mercoledì 8 aprile 2009

Ancora una sentenza sul semaforo rosso.

Con la sentenza n. 7388 del 26 marzo 2009 la Corte di cassazione, sezione II civile, conferma i precedenti giudizi sulla nullità del verbale redatto per violazione dell'art. 146, terzo comma, del Codice della strada, ovvero, per il passaggio con il rosso per mancanza di contestazione da parte dell'agente.
A pagarne le spese questa volta la Polizia Municipale di Modena. In un primo momento il giudice di pace di Modena aveva dato ragione al Comune poichè aveva ritenuto, che la mancata contestazione immediata della infrazione fosse legittima, in quanto l'art. 384 del regolamento del Codice della strada (che ha natura regolamentare e, quindi, secondaria rispetto alla disposizione legislativa che, in astratto, prevede comunque come regola generale la contestazione immediata) individua l'ipotesi di "attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa" tra quelle per cui può essere omessa la contestazione immediata.
Di diverso avviso è infatti la Corte di cassazione che pur non ignorando che in precedenti decisioni si è ritenuta legittima l'assenza di agenti in relazione all'utilizzazione di autovelox (Cass. 21 luglio 2005, n. 15348, ed altre), ha rilevato che, la istituzionale rinuncia alla contestazione immediata appare non conforme alle possibili situazioni che in tali evenienze possono verificarsi (esemplificativamente, il caso di coda di autoveicoli che non consenta al mezzo che abbia legittimamente impegnato l'incrocio di attraversarlo tempestivamente) e che, solo la presenza di un agente operante in loco, può ricondurre nell'alveo della corretta applicazione delle disposizioni relative (vedi in termini Cass. n. 23310/2005, n. 8465/2006).
Nel caso in questione la mancata presenza in loco di agenti operanti, per un verso, preclude la possibilità di contestazione immediata nei casi in cui ciò sia possibile, così eludendo ex ante il precetto legislativo al riguardo e, per altro verso, non consente di verificare le concrete situazioni in cui l'apparecchio di rilevamento automatico opera, consentendo possibili equivoci, non risolubili con certezza proprio per l'assenza degli agenti sul posto.
Con tali riassunte motivazioni la Corte ha accolto il ricorso del cittadino ed ha condannato il Comune di Modena alle spese di giudizio.

1 commento:

Viviana ha detto...

E quando ce vole ce vole. La giustizia funziona ancora anche se spesso boccheggia.
Viviana