sabato 27 giugno 2009

Sentenza che non condivido assolutamente specie se l'uso del telefonino è solo presunto.

Questa sentenza può anche dimostrare la linea dura della Cassazione contro chi fa uso del cellulare mentre è alla guida. Ma credo che non si possa esagerare e consentire ad un agente di multare un automobilista anche mentre si mette una mano tra i capelli.
Perchè è possibile che un vigile veda a distanza una cosa per una altra....
Quindi giudizio estremamente negativo per la sentenza n. 13118/09 con la quale la corte di cassazione ha stabilito che i vigili possono fare la multa anche senza la contestazione immediata.
Questa sentenza è in contrasto con altre precedenti.
Secondo la corte di cassazione l'unica possibilità di difendersi per il conducente sarebbe quella di dimostrare (quando? dopo 6 mesi?) che la posizione del vigile era a una distanza tale da non poter vedere che l'automobilista sta parlando al telefono.
Insomma se non si vuol pagare la multa secondo la corte di cassazione si deve dimostrare, metro alla mano, "la posizione effettiva dell'agente rispetto a quella del veicolo, così da potere in concreto valutare se a tale distanza si potesse incorrere in errore".
Assurdo, assurdo, assurdo....
La Corte ha così respinto il ricorso di un'automobilista sorpresa a parlare con il celllare in auto senza l'auricolare.
Probabilmente questa conducente era alla guida con il telefonino in mano ... ma ... se in altre circostanze .... il vigile ha un abbaglio?
In ogni modo la multa le era stata recapitata a casa ma non vi era stata alcuna contestazione immediata al momento del fatto.
Il caso è finito in Cassazione dove la donna ha sostenuto che la contravvenzione non poteva considerarsi valida perchè chi parla al cellulare mentre guida dovrebbe essere fermato al momento dal vigile. Se cio' non accade, vuol dire che il vigile si trovava ad una distanza tale da rendere possibile un errore di percezione (come da precedenti sentenze).
A nulla è valsa la fatica di portare il caso sino alla suprema Corte. Il ricorso è stato respinto e la Corte ha evidenziato che "la prova del possibile errore di percezione da parte dell'agente non può essere fondata su una valutazione presuntiva in ordine alla distanza" del vigile. Solo con una misurazione ad hoc "si sarebbe potuto provare la posizione effettiva dell'agente rispetto a quella del veicolo, così da poter in concreto valutare se a tale distanza" il vigile avesse potuto cadere in errore. Secondo la Corte "non è neppure sufficiente dedurre la lontananza dell'agente dal luogo della violazione solo sulla base dell'omessa immediata contestazione, posto che tale accertamento può essere effettuato anche a distanza che, per svariati motivi, non permette il fermo del veicolo".

Sentenza sui termini del Prefetto.

VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA – TERMINE COMPLESSIVO PER L’EMISSIONE DELL’ORDINANZA-INGIUNZIONE DA PARTE DEL PREFETTO – CUMULO DEI TERMINI PREVISTO DAL COMMA 1 BIS DELL’ART. 204 C.D.S. – SIGNIFICATO.

Interessante la sentenza n. 13303 del 9.6.09.
In tema di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di norme del codice della strada cui sia applicabile la nuova disciplina procedimentale conseguente alle innovazioni normative introdotte dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, conv., con modif., nella legge 1° agosto 2003, n. 214, la nuova disposizione prevista dal comma 1 bis dell'art. 204 del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, secondo cui i termini di cui ai commi 1 bis e 2 dell'art. 203 e al comma 1 dello stesso articolo 204 sono perentori e si cumulano fra loro ai fini della considerazione di tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, deve intendersi nel senso che la cumulabilità dei due termini consente al Prefetto di usufruire - per il complessivo svolgimento della sua attività di accertamento e decisione - del tempo massimo previsto dalla somma delle due scansioni operative, ovvero di 60 giorni per la raccolta dei dati e le deduzioni degli accertatori e di 120 giorni per l'emissione del provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa, senza che, a tal fine, abbia alcuna incidenza sul computo totale di 180 giorni l'eventuale trasmissione anticipata (ovvero prima della scadenza del termine massimo prescritto di sessanta giorni) degli atti di competenza da parte dell’organo accertatore.
Per la sentenza integrale cliccare qui

Interessante decisione sull'abuso di diffondere i dati del cedolino stipendio.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha reso noto di aver ribadito al Ministero dell’Interno che i cedolini dello stipendio devono essere consegnati spillati o in busta chiusa e non devono contenere informazioni lesive della riservatezza e che gli addetti alla predisposizione e alla consegna dei cedolini sono tenuti a tutelare la privacy dei lavoratori, limitando l'inserimento di informazioni sulla sfera privata e impedendo l'indebita conoscenza dei dati da parte di persone non autorizzate.

lunedì 22 giugno 2009

Cassazione: off limits le auto blu per mogli delle autorità

Mi sembrano anche logiche e legittime queste sentenze. Insomma le condivido in pieno.
Infatti le mogli delle autorità non possono utilizzare le auto d'ordinanza per ragioni private e neppure per un uso sporadico. A stabilirlo ora è la Corte di Cassazione che ha finalmente rilevato che detto utilizzo costituisce un danno sia per il costo di carburante sia per il costo di mercato dell'utilizzo del mezzo sia per le ore di impiego del personale.
Questo divieto, spiega la Corte, si estende anche a chi riveste incarichi in comune e ne fa uso privato anche sporadico. Con la Sentenza 25537/09 la VI Sezione penale ha così confermato una condanna per abuso d'ufficio inflitta ad un prefetto per aver disposto e consentito "l'utilizzo di autovetture e personale di servizio per scopi estranei ai compiti di istituto alla moglie per accompagnamenti in vari viaggi".
Al prefetto era stato anche contestato l'utilizzo di personale di servizio per lavori di rimessaggio del proprio natante. Dalla vicenda era scaturita una condanna a nove mesi di reclusione. Ricorrendo in Cassazione il prefetto ha sostenuto che i viaggi della moglie sull'auto blu non avrebbero inciso sulle finanze perchè si trattava di viaggi "sporadici" e perchè in ogni caso sua moglie le aveva utilizzate "per autonoma iniziativa ritenendosi autorizzata nella veste di presidente onoraria della locale sezione femminile della Croce rossa e che altre volte utilizzava l'auto blu per esigenze istituzionali della stessa prefettura".
Va precisato peraltro che la sesta sezione penale ha dovuto prendere atto dell'intervenuta prescrizione di alcuni episodi riducendo così la pena da nove a quattro mesi. È stato però confermato l'abuso d'ufficio e, nella sentenza, la Corte ha ricordato che "i rilievi della Corte di merito sulla conoscenza da parte del prevenuto dei movimenti effettuati dalla moglie con la macchina di servizio da lui fatta predisporre e poi utilizzata dalla consorte sono basati non illogicamente sull'assenza di elementi indicativi di criticità del rapporto coniugale e sulla generale cognizione da parte del [...] (per il ruolo rivestito e indipendentemente da specifici momenti di rendicontazione) dei movimenti delle autovetture disponibili, e risultano decisivamente corroborati (anche ai fini della piena integrazione dell'elemento soggettivo del reato) dall'attestazione di espliciti ordini, da lui dati, di accompagnare la consorte con l'autovettura di servizio". La corte ha infine rilevato che, in merito alla dedotta irrilevanza economica di un utilizzo sporadico delle autovetture del personale in servizio, ciò che conta non è tanto l'entità del danno in sé ma solo il fatto che vi sia stato un ingiusto vantaggio patrimoniale procurato a sé o a terzi. Proprio su tale vantaggio, spiega la Corte, non possono nutrirsi dubbi, tenuto conto dell'oggettivo e non irrilevante valore economico, del consumo di carburante, del costo dell'utilizzo del mezzo e delle ore di impegno del personale.
E sempre in tema di auto blu un'altra sentenza della VI Sezione penale (la numero 25541) ha reso definitiva la condanna a 9 mesi di reclusione per peculato d'uso nei confronti di un consigliere comunale del Comune campano di Camigliano per avere fatto momentaneamente uso personale dell'auto del Comune. Inutile la sua difesa volta ad attenuare la condanna sulla base del fatto che aveva utilizzato l'auto blu in un giorno prefestivo e in via del tutto episodica ed occasionale. Piazza Cavour ha dichiarato inammissibile il ricorso del consigliere comunale e ha evidenziato che "integra la contestata ipotesi di peculato d'uso", l'utilizzo dell'auto d'ordinanza dal momento che il consigliere ha "esercitato, ancorche in termini temporalmente contenuti e isolati, una vera e propria azione 'uti dominus' sulla disponibilità della vettura del comune di cui era consigliere, esulando da tanto sia la necessità di ragioni di servizio sia di improvvise e imprescindibili ragioni di assoluta urgenza personale non altrimenti fronteggiabile nell'immediato".

martedì 16 giugno 2009

Moglie chatta con altro uomo? Non commette abuso familiare.

Una sentenza anche questa che può lasciare perplesso chiunque.
Secondo la sentenza del Tribunale di Salerno la moglie che instaura una relazione "virtuale" chattando con altro uomo, benchè violi in tal modo i doveri di fedeltà coniugale, non commette un abuso familiare tale da poter giustificare l'adozione di un ordine di protezione di cui agli articoli 342 bis e 342 ter del codice civile con conseguente suo allontamento dalla casa familiare.
Una simile condotta, secondo quanto emerge dalla sentenza del Tribunale di Salerno del 20.5.09, non configura quel "grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente" indicata dall'art. 342 bis.
Il Tribunale, occupandosi del caso di una donna sorpresa dal marito a chattare nelle ore notturne con un'altro, ha chiarito che per potersi configurare un pericolo d'un grave danno all'integrità fisica o morale, tale da giustificare l'allontanamento da casa di uno dei coniugi, occorre, trovarsi di fronte a "reiterate azioni ravvicinate nel tempo e consapevolmente dirette a ledere i beni tutelati dalla l. n. 154 del 2001".
In sostanza, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà e la derivante violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale, non integrano i presupposti richiesti dagli art. 342 bis e 342 ter c.c. per l'adozione del provvedimento protettivo.

Accertamento notificato nella casa dove è rimasta la ex? Non è valido.

Interessante la sentenza n. 13510/09 della Sezione Tributaria Civile della Corte di Cassazione che ha stabilito che non è valido l’accertamento fiscale notificato nella casa dove è rimasta a vivere la ex moglie e ciò anche se lei ha accettato il plico e si è presentata come la coniuge.
Gli Ermellini hanno infatti precisato che “con riferimento all’art. 60 d.p.r. n. 600 del 1973, atteso che esso prescrive che la notificazione degli avvisi deve essere eseguita presso il domicilio fiscale del contribuente, ma stabilisce, nel contempo, che le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dall’avvenuta variazione anagrafica (comma 3).
In particolare, tale lettura della norma si impone a seguito della sua declaratoria di illegittimità operata dalla sentenza n. 360 del 2003 della Corte costituzionale, che ha espunto l’inciso che condizionava l’efficacia della variazione al decorso del termine di 60 giorni (…). L’interpretazione di tale disposizione patrocinata dall’Ufficio ricorrente, secondo cui la variazione dell’indirizzo avrebbe efficacia trascorsi 60 giorni nemmeno dalla variazione anagrafica, quanto dalla successiva comunicazione della stessa parte del comune all’Ufficio medesimo, appare pertanto del tutto insostenibile alla luce del sopravvenuto (rispetto alla data di proposizione del ricorso) arresto del giudice delle leggi”.
“Né può essere condivisa – prosegue la Corte – la tesi dell’Amministrazione che, lamentando la violazione dell’art. 139 cod. proc. civ., assume la validità della notifica in discorso per essere stato comunque l’atto ricevuto da persona (il coniuge) qualificatosi convivente.
Da tale dichiarazione non può invero trarsi altro che una mera presunzione relativa di convivenza (…), presunzione, a sua volta, superabile dall’interessato mediante prova contraria, prova che, nella specie, il giudice a quo, con accertamento di fatto non censurabile se non sotto il profilo – qui non rilevato – del difetto di detta motivazione, ha ritenuto assolta in forza della documentazione da cui risultava sia il precedente cambio di indirizzo della residenza anagrafica del contribuente rispetto al luogo in cui era stata eseguita la notificazione, che l’intervenuta separazione personale con il coniuge che aveva ricevuto la notifica”.

domenica 14 giugno 2009

I figli vanno mantenuti (quasi sempre).

Una sentenza questa la numero 8227/09 che potrebbe far discutere o essere condivisibile o meno dalla maggior parte. La sentenza riguarda il caso dei figli di genitori separati.
La Corte di cassazione infatti ha ribadito che finché i figli non hanno trovato un lavoro sicuro hanno diritto ad essere mantenuti salvo che non si dimostri siano scansafatiche.
Anche l'attività da precario non basta per esimere i genitori da tale obbligo.
Insomma per dire stop al mantenimento bisogna aspettare che i figli trovino un lavoro con una concreta prospettiva di continuità, altrimenti si deve dimostrare che i figli sono degli scansafatiche e che, pur posti nelle condizioni di addivenire all'autosufficienza, non ne abbiano tratto profitto per loro colpa.
Il caso esaminato riguarda un padre separato che non voleva più mantenere le figlie ultraventenni dato che si erano già avviate ad un'attività lavorativa adeguata ai loro titoli di studio e che erano anche titolari di un conto corrente. Ciascuna delle figlie poi possedeva anche una macchina. La Suprema Corte ha accolto solo in parte il ricorso del padre rilevando che i giudici di merito non gli avevano dato la possibilità di provare la raggiunta indipendenza economica da parte delle figlie essendosi limitati a sentire solo le ragazze.
Nella sentenza in ogni caso i supremi giudici hanno ricordato che "l'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli persiste finchè essi non abbiano raggiunto l'indipendenza economica attraverso un'attività lavorativa con concrete prospettive di indipendenza ovvero non sia provato che, posti nelle concrete condizioni di addivenire a detta autosufficienza, non ne abbiano tratto profitto per loro colpa". Infatti "l'espletamento di un lavoro precario, limitato nel tempo, non è sufficiente per esonerare il genitore da un tale obbligo di mantenimento, non potendosi in tal caso affermare che si sia raggiunta l'indipendenza econonomica, la quale richiede una prospettiva concreta di continuita'". In ogni caso, al padre tenuto al mantenimento "deve essere assicurata la possibilità di provare la raggiunta indipendenza economica dei figli".

martedì 9 giugno 2009

Se l'apparecchio autovelox non è segnalato la sanzione è nulla

A distanza di due anni dalla prima pronuncia in materia (Cass., sez. II civile, sentenza 31.05.2007, n° 12833), la Suprema Corte torna ad esaminare la natura della disposizione di cui all’art. 4, D.L. 20 giugno 2002, n. 121 (conv. in L. 168/02) che prevede l’obbligo, a carico degli organi di polizia stradale, di informare gli automobilisti della presenza di dispositivi di rilevamento a distanza delle infrazioni.
Confermando l’orientamento già espresso la Seconda Sezione con la sentenza n. 7419 del 26.3.09 ha rigettato il ricorso proposto dal Ministero dell’Interno confermando la natura cogente della segnalazione, trattandosi di norma di garanzia per l’automobilista la cui inosservanza determina la nullità della sanzione irrogata.
Disattendendo l’interpretazione fornita dal Ministero dell’Interno, secondo la quale la norma in oggetto pone una disposizione "di carattere meramente organizzativo e precauzionale", che non interferisce "con la legittimità procedimento sanzionatorio", la Corte di Cassazione (Presidente G. Settimj, Relatore P. D'Ascola) precisa che l'obbligo di informazione ivi previsto non può avere efficacia soltanto nell'ambito dei rapporti organizzativi interni alla p.a. (cfr in tal senso Cass. 12833/07), ma è finalizzato a portare gli automobilisti a conoscenza della presenza dei dispositivi di controllo, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di violazioni con metodiche elettroniche. Si tratta dunque di norma di garanzia per l'automobilista, la cui violazione non è priva di effetto, ma cagiona la nullità della sanzione.
Degna di menzione, inoltre, appare la questione preliminare sul difetto di legittimazione passiva della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo che è competente sulle opposizioni ad ordinanze ingiunzioni emesse dal Prefetto e non sull'opposizione a verbale di contestazione di sanzioni amministrative. In caso di opposizione proposta avverso il verbale di accertamento di violazione al codice della strada redatto da appartenenti alla polizia stradale, infatti, la legittimazione passiva nel relativo giudizio appartiene al Ministero dell'Interno, essendo a questa amministrazione centrale attribuite specifiche competenze in materia di circolazione stradale, nonché il compito di coordinare i servizi di polizia stradale, anche se espletati da organi appartenenti ad altre amministrazioni centrali (Cass. 17677/06; 4195/06).

Sì alla pensione di reversibilità per il coniuge ''superstite'' separato con colpa

Interessantisima la sentenza 25.02.09 n. 4555 (a cura di Roberto Francesco Iannone) della Corte di Cassazione, sezione lavoro circa il diritto alla pensione di reversibilità per il coniuge ''superstite'' separato con colpa.
Secondo la Corte di casazzione l'addebito della separazione non è un elemento discriminante ai fini dell'erogazione della pensione di reversibilità in favore del coniuge “superstite” nei cui confronti è stata dichiarata la separazione per colpa o con addebito. A tal fine non rileva la circostanza che il coniuge defunto non era tenuto in concreto a versare l’assegno di mantenimento o alimentare.
Ad impugnare le decisioni di merito è stata l’INPS.
La Suprema Corte di Cassazione però tornando nuovamente sull’argomento ha precisato il suo recente indirizzo già favorevole al riconoscimento della pensione di reversibilità nei confronti del coniuge “superstite” separato con addebito o colpa.
E’ opportuno premettere che la tutela previdenziale, in caso di divorzio, trova la sua disciplina nell’art. 9 della legge n. 898/1970 del testo novellato dall'art. 13 della legge n. 74/1984. Specifico oggetto di dibattito sono i commi 2 e 3 di tale articolo, che subordinano il diritto del divorziato alla corresponsione della pensione di reversibilità in presenza di alcuni presupposti specifici: a) il rapporto di lavoro, da cui trae origine il trattamento pensionistico, deve essere sorto anteriormente alla sentenza di scioglimento del matrimonio; b) il coniuge divorziato non deve essere passato a nuove nozze; c) il coniuge divorziato deve essere titolare dell'assegno ex art. 5 della legge n. 898/1970. In particolare la legge richiede dunque, che il coniuge superstite, per godere di tale beneficio economico sia titolare di un assegno divorzile.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 286/1987, ritenendo sussistente un discrimine tra il coniuge separato rispetto al coniuge divorziato ha ampliato la portata della norma estendendo il trattamento previdenziale de quo anche al coniuge superstite separato con colpa o addebito.
Il riferimento alla separazione con colpa ovvero addebito non è casuale. Dopo la riforma del diritto di famiglia (legge n. 151/1975) è stato soppresso l'istituto della separazione per colpa e, sebbene quello dell'addebito sia, a certi effetti, equiparato all'altro dall'art. 151, secondo comma, del codice civile (nuovo testo) è dubbio, come affermano i giudici della Corte Costituzionale nella sentenza citata « che, dopo detta soppressione, al coniuge separato con addebito possa disconoscersi il diritto alla pensione di riversibilità in base alla norma dettata con espresso riferimento al caso di separazione per colpa».
La pronuncia in commento suscita interesse in quanto supera una querelle che si protrae da tempo in dottrina e giurisprudenza ove si discute se « il titolare di assegno ai sensi dell'art. 5 della legge n. 898/1970 in materia di divorzio» faccia o meno riferimento alla titolarità in astratto (quale mero potenziale destinatario dell’assegno), oppure alla titolarità in concreto dell’assegno medesimo.
Parte della dottrina e della giurisprudenza ritiene infatti ai fini del riconoscimento del diritto all’erogazione della pensione di reversibilità, che non sia sufficiente per il coniuge “supersiste” dimostrare una titolarità astratta dell'assegno di divorzio, atteso che, nel linguaggio corrente, come anche in quello giuridico, la titolarità di un diritto presuppone la sua esistenza in concreto.
Pertanto secondo tale orientamento, se il coniuge superstite fino a quel momento non era titolare in concreto di un assegno di divorzio, non può avanzare alcuna pretesa. Dunque, la liquidazione dell'assegno di divorzio costituirebbe una condicio sine qua non per la nascita del diritto alla pensione di reversibilità. Favorevole nel ritenere sufficiente al fine di ottenere la pensione di reversibilità è altra parte della dottrina e giurisprudenza.
Tornando alla pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n. 4555/2009 di cui ci stiamo occupando, i giudici di legittimità sanciscono il diritto alla pensione di reversibilità nei confronti del coniuge “superstite” separato con colpa o addebito riconoscendo, pertanto, la legittimazione di un soggetto che in realtà non avrebbe la titolarità astratta e concreta dell’assegno di mantenimento per gli effetti negativi di cui all’art. 156 cod. civ., come non sarebbe titolare dell’assegno alimentare laddove non vi fosse la sussistenza del presupposto del bisogno economico.
Orbene, la pronuncia riprende un indirizzo già espresso in due precedenti pronunce per cui « il coniuge separato per colpa, o al quale la separazione sia stata addebitata, è equiparato, in tutto e per tutto, al coniuge superstite, separato e non, ai fini della pensione di reversibilità, atteso che opera in suo favore la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte, ed indipendentemente dalla circostanza che versi o meno in stato di bisogno o sia beneficiario di un assegno di mantenimento o altra provvidenza di tipo alimentare».
Questo originario orientamento espresso dalla Cassazione ha posto non pochi dubbi e perplessità che hanno indotto nel 2004 la Suprema Corte a compiere un passo indietro precisando che « la pensione di reversibilità va riconosciuta al coniuge separato per colpa o con addebiti, quando a carico del coniuge poi defunto era stato posto un assegno alimentare in considerazione dello stato di bisogno dell'altro coniuge».
Secondo questa pronuncia il coniuge supersite separato con colpa o con addebito che non può ritenersi titolare in astratto né in concreto di un assegno di mantenimento per gli effetti previsti dal codice civile, per ambire alla pensione di reversibilità dovrebbe comunque dimostrare la titolarità dell’assegno alimentare.
Nella pronuncia in commento, invece, i giudici della sezione lavoro smentiscono questo orientamento precedente affermando che « Nè questo Collegio ritiene convincente l'orientamento (cfr. Cass. n. 11428 del 2004), fatto proprio dall'INPS, pur esso intervenuto dopo l'intervento del giudice delle leggi, secondo cui nell'ipotesi in cui il coniuge defunto non era tenuto al mantenimento o all'assegno alimentare in considerazione dello stato di bisogno dell'altro coniuge, in mancanza del presupposto della "vivenza a carico" e della funzione di sostentamento da proseguire, dovrebbe escludersi il diritto alla pensione di reversibilità, in quanto a seguito della sentenza costituzionale n. 286/1987, anche per il coniuge separato per colpa o con addebito della separazione, ai fini del diritto alla pensione di reversibilità, opera la presunzione legale di "vivenza a carico" del lavoratore assicurato al momento della morte».
Se anche il coniuge defunto non era tenuto a versare l’assegno di mantenimento o alimentare al coniuge superstite (perché era stata dichiarata sentenza con addebito ovvero non vi era in quel frangente lo stato di bisogno), sussiste ugualmente il diritto alla pensione di reversibilità per il coniuge “superstite”.
Dunque per i giudici di legittimità non vi sono dubbi: non solo non rileva il titolo della separazione ma non rileva, nemmeno la circostanza se l’assegno era di fatto versato o meno.
In conclusione la pronuncia in commento oltre ridefinire in melius il proprio orientamento induce a riflettere, alla luce di questo indirizzo manifestato dalla Suprema Corte di Cassazione in tema di separazione, se la diatriba in ordine alla titolarità in astratto o in concreto dell’assegno di divorzio possa considerarsi oramai superata.
(Altalex, 5 giugno 2009. Nota di Roberto Francesco Iannone)
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Sentenza 25 febbraio 2009, n. 4555
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico - Presidente -
Dott. DE RENZIS Alessandro - rel. Consigliere - Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

sentenza
sul ricorso proposto da:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore Avv. S.G.P., elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza 17 presso l'Avvocatura Centrale dello stesso Istituto, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti xxx, vvv e gggg per procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
T.L., rappresentata e difesa dall'Avv. yyy ed elettivamente domiciliata in Roma, Via llll, presso lo studio dell'Avv. hhhhh come da procura in atti rep. 000 del 00/00/00 notaio jjj;
- costituita con procura -
per la cassazione della sentenza n. 68/05 della Corte di Appello di Perugia del 17.02.2 005/25.05.2 005 nella causa iscritta al n. 103 del R.G. anno 2004;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22.01.2009 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Roberto Spoldi per T.L.;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. RIELLO Luigi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Fatto
Con ricorso, depositato il 10.06.2002, T.L. esponeva:
- di avere contratto matrimonio in data **** con Sc.Ma.;- che dal matrimonio erano nati i figli D. e V. attualmente maggiorenni;- che con sentenza n. 145 del 1989 il Tribunale di Terni aveva dichiarato la separazione personale con addebito ad entrambi i coniugi senza diritto ad assegno di mantenimento;
- che lo Sc. aveva versato ad essa ricorrente, stante il suo stato di necessità, una somma mensile di L. 300.000 e poi di L. 500.000;
- che lo Sc. era deceduto nel ****;
- che invano essa ricorrente aveva chiesto all'INPS l'erogazione della pensione di reversibilità.
Nel costituirsi l'INPS contestava le avverse deduzioni e chiedeva il rigetto del ricorso.
All'esito, espletata prova per testi, il Tribunale di Terni con sentenza n. 764 del 2003 accoglieva il ricorso e per l'effetto riconosceva a favore della ricorrente il diritto alla pensione di reversibilità.
Tale decisione, impugnata dall'INPS, è stata confermata dalla Corte di Appello di Perugia con sentenza n. 68 del 2005. La Corte ha osservato che la Corte Costituzionale con sentenza n. 286 del 1987 ha dichiarato l'illegittimità della L. n. 153 del 1969, art. 24, nella parte in cui esclude dall'erogazione della pensione di reversibilità il coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato.
Ciò posto, il giudice di appello ha ritenuto che la sentenza del giudice delle leggi, nel dichiarare l'illegittimità dell'anzidetta norma, non abbia previsto alcuna condizione limitativa, sicchè nel caso di specie la pensione di reversibilità spettava alla ricorrente indipendentemente dall'addebito di colpa in sede di separazione.L'INPS ricorre con un solo motivo.
La T. si è costituita e on procura partecipando con il suo difensore alla udienza di discussione.
Diritto
1. Con l'unico motivo del ricorso l'INPS denuncia:
- violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 636 del 1939, art. 13, convertito nella L. n. 1272 del 1939, come sostituito dalla L. n. 218 del 1952, art. 2, e dalla L. n. 903 del 1965, art. 22;
- violazione della L. n. 153 del 1969, art. 24, come vagliato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 286 del 1987;
- vizio di motivazione.
Il tutto in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.
In particolare il ricorrente si richiama a un precedente di questa Corte (sentenza n. 11428 del 2004), sostenendo che nell'ipotesi in cui il coniuge defunto non sia tenuto al pagamento dell'assegno di mantenimento ne di assegno alimentare in considerazione dello stato di bisogno dell'altro coniuge, in mancanza del presupposto della "vivenza a carico", non sussistendo una precedente funzione di sostentamento da proseguire, deve escludersi il diritto del superstite alla pensione di reversibilità.
2. Il motivo è infondato.
La Corte Costituzionale, come ricordato dalla sentenza impugnata, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L. n. 153 del 1969, art. 24, nella parte in cui tale disposizione esclude "dalla erogazione della pensione di reversibilità il coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato".
Il nucleo essenziale della motivazione della decisione del giudice delle leggi è che non è più giustificabile, dopo la riforma dell'istituto della separazione personale, introdotto dal novellato art. 151 c.c., il diniego al coniuge, cui sia stata addebitata la separazione, di una tutela che assicuri la continuità dei mezzi di sostentamento che il defunto coniuge sarebbe tenuto a fornirgli ed inoltre che sussiste disparità di trattamento rispetto al coniuge divorziato al quale la pensione di reversibilità è corrisposta quando sia titolare dell'assegno di divorzio, oltre che rispetto al regime della reversibilità operante per il coniuge del dipendente statale separato per colpa.
La motivazione del giudice delle leggi, se conduce ad equiparare con sicurezza la separazione per colpa a quella con addebito, non autorizza l'interprete a ritenere che sia residuata una differenza di trattamento per il coniuge superstite separato in ragione del titolo della separazione. Se è possibile individuare contenuti precettivi ulteriori, essi riguardano esclusivamente il legislatore, autorizzato senza dubbio a disporre che il coniuge separato per colpa o con addebito abbia diritto alla reversibilità ovvero ad una quota, solo nella sussistenza di specifiche condizioni. D'altro canto l'attuale assetto normativo, come determinato dall'intervento della Corte Costituzionale, non può essere sospettato di contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto la posizione del coniuge separato non è comparabile con quella del divorziato, mentre il diverso trattamento riservato ai dipendenti statali potrebbe indurre e a dubitare della legittimità di questo e non certo del trattamento più favorevole del settore privato (in questo senso Cass. n. 15516 del 2003).
Su tali presupposti questo Collegio ritiene corretta la decisione di appello impugnata, atteso che, venuta meno l'esclusione disposta dalle norme dichiarate incostituzionali, il coniuge separato per colpa o per addebito è equiparato in tutto o per tutto al coniuge superstite (separato o non) ai fini della pensione di reversibilità, a lui spettante a norma del R.D.L. n. 636 del 1939, art. 13, nel testo sostituito dalla L. n. 903 del 1965, art. 22.
Nè questo Collegio ritiene convincente l'orientamento (cfr. Cass. n. 11428 del 2004), fatto proprio dall'INPS, pur esso intervenuto dopo l'intervento del giudice delle leggi, secondo cui nell'ipotesi in cui il coniuge defunto non era tenuto al mantenimento o all'assegno alimentare in considerazione dello stato di bisogno dell'altro coniuge, in mancanza del presupposto della "vivenza a carico" e della funzione di sostentamento da proseguire, dovrebbe escludersi il diritto alla pensione di reversibilità, in quanto a seguito della sentenza costituzionale n. 286/1987, anche per il coniuge separato per colpa o con addebito della se-parazione, ai fini del diritto alla pensione di reversibilità, opera la presunzione legale di "vivenza a carico" del lavoratore assicurato al momento della morte (in questo senso Cass. n. 15516 del 2003 citata).
A conferma della impugnata decisione può da ultimo osservarsi che l'INPS non ha espressamente contestato la sentenza impugnata laddove, nella narrativa dello svolgimento del processo, espone che lo Sc. aveva comunque versato alla moglie T., stante il suo stato di necessità, una somma mensile di L. 300.000 e poi di L. 500.000.
3. In conclusione il ricorso dell'INPS è destituito di fondamento e va rigettato.Ricorrono giusti motivi, tenuto conto del riferito contrasto giurisprudenziale sulla questione, per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2009.

venerdì 5 giugno 2009

Interessante sentenza sulla truffa dell'avvocato e sulla intercettazione.

La II Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 20066/09 ha stabilito che commette reato per truffa e patrocinio infedele l’avvocato che, con una finta causale, si fa lasciare dal suo assistito del denaro a titolo di deposito cauzionale non necessario.
I giudici hanno precisato che “per la sussistenza del reato di patrocinio infedele è necessaria, quale elemento costitutivo del reato, la pendenza di un procedimento nell’ambito del quale deve realizzarsi la violazione degli obblighi assunti con il mandato, che peraltro non deve necessariamente estrinsecarsi in atti o comportamenti processuali. Il delitto di patrocinio infedele è reato proprio, il cui soggetto attivo deve essere il ‘patrocinatore’; ne consegue che essendo detta qualità inscindibile dallo svolgimento di attività processuali, ai fini dell’integrazione del reato non è sufficiente che un avvocato non adempia ai doveri scaturenti dall’accettazione di un qualsiasi incarico di natura legale, ma occorre la pendenza di un procedimento nell’ambito del quale si sia realizzata la violazione degli obblighi assunti con il mandato. (…)”.
Infine la Corte precisato che “integra il delitto la condotta del difensore che si appropri di somma ottenuta in via transattiva per conto della parte assistita in un giudizio in corso”.
Con una ulteriore e importante precisazione la Corte ha stabilito che “la registrazione fonografica di conversazioni o comunicazioni realizzata, anche clandestinamente, da soggetto partecipe di dette comunicazioni, o comunque autorizzato ad assistervi, costituisce prova documentale secondo la disciplina dell’art. 234 c.p.p. e non richiede autorizzazione preventiva da parte dell’autorità giudiziaria. La circostanza che oggetto delle registrazioni siano state conversazioni intercorse tra il difensore e il suo cliente non incide sull’utilizzabilità delle stesse, in quanto il divieto di cui all’art. 103 c. 5 cod. proc. pen. riguarda le intercettazioni regolate dall’art. 266 e ss., vale a dire le captazioni occulte e contestuali di comunicazioni o conversazioni tra due o più soggetti tendenti ad escludere l’intrusione di soggetti diversi, captazioni effettuate da soggetto estraneo alle stesse mediante strumenti tecnici idonei a vanificare le cautele adottate per garantirne la riservatezza. La registrazione effettuata da soggetto partecipe della conversazione, anche se all’insaputa dell’altro, non è definibile intercettazione perché rientra nella diversa categoria della documentazione, disciplinata dagli artt. 234 e segg.”.

Il pedone non ha sempre ragione.

Interessante la sentenza n. 5063 del 3.3.09 della III sezione civile della Corte di cassazione.
Il procedimento riguarda un pedone a seguito di un incidente stradale poi deceduto.
Gli eredi hanno proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di Appello di Milano del 9.3. 2.4/06 che aveva confermato la sentenza del locale Tribunale del 9.1.02 con la quale aveva ritenuto la esclusiva responsabilità del pedone nella causazione dell'incidente.
I giudici di appello hanno premesso che la prova liberatoria per il conducente di un autoveicolo può risultare anche indirettamente dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato causa esclusiva dell'evento dannoso, comunque non evitabile dal conducente.
Nel caso di specie, dalla risultanze processuali era emerso che il pedone aveva attraversato la strada improvvisamente in un punto in cui non vi era passaggio pedonale. Egli avrebbe dovuto quindi dare la precedenza ai veicoli.
Il conducente del veicolo procedeva a velocità non elevata adeguata alle circostanze di tempo e di luogo, come dimostravano le tracce di frenata ed il punto d'urto. Aveva tentato di frenare per evitare l'urto non appena avvedutosi del fatto che il pedone iniziava l'attraversamento della strada.
Avverso tale decisione gli eredi del pedone deceduto hanno proposto ricorso per cassazione.
La Corte di Cassazione ha stabilito che, la Corte di appello milanese, con motivazione logica che sfugge a qualsiasi censura, ha preso in esame tutte le risultanze istruttorie ed ha concluso che l'evento mortale si era verificato per esclusiva colpa della vittima, che ebbe ad attraversare improvvisamente la strada, proseguendo l'attraversamento dopo aver lasciato scorrere il veicolo dinanzi a sè.
La rottura dell'indicatore luminoso direzionale destro, sistemato tra montante anteriore e parafango, dimostrava che era stato il pedone ad urtare la vettura, quando questa era già in parte passata dinanzi a lui.
Tutto ciò dimostrava, ha concluso la Corte, che il pedone non aveva ispezionato con attenzione la carreggiata e non si era arrestato quando l'auto lo aveva già parzialmente superato.
A carico del conducente del veicolo sarebbe stato possibile ipotizzare una qualche responsabilità solo nel caso in cui fosse risultato che lo stesso avesse tenuto una velocità non adeguata alle condizioni di tempo e di luogo.
Nulla di tutto ciò era invece emerso nel giudizio civile ed in quello penale, conclusosi con l'assoluzione del conducente dell'auto con formula ampia.
Il conducente dell'autoveicolo, ha riconosciuto la Corte territoriale, non ebbe a violare alcuna noma, nè di legge nè di prudenza, ma fece tutto il possibile per evitare il danno, tentando di porre in essere una manovra di emergenza.
Non solo nel caso di specie ha ritenuto di disattendere anche le censure sulla violazione da parte dei giudi di merito degli articoli 141 e 191 codice della strada, artt. 2054 e 1227 c.c., con le quali si è contestato il carattere imprevedibile dell'attraversamento e riproposto la questione della colpa concorrente del conducente dell'auto, per non avere uniformato la propria condotta di guida alle prescrizioni di cui all'art. 141 C.d.S..
A nulla è servito che i ricorrenti hanno ribadito che il pedone venne investito dalla parte anteriore destra del veicolo e non già dalla fiancata laterale destra in quanto trattasi di questioni attinenti alla ricostruzione delle modalità dell'incidente e, dunque, a questioni di merito, in ordine alle quali il giudice di appello ha fornito sufficiente e congrua motivazione.
La Corte in definitiva ha concluso per il rigetto del ricorso.

giovedì 4 giugno 2009

Vittime di tamponamento? Risarcimento ridotto se non portano le cinture di sicurezza.

Non condivido del tutto la sentenza n. 12547 del 28.5.09 della III Sez. Civile della Corte di Cassazione con la quale ha rigettato il ricorso di un uomo ma soprattutto di una donna che aveva subito un tamponamento a Napoli.
Tanto più per quel che riguarda la donna che nel caso specifico era incinta ed è irrilevante secondo la mia umile opionione che la donna nel momento del tamponamento non avesse la certificazione del ginecologo poichè la sua gravidanza è stata accertata successivamente.
In sostanza la Corte di cassazione con citata sentenza ha stabilito che non portare la cintura di sicurezza determina un risarcimento del danno ridotto.
Secondo me l'uso delle cinture di sicurezza dovrebbe essere facoltativo e non invece obbligatorio.
Dico questo perchè ogni conducente di auto che si mette alla guida deve essere consapevole di trasportare dei passeggeri e quindi avere una condotta di guida prudente in ogni circostanza.
Tuttavia con la sentenza in questione i giudici di legittimità hanno stabilito che “nella produzione del danno ha concorso il comportamento colpevole della odierna ricorrente, per non aver indossato la cintura di sicurezza, pur non essendo in possesso della certificazione del ginecologo - essendo la donna in stato di gravidanza - che, ai sensi dell’art. 172 del codice della strada, ne consente l’esenzione”.
Già in precedenza la stessa Corte (Cass. civile , sez. III, 28.8.07, n. 18177) aveva stabilito che la mancata adozione delle cinture di sicurezza da parte di un passeggero, poi deceduto, integra una ipotesi di cooperazione nel fatto colposo che legittima la riduzione proporzionale del risarcimento del danno in favore dei congiunti della vittima.
A parte la troppo rigidità e fiscalità della norma circa il possesso della certificazione che secondo me può essere sempre prodotta anche successivamente e non necessariamente essere esibita nell'immediatezza del controllo una domanda mi viene spontanea: ma quando al contrario proprio l'uso delle cinture di sicurezza ha causato (incendi improvvisi, caduta dell'auto nei fiumi, nei laghi e perdita di sangue per soccorsi tardivi) la perdita di vite umane cosa dovrebbero fare quei familiari? Fare causa allo Stato?