lunedì 11 ottobre 2010

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza del 30 settembre 2010, n. 7239

Il Consiglio di Stato alcuni giorni fa ha accolto l’appello presentato contro il Comune di Monte Argentario (GR) in materia di rinnovo automatico della Licenza Demaniale scaduta, senza l’osservanza degli obblighi di pubblicità preventiva e senza il rispetto delle procedure volte a una comparazione delle domande concorrenti (Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza del 30 settembre 2010, n. 7239). I giudici di Palazzo Spada, infatti, hanno evidenziato che l’art. 18 del regolamento di attuazione al codice della navigazione, nell’imporre all’autorità concedente l'obbligo di pubblicazione (mediante affissione nell'albo comunale e inserzione per estratto nel foglio degli annunzi legali) delle domande di concessione di particolare importanza per l'entità e lo scopo, non delinea alcuna distinzione tra domande di concessione originarie e domande di rinnovo di concessione già scadute o in scadenza. La portata di tale norma, inoltre, va rapportata ai principi comunitari che salvaguardano la libera concorrenza, la non discriminazione e la trasparenza dell’azione pubblica: in numerose pronunce dello stesso Organo Giudicante (tra le più illuminanti, si veda Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza del 30 gennaio 2007, n. 362, nonché Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza del 17 febbraio 2009, n. 902), è stato chiarito che, a prescindere dall’esistenza o meno di norme interne che recepiscano i principi comunitari, dall’applicazione diretta di questi ultimi scaturisce che, ogni qual volta si tratti di riservare a privati l’occasione di lucro derivante dall’utilizzo di un’area demaniale, è necessario attivare le procedure dell’evidenza pubblica, idonee a garantire una reale competitività tra le domande concorrenti.

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