domenica 19 aprile 2009

Vuoi impugnare un preavviso di fermo amministrativo? Devi attendere il provvedimento definitivo.

Ricevete un preavviso di fermo amministrativo?
Bisogna attendere il provvedimento definitivo.
Io non condivido del tutto questa decisione soprattutto se nell'atto provvisorio ci sono tutti gli elementi necessari ed utili per una impugnazione.
La II Sez. Civile della Corte di Cassazione con la sentenza 8890/09 ha invece stabilito che non è possibile impugnare il preavviso di fermo amministrativo e che il cittadino può contestare il provvedimento solo quando il fermo è già stato iscritto nei pubblici registri.
Mah. Perchè attendere oltre il danno anche la beffa se il provvedimento si rivelerà illegittimo?
In ogni modo la Corte di cassazione ha stabilito che “la comunicazione preventiva di fermo amministrativo (c.d. preavviso) di un veicolo, notificata a cura del concessionario esattore, non arrecando alcuna menomazione al patrimonio – poiché il presunto debitore, fino a quando il fermo non sia stato iscritto nei pubblici registri, può pienamente utilizzare il bene e disporre – è atto non previsto dalla sequenza procedimentale dell’esecuzione esattoriale e, pertanto, non può essere autonomamente impugnabile ex art. 23 L. n. 689/81, non essendo il destinatario titolare di alcun interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ.
L’azione di accertamento negativo del credito dell’amministrazione, da parte sua, non può essere astrattamente proposta in ogni tempo per sottrarsi alla preannunciata esecuzione della cartella esattoriale, impugnabile (eventualmente in via recuperato ria) con le forme, i tempi e il rito specificamente dipendenti dalla sua origine e dal tipo di vizi fatti valere”.
Grazie come sempre a Cristina Matricardi.

5 commenti:

Viviana ha detto...

Qui non ci capisco un emerita MAZZA. Una curiosità: sei un avvocato?

Anonimo ha detto...

Ma attenzione: è impugnabile anche il pravvico di fermo! vedi Sezioni Unite Civili, Ordinanza n. 10672 dell'11.05.2009

Luciano ha detto...

In effetti è stata emessa una sentenza successiva da parte della Corte di Cassazione Civile, sezioni unite - Sentenza n. 10672 del 11/05/2009 in merito alla circolazione stradale - Art. 206 del Codice della Strada - e sul preavviso di fermo amministro del veicolo da parte del concessionario - Giurisdizione della controversia - Il preavviso di fermo amministrativo che concerne l'impugnazione di un preavviso di fermo amministrativo e che riguardi una pretesa creditoria dell'ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario.

Unknown ha detto...

devo assolutamente chiedere una delucidazione importante.
Se, come enunciato nel primo articolo, l'avviso di fermo amministrativo con arrecata in calce la dicitura di non impignabilità autonoma, non costituisce di fatto il fermo, ma l'avviso dell'avvio del procedimento, fatto salvo il pagamento richiesto entro i 20 giorni dalla data di notifica.. se è così e se questo non determina la perdita di proprietà del bene, la bednita del bene in questo lasso di tempo è possibile? O per meglio dire, se entro i 20 giorni richiesti per il pagamento delle cartelle riportate nell'avviso di fermo io intesto la macchina a un'altra persona cosa accade?

Luciano ha detto...

Credo... di aver compreso la sostanza della domanda...
in questi casi se ho compreso bene .... bisognava aver fatto l'atto d vendita prima della notifica del fermo amministrativo o comunque della notizia del provvedimento perchè nl caso di vendita dell'autoveicolo in quei 20 giorni la vendita sarebbe dichiarata come spesso accade in casi simili nulla con tutte le conseguenze per venditore e acquirente.
Spero di non essermi sbagliato.