusi''.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Un ragionamento del genere, secondo Piazza Cavour ''condurrebbe ad un effetto paradossale: quello di svuotare la forza cogente della disciplina positiva e di generare un patologico affidamento inverso da parte dell'agente indisciplinato sull'altrui attenzione anche nel prevedere le proprie audaci intemperanze comportamentali''. &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6452497383526202249-8138410010516527862?l=sentenze-decisioni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/feeds/8138410010516527862/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6452497383526202249&amp;postID=8138410010516527862' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/8138410010516527862'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/8138410010516527862'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/2009/12/non-sempre-in-caso-di-sinistro-e-colpa.html' title='Non sempre in caso di sinistro è colpa di chi guida l&apos;auto.'/><author><name>Luciano</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14306344989483934869</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Kt3_XoxsUyw/SWOhlOSSBxI/AAAAAAAAAI8/x-HuuvZXSH0/S220/06-01-09_1430.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6452497383526202249.post-9078451412784825668</id><published>2009-11-26T22:43:00.002+01:00</published><updated>2009-11-26T22:52:42.012+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Sentenze corte di cassazione'/><title type='text'>Non commette reato chi circola con il mezzo sottoposto a fermo amministrativo.</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Proprio pochi giorni fa avevo suggerito ad un mio amico di utilizzare l'unico mezzo sottoposto (per mero errore e ritardo nella notificazione di una sentenza favorevole) al fermo amministrativo da ben 4 mesi !&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Ebbene la VI Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 44498/09 che condivido pienamente ha stabilito che non commette reato chi circola con il mezzo sottoposto a fermo amministrativo. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Gli Ermellini hanno infatti &lt;a href="http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_7672.asp"&gt;evidenziato&lt;/a&gt; che “ritiene la Corte, in adesione ad un dominante orientamento di questa sezione, di ritenere l’insussistenza della violazione dell’art. 334 c.p., allorquando la materialità della condotta di sottrazione abbia ad oggetto beni sottoposti a provvedimento di fermo amministrativo, ai sensi dell’art. 214 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285. Conclusione negativa che si impone, considerata l’impossibile riconducibilità del ‘fermo amministrativo’, avuto riguardo ai due distinti profili che attengono al principio di tassatività e determinatezza delle fattispecie penali ed al divieto del ricorso della analogia in malam partem”.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6452497383526202249-9078451412784825668?l=sentenze-decisioni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/feeds/9078451412784825668/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6452497383526202249&amp;postID=9078451412784825668' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/9078451412784825668'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/9078451412784825668'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/2009/11/non-commette-reato-chi-circola-con-il.html' title='Non commette reato chi circola con il mezzo sottoposto a fermo amministrativo.'/><author><name>Luciano</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14306344989483934869</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://4.bp.blogspot.com/_Kt3_XoxsUyw/SWOhlOSSBxI/AAAAAAAAAI8/x-HuuvZXSH0/S220/06-01-09_1430.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6452497383526202249.post-4483893985918226919</id><published>2009-11-23T22:09:00.004+01:00</published><updated>2009-11-23T22:14:20.829+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Sentenze corte di cassazione'/><title type='text'>Ci si salva se il tradimento è unico ed isolato?</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Mah non condivido molto questa sentenza in quanto il tradimento è sempre un tradimento. Invece per la cassazione quando sono entrambi i coniugi a violare i doveri che discendono dal matrimonio il fatto che uno dei due abbia tradito non giustifica di per sè la pronuncia di addebito della separazione. Lo afferma la Corte di Cassazione chiarendo che il giudice di merito deve pur sempre procedere ad un raffronto dei comportamenti tenuti da entrambe le parti. Solo questo confronto consente infatti di di stabilire quale delle condotte abbia avuto incidenza nel determinare la crisi coniugale. Secondo i giudici del Palazzaccio (sentenza 6697/09) sussiste un "potere-dovere del giudice del merito di procedere ad un accertamento rigoroso e ad una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, onde stabilire se l'infedeltà di un coniuge (come in genere ogni altro comportamento contrario ai doveri del matrimonio) possa essere rilevante al fine dell'addebitabilità della separazione, essendo stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale, ovvero se non risulti aver spiegato concreta incidenza negativa sull'unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza". Il caso preso in esame dalla Corte riguarda una ex moglie a cui i giudici di merito avevano attribuito la colpa della separazione in relazione ad un unico ed isolato episodio di tradimento senza considerare i comportamenti del marito che aveva nascosto per ben due anni alla moglie la sua incapacità di procreare. &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6452497383526202249-4483893985918226919?l=sentenze-decisioni.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/feeds/4483893985918226919/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6452497383526202249&amp;postID=4483893985918226919' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/4483893985918226919'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6452497383526202249/posts/default/4483893985918226919'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sentenze-decisioni.blogspot.com/2009/11/ci-si-salva-se-il-tradimento-e-unico-ed.html' title='Ci si salva se il tradimento è unico ed isolato?'/><author><name>Luciano</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14306344989483934869</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='
